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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 maggio 2014, n. 10369. Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, attesa l'applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di pace è; impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 maggio 2014, n. 10369 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2014, n. 13355. Se il contratto di dirigente prevede un «patto di durata minima garantita» del rapporto, l'azienda per recedere deve dimostrare la «giusta causa» non potendo semplicemente basare il licenziamento sulle sue scelte di gestione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 giugno 2014, n. 13355 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 13364. In relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilita' di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneita' della segnaletica e un sinistro stradale, non puo' predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'articolo 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n. 13364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 14 maggio 2014, n. 10406. Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 14 maggio 2014, n. 10406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. BERRUTI Giuseppe – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2014, n. 14793. L’art. 9 della legge n. 898/1970.

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14793 Svolgimento del processo Il Tribunale di Brescia, pronunciandosi sulla domanda proposta da C.E. che aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge V.B., deceduto nel 2010, con il quale era stata coniugata dal 1969...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 giugno 2014, n. 14687. La limitazione dell'abitazione da parte del titolare di tale diritto "ai bisogni suoi e della sua famiglia", lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo (opzione che, oltretutto, porrebbe ardui problemi nella determinazione concreta in senso spaziale della parte della casa oggetto del diritto di abitazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze abitative dell’”habitator"), interpretata anche alla luce delle altre disposizioni sopra richiamate, fa riferimento esclusivamente al divieto di destinare la casa oggetto del diritto in esame ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell'abitazione diretta da parte dell’”habitator" e dei suoi familiari; una tale interpretazione, del resto, è suffragata anche dal rilievo, secondo cui il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 giugno 2014, n. 14687 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1-3-1994 P.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti i fratelli P.G. e P.F. ed il nipote P.O. , figlio del fratello premorto P.A. , chiedendo l’accertamento del diritto di abitazione sulla casa...