Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 1 ottobre 2015, n. 19655

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 441/2008 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 4 aprile 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore della ricorrente, (OMISSIS), per delega;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo si e’ pronunciata nella controversia promossa il 15 gennaio 1988 dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di (OMISSIS) per ottenerne la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni da abusiva occupazione di un immobile di proprieta’ della societa’ fallita, il cui possesso era stato trasferito alla convenuta in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita dal quale il curatore intendeva sciogliersi.

Il 27 giugno 1991, nel corso del giudizio di primo grado, (OMISSIS) si aggiudico’ alla pubblica asta l’immobile controverso e, acquisitane cosi’ la proprieta’, si costitui’ in giudizio ottenendo dal tribunale il rigetto delle domande del fallimento, nel presupposto che il curatore non avesse mai manifestato inequivocabilmente la volonta’ di sciogliersi dal contratto.

La sentenza del tribunale, appellata dal fallimento, fu pero’ riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che, rilevato come la citazione in giudizio manifestasse la inequivocabile volonta’ di sciogliere il contratto preliminare, condanno’ (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 12.382,6 a titolo di indennizzo per l’abusiva occupazione dell’immobile dal 15 gennaio 1988 al 27 giugno 1991.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione (OMISSIS) e propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato da memoria. Non ha spiegato difese il fallimento intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione degli articolo 2043, 2056, 1223 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che la domanda dell’attore sia stata accolta pur in mancanza di una qualsiasi prova di effettivita’ del danno lamentato.

Sostiene che il curatore avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva perdita di chance dovuta alla lamentata occupazione dell’immobile.

2. Il ricorso e’ infondato.

In realta’ e’ in qualche misura rilevabile nella giurisprudenza di questa corte un contrasto di orientamenti. Tra sentenze che considerano in re ipsa il danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui (Cass., sez. 3 , 16 aprile 2013, n. 9137, m. 626051). E sentenze che escludono la possibilita’ di far coincidere un tale danno con la detenzione abusiva, evento costitutivo del fatto produttivo del danno – conseguenza (Cass., sez. 3 , 17 giugno 2013, n. 15111, m. 626875).

Tuttavia anche per l’orientamento giurisprudenziale piu’ rigoroso la valutazione e’ in definitiva rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., sez. 3 , 11 gennaio 2005, n. 378, m. 579772). E anche l’opposto orientamento, per cui “l’esistenza di un danno “in re ipsa” subito dal proprietario, sul presupposto dell’utilita’ normalmente conseguibile nell’esercizio delle facolta’ di godimento e di disponibilita’ del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum”, riconosce che la presunzione “non puo’ operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione” (Cass., sez. 2 , 7 agosto 2012, n. 14222, m. 623541).

Nel caso in esame il giudice del merito ha effettivamente presunto l’esistenza di un danno, ma sulla base di una consulenza tecnica non contestata dalle parti. E non e’ privo di significato, ai fini della valutazione di plausibilita’ della presunzione, il fatto che (OMISSIS), occupando l’immobile, si sia trovata in posizione privilegiata per potersene aggiudicare la proprieta’ a confronto con altri possibili concorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

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