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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2014, n. 12056. In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (articolo 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verita' reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verita' dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non puo' essere applicata. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto che la concreta individuabilita' dei soggetti diffamati non sia derivata dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima (nella specie, lettera di chiarimenti fornita dal Provveditore agli studi al Procuratore della Repubblica)".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2014, n. 12056 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 maggio 2014, n. 12189. Situazione di abbandono; Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice di prime cure ha evidenziato gli abusi sessuali del padre e del fratello sulla minore e l'atteggiamento ambivalente della madre che ha presentato denuncia, ma successivamente ha cercato di minimizzare e ridimensionare il fatto.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 maggio 2014, n. 12189  Svolgimento del processo Con sentenza in data 08/05/2012, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava l’adottabilità della minore P.A., nata a Torino il 16/6/2006. Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, con atti separati, O.E. e P.H. J.R. genitori della minore. Si costituivano...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 maggio 2014, n. 11029. La prova dell'uso di «procacciatori di clienti», vietata dal codice di disciplina, da parte di un notaio non può essere desunta dal solo esame del valore della fatture emesse dal professionista per i ‘servizi di segreteria' corrisposti dagli studi di appoggio. Va, infatti, valutato anche il numero di atti stipulati al fine di dedurne la vera natura

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 maggio 2014, n. 11029 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 maggio 2014, n. 11698. Ridotto il risarcimento del danno subito da chi partecipa, volontariamente, anche se come passeggero, ad una gara automobilistica non autorizzata. Pertanto, tagliato il 50% l'indennizzo dovuto dall'assicurazione ai parenti del terzo trasportato deceduto a seguito del ribaltamento della vettura

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 maggio 2014, n. 11698 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa di assicurazione sanzionata dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, assolve l'onere della prova a suo carico allegando la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria). Sulla base di tali elementi si può, infatti, fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio causato dal comportamento collusivo. Il problema del rapporto tra l'intesa illecita ed i contratti a valle va risolto, secondo la citata giurisprudenza, nel senso dell'inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova il suo momento di realizzazione appunto nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale, cioè di colui che, acquistando il prodotto, chiude la catena che inizia con la produzione del bene. In altri termini, “il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante”

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11904 Svolgimento del processo Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, impugnato senza successo innanzi al giudice amministrativo (sentt. n. 6139/2001 TAR Lazio e n. 2199/2002 Cons. Stato), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionava un largo numero di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11361. Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, e' da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, puo' avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacita' di lavoro specifica, se essa e' di una certa entita' e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita' (cosiddette micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), e' possibile presumere che anche la capacita' di guadagno di una vittima che eserciti gia' attivita' lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura – peraltro non necessariamente in modo proporzionale – salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria, deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, e' onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice – salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione – non puo' esercitare il potere di cui all'articolo 1226 c.c. perche' esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2014, n. 11361 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 11897. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento. Ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore , pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2014, n. 11897 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 11/12/2003, G.A.G. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Sondrio, per sentirla condannare alla corresponsione della somma di €. 419.363,00, per illegittimo pagamento di propri assegni bancari non trasferibili al suo fiduciario P.P. Costituitosi regolarmente...