Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 maggio 2014, n. 9582

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27638/2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) o (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2008 R.G.N. 2210/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze con la sentenza di cui si chiede la cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Arezzo, accoglieva la domanda di (OMISSIS), proposta nei confronti dell’INPS, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidita’, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, Legge 2 agosto 1990, n. 233, ex articolo 16, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui alla Legge 2 agosto 1990, n. 233, richiamato articolo 16, era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidita’ in quanto l’intero impianto della Legge 12 giugno 1984, n. 222, deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s..

Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura l’INPS, deducendo violazione della Legge 12 giugno 1984, n. 222, articoli 1 e 4, in relazione alla Legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 16, pone il seguente quesito di diritto se: “sia giusta l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla Legge n. 233 del 1990, articolo 16, al titolare di assegno ordinario d’invalidita’, di cui alla Legge n. 224 del 1984, articolo 1 – calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria -, che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi”.

La censura e’ fondata.

La Legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 16, oggetto di censura, testualmente prevede: “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione e’ determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l’assicurato la facolta’ di avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 7 febbraio 1979, n. 29”.

Si tratta, pertanto, di stabilire se il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici e’ applicabile anche all’assegno d’invalidita’ di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222, articolo 1.

A tal fine va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha piu’ volte rimarcato la sostanziale differenza tra la pensione d’inabilita’ e l’assegno ordinario d’invalidita’, previsti rispettivamente dalla citata Legge 12 giugno 1984, n. 222, articoli 2 e 1, e tanto perche’ spettano sulla base di presupposti nettamente distinti e sono regolamentati da una disciplina diversa che non consente di parificarne la misura, giacche’ per l’assegno e’ prevista la integrazione al minimo (articolo 1, comma 3), mentre per la pensione il meccanismo della integrazione e’ escluso, essendone specificamente fissata la misura sulla base di appositi parametri e con l’applicazione di particolari maggiorazioni (articolo 2, comma 3) e nel caso di concorso con rendita erogata dall’Inail viene previsto per la pensione (articolo 2 comma sesto) un criterio di calcolo differenziale del tutto avulso rispetto a quello adottato per l’assegno di invalidita’ (Cfr. Cass. 2 luglio 199 n. 6845).

Da tali specifici caratteri dell’assegno d’invalidita’ questa Corte ha desunto che trattamento pensionistico puo’ definirsi solo la pensione d’inabilita’, mentre la temporaneita’ dell’assegno d’invalidita’ che diviene definitivo solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’eta’ e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non e’ reversibile, colloca tale prestazione al di fuori delle pensioni( Cass.28 gennaio 2008 n.1818 e nello stesso senso da ultimo Cass. 10 giugno 2011 n. 12810).

Tanto comporta che, riferendosi la Legge 2 agosto 1990, n. 233, richiamato articolo 16, testualmente ed esclusivamente alla “pensione” e non potendo a questa in alcun modo essere assimilato l’assegno ordinario d’invalidita’ di cui alla citata Legge 12 giugno 1984, n. 222, articolo 1, non trova applicazione, per quest’ultima prestazione, il meccanismo della determinazione del relativo importo sancito dalla Legge 2 agosto 1990, n. 233, detto articolo 16.

Del resto, questa Corte, sia pure con riferimento al diverso istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita’, ha escluso la facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno ordinario di invalidita’ e cio’ in considerazione della specificita’ del relativo trattamento che non e’ assimilabile alle pensioni (Cass. 11 giugno 2011 n. 12810).

Le indicate diversita’ escludono qualsiasi dubbio di legittimita’ costituzionale della norma cosi’ interpretata.

Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: “la Legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 16, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici riferendosi testualmente ed esclusivamente alla “pensione” non e’ applicabile all’assegno d’invalidita’ di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222, articolo 1, non essendo detta prestazione per le sue intrinseche caratteristiche – temporaneita’ della corresponsione che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’eta’ e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non e’ reversibile – assimilabile ad un trattamento pensionistico”.

Il ricorso, pertanto, va accolto rimanendo nell’esaminato motivo assorbito il secondo dedotto ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza impugnata,espressione di un diversa regula iuris, di conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va rigettata l’originaria domanda di (OMISSIS).

La novita’ della questione e il diverso orientamento espresso dai giudici del merito giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di (OMISSIS). Compensa le spese giudiziali dell’intero processo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *