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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20895. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 ottobre 2015, n. 20895 Ritenuto in fatto Nel 2000 I.A. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I.G. , conveniva in giudizio la moglie, C.A. , la S.A.I. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 ottobre 2015, n. 19626. L’amministrazione non può dichiarare decaduto il contratto di lavoro con cui è stato assunto un soggetto in funzione dell’annullamento in autotutela del bando di gara

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 ottobre 2015, n. 19626 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MANNA Antonio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 ottobre 2015, n. 19655. Nel caso in cui l’immobile occupato abusivamente sia acquisito all’attivo di un fallimento, il giudice del merito può presumere l’esistenza del danno qualora sia dimostrata la volontà del curatore di rientrare in possesso del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 ottobre 2015, n. 19655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19588. I parametri da considerare per la determinazione del valore della controversia in funzione della liquidazione dei diritti e dei compensi spettanti al difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 ottobre 2015, n. 19588 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20475. In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all’obbligato”. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché, fosse salvaguardata l’incolumità dei discenti minori

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 ottobre 2015, n.20475 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.’I coniugi A.d.P. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. d.P., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19520. Qualora nel giudizio il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, il tutto in applicazione dell’articolo 6 del Dm 8 aprile 2004 n. 127

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....