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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 12 giugno 2014, n. 13355

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18769-2010 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
MINISTERO DELLA SALUTE (gia’ MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI) C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 918/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2009 R.G.N. 50/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 11 agosto 2009 la Corte d’appello di Firenze confermava la decisione con cui il Tribunale di Arezzo aveva rigettato la domanda, proposta da (OMISSIS) contro il Ministero della salute e la Regione Toscana, intesa ad ottenere l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 per epatite contratta a causa di una trasfusione di sangue del 1976.
La Corte riteneva che la (OMISSIS) aveva potuto conoscere il danno nel 1993 attraverso indagini cliniche, constatate dal consulente tecnico medico nominato d’ufficio nel giudizio di primo grado. Ella era percio’ decaduta dal diritto all’indennizzo, per avere proposto la domanda amministrativa il 22 giugno 2001, ossia quando era gia’ scaduto il termine triennale posto dalla Legge 25 febbraio 1997, n. 238, articolo 1.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la (OMISSIS) mentre il Ministero della salute e la Regione Toscana resistono con controricorso.
Discussa la causa nell’odierna udienza, il Presidente del Collegio si e’ riservata la motivazione, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 1, seconda parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benche’ il ricorso per cassazione contenga formalmente un solo motivo, le censure sono in realta’ due.Con la prima la ricorrente, dopo aver dato atto che l’esordio della decadenza in questione puo’ avvenire solo nel momento in cui la malattia si e’ rivelata al paziente, che pretende l’indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, lamenta violazione dell’articolo 3 della stessa legge nonche’ vizio di motivazione, sostenendo avere senza motivo la Corte d’appello disattesa la domanda di rinnovo della consulenza tecnica medica, considerate le carenze della consulenza precedente. La ricorrente sostiene che, sempre ai fini della decorrenza suddetta, “ad assumere rilevanza non e’ il momento della semplice scoperta dell’infezione, bensi’ quello in cui la patologia (recte: malattia) si e’ conclamata pervenendo ad uno stato cronico”. Ella, anche per mancanza di informazione approfondita da parte delle “strutture sanitarie”, solo nel 200 dall’esito di complessi accertamenti” pote’ sapere di aver contratto per contagio l’epatite. Percio’ in quest’anno inizio’, secondo lei, a decorrere il termine di decadenza. La censura non e’ fondata.
Completa e coerente e’ la motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale ha negato il rinnovo della consulenza tecnica ed ha osservato che al 1993 risaliva l’individuazione nelle indagini clinico-sierologiche della presenza di anticorpi epatici, comportanti la diagnosi di epatite virale-virus epatotropo C, che, come puntualizzato dal Tribunale, per il suo specifico contenuto, lasciava chiaramente intendere quali fossero la natura, la causa e le conseguenze invalidanti dell’affezione riscontrata.
Queste chiare asserzioni non sono plausibilmente contrastate dalle doglianze della ricorrente, la quale senza ragione pretende che la malattia gia’ accertata pervenga ad uno stadio cronico diverso dalle ora dette conseguenze invalidanti ed evoca non meglio precisati accertamenti o asserite carenze informative da non specificate strutture sanitarie. Con la seconda censura ella nega che il diritto dedotto in giudizio sia sottoposto ai alcun termine di decadenza. La Legge n. 238 del 1997, essendo sopravvenuta all’acquisizione del diritto soggettivo all’indennizzo, non potrebbe applicarsi al caso di specie onde il diritto rimarrebbe assoggettato all’ordinario termine di prescrizione decennale. La tesi non e’ fondata.
La posizione di un termine di decadenza da parte del legislatore non puo’ certamente avere effetto retroattivo ossia non puo’ portare a ritenere maturato, in tutto o in parte, un termine, con decorrenza che si ritenga iniziata prima dell’entrata in vigore della legge. In altre parole, l’istituto della decadenza non tollera per sua natura applicazioni retroattive, non potendo configurarsi un’ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio, in assenza di una previa fissazione del termine entro il quale esso debba essere esercitato (da ult. Corte cost. 2 aprile 2014 n. 69). Si pone percio’ la questione dell’applicazione della nuova legge, istitutiva di un termine di decadenza per motivi che trascendono l’interesse privato ossia in materia di diritti indisponibili(cfr. articolo 2968 cod. civ.), quando il fatto che da luogo all’esordio del termine si sia verificato prima dell’entrata in vigore della stessa legge.
In tal caso e’ necessario bilanciare le due contrapposte esigenze, da una parte di non sacrificare il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore, e dall’altra di tutelare l’interesse del soggetto, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un’inerzia non imputabile.
La questione di diritto transitorio concerne un problema non di retroattivita’ bensi’ di incidenza della legge sopravvenuta su situazioni pendenti , e l’interesse da salvaguardare ha per oggetto non gia’ una situazione definita, vale a dire un diritto gia’ acquisito a conservare un termine di prescrizione invece che a sottomettersi ad un termine di decadenza, bensi’ un semplice affidamento, da tutelare in modo ragionevole ossia equilibrato, nel termine piu’ favorevole (di prescrizione, ampio e con possibile interruzione o sospensione) di quello previsto dalla legge nuova.
Una ormai risalente giurisprudenza costituzionale riporta al principio di ragionevolezza, implicito nel capoverso dell’articolo 3 Cost., la necessita’ che il legislatore rispetti l’affidamento del cittadino, non solo con riferimento a situazioni giuridiche gia’ compiute attraverso il divieto di retroattivita’ contenuto nell’articolo 25 Cost. per le leggi penali ma anche con riguardo a rapporti durevoli in corso di svolgimento, che non possono oltre certi limiti essere alterati in danno di una delle parti (Corte cost. 25 maggio 1989, n. 283).
Il bilanciamento di cui sopra s’e’ detto e’ possibile guardando alla soluzione adottata dal legislatore nell’articolo 252 disp. att. cod. civ. in materia di prescrizione estintiva o acquisitiva: quando per l’esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine piu’ breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni ed usucapioni in corso, ma esso decorre dall’entrata in vigore della nuova legge.
E’ vero che questa norma, come risulta dalle sue espressioni letterali, e’ stata dettata nel 1942 per risolvere questioni transitorie, di graduale entrata in vigore dei diversi libri del codice civile. Tuttavia alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla tutela dell’affidamento del cittadino (ex multis Corte cost. 30 gennaio 2009 n. 24, 24 luglio 2009 n. 236, 11 giugno 2010 n. 209, 21 ottobre 2011 n. 271), essa puo’ oggi essere considerata come ispirata ad esigenze d’equita’ ed espressione di un principio generale di – diritto transitorio (Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128, 3 febbraio 1994 n. 20, 9 aprile 2003 n. 5522, Cass. Sez. un. 7 marzo 2008 n. 6173). Analoga disposizione e’ nell’articolo 2222 c.c., cpv, francese, come modificato dalla Legge 17 giugno 2008, n. 2008, articolo 561.
Ne’ sussiste alcuna ragione per escludere la sua applicazione – non in via diretta, ripetesi, ma quale espressione di un principio generale – quando per l’esercizio di un diritto venga disposta una nuova decadenza, prima non prevista.
Il fine perseguito dal legislatore, che superi l’interesse dei privati, non puo’ essere sacrificato per la tutela di un diritto individuale salvaguardabile a sufficienza facendo decorrere il termine della decadenza nuovamente introdotta dal momento di entrata in vigore della legge. Un termine cosi’ dislocato non puo’ rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel caso di specie il legislatore del 1997 ha ritenuto che le difficolta’ e la conseguente incertezza dell’esito delle indagini necessarie all’accertamento del nesso causale fra emotrasfusione ed epatite palesassero l’eccessiva durata del termine ordinario di prescrizione, per di piu’ interrompibile ai sensi degli articoli 2943 – 2945 cod. civ.. Egli ha percio’ introdotto la decadenza triennale in questione, a cui sono sottoposti anche i diritti sorti ed esercitatali prima della legge, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di essa.
Questa soluzione della questione qui in esame, seguita negli ultimi tempi dalla giurisprudenza della Sezione (sentt. 9 dicembre 2009 n- 25746; 10 luglio 2013 n. 17131; 20 febbraio 2014, n. 4051) e’ stata respinta dalla piu’ recente sent. 12 maggio 2014 n. 10215, secondo cui, se la conoscenza dell’epatite da emotrasfusione precede la Legge n. 238 del 1997, non vale alcuna decadenza ma si applica il termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 2946 cod. civ..
Gli argomenti che sorreggono questa sentenza non appaiono pero’ – persuasivi.
Non si tratta nel caso di specie di alcuna applicazione analogica di norma speciale, in quanto impositiva di decadenza: la Legge n. 210 del 1992, articolo 3 prevedente la decadenza dal diritto all’indennizzo per malattie da vaccinazioni con decorrenza dalla sua entrata in vigore per i fatti anteriori, e’ bensi’ espressione anch’esso del principio di cui all’articolo 252 cit., ma non trova qui applicazione.
La sussistenza del solo termine decennale di prescrizione comporta l’inconveniente – non decisivo e tuttavia rafforzativo delle argomentazioni sopra svolte – consistente nella (non necessaria) disparita’ di trattamento fra chi , da una parte, ha conosciuto la malattia epatica poco tempo prima dell’entrata in vigore della nuova legge (ad esempio un giorno prima) e dispone di dieci anni (meno un giorno) per chiedere l’indennizzo, con possibilita’ di interruzione, e vanificazione del giusto intento sollecitatorio del legislatore, e, d’altra parte, chi ha acquisito conoscenza subito dopo ed e’ assoggettato alla decadenza triennale.
Rigettato il ricorso, la compensazione delle spese e’ giustificata dalle oscillazioni della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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