rissa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 9 giugno 2014, n. 24006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/6/2013 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2013 la Corte d’appello di Messina confermava la condanna di (OMISSIS) pronunziata a seguito di giudizio direttissimo per i reati di rissa aggravata, lesioni gravissime, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere e violazione delle prescrizioni imposte con l’applicazione di la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce la violazione della legge processuale, riproponendo l’eccezione, gia’ rigettata dalla Corte distrettuale, relativa alla nullita’ determinata dalla trasmissione degli atti da parte del Tribunale in composizione monocratica a quello in composizione collegiale, anziche’ al pubblico ministero, a seguito della contestazione da parte di quest’ultimo dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece l’illegalita’ della pena irrogata nel giudizio di primo grado e non rilevata dal giudice d’appello. Infatti il Tribunale, nell’applicare l’aumento di pena conseguente al riconoscimento della contestata recidiva, lo avrebbe determinato in misura superiore a quella prevista dall’articolo 63 c.p., comma 4, disposizione di cui avrebbe dovuto tenere conto ricorrendo nel caso di specie un’ipotesi di concorso materiale di aggravanti ad effetto speciale (la recidiva per l’appunto – contestata come reiterata, specifica ed infraquinquennale – e quella di cui al menzionato articolo 583 c.p., comma 2, n. 4).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’eccezione processuale proposta con il primo motivo e’ infondata e deve essere rigettata.

1.1 Dagli atti risulta che, a seguito della contestazione ex articolo 517 c.p.p., dell’aggravante di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4, il giudice – che correttamente sedeva in composizione monocratica alla luce dell’originaria qualificazione dei fatti oggetto dell’imputazione – disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, cui e’ attribuita la cognizione del reato di lesioni gravissime ai sensi dell’articolo 33 bis c.p.p..

1.2 Il ricorrente lamenta – come gia’ aveva fatto con il gravame di merito – l’irritualita’ di tale trasmissione “orizzontale” in quanto operata in violazione di quanto disposto dall’articolo 521 bis c.p.p., atteso che per il suddetto reato, cosi’ come riqualificato in forza della contestazione suppletiva, e’ prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, adempimento che avrebbe dunque imposto ai sensi della norma succitata la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

1.3 Come accennato il rilievo e’ invero infondato.

1.3.1 Non e’ in dubbio che, se nei confronti del (OMISSIS) si fosse proceduto nelle forme ordinarie – e cioe’ con citazione diretta a giudizio -, a seguito della contestazione nel corso del dibattimento della menzionata aggravante il giudice, rilevato il proprio difetto di attribuzione, avrebbe dovuto effettivamente retrocedere gli atti al pubblico ministero, garantendo all’imputato l’accesso all’udienza preliminare dalla quale sarebbe stato altrimenti ingiustamente escluso, trovando applicazione in tal senso il dettato del menzionato articolo 521 bis del codice di rito.

1.3.2 Essendosi invece proceduto nei confronti dell’imputato a giudizio direttissimo (nel cui ambito lo stesso ha peraltro esercitato il proprio diritto di accedere al giudizio abbreviato condizionato), la suddetta disposizione non poteva trovare applicazione e dunque deve ritenersi che correttamente il giudice abbia provveduto a trasmettere gli atti al Tribunale in composizione collegiale. Infatti, la modifica dell’attribuzione del reato non ha mutato la natura del giudizio che e’ rimasto quello direttissimo, ritualmente instaurato dal pubblico ministero e nelle cui forme e’ possibile procedere anche per le lesioni gravissime. Tale procedimento speciale, peraltro, non comporta la celebrazione dell’udienza preliminare anche qualora, in virtu’ del titolo di reato contestato, la stessa sarebbe prevista qualora si procedesse con rito ordinario. Conseguentemente non puo’ trovare applicazione in tal caso il disposto del citato articolo 521 bis, la cui ratto, come accennato, e’ quella di evitare, attraverso il ricorso allo strumento delle contestazioni suppletive, l’aggiramento della garanzia costituita dall’udienza preliminare quando la sua celebrazione e’ effettivamente prevista. In altri termini, se fin dall’inizio all’imputato fosse stato contestato il reato di lesioni gravissime, comunque il pubblico ministero avrebbe potuto legittimamente procedere nelle forme di cui all’articolo 449 c.p.p., sottraendolo alla garanzia dell’udienza preliminare (come peraltro avvenuto nel caso di specie con riguardo all’ulteriore reato di rissa aggravata contestato al (OMISSIS)) e dunque l’attribuzione della cognizione del reato al giudice in diversa composizione non puo’ comportare una retrocessione dal rito ritualmente instaurato, essendo quella illustrata fattispecie estranea alla previsione dell’articolo 521 bis c.p.p., che per l’appunto dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero soltanto qualora per il reato sia prevista la celebrazione della suddetta udienza.

1.3.3 Deve allora affermarsi il seguente principio: in caso di contestazione suppletiva nel giudizio direttissimo che determini l’attribuzione del reato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico deve disporre la trasmissione degli atti a quest’ultimo “per via orizzontale” e non al pubblico ministero anche quando, in forza della diversa configurazione o qualificazione del fatto imputato, si sarebbe dovuta tenere l’udienza preliminare e cio’ in quanto il giudizio direttissimo e’ instaurarle anche per i reati per cui tale udienza e’ prevista, mentre la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale non comporta il mutamento del rito gia’ regolarmente instaurato.

1.3.4 In senso sostanzialmente analogo si e’ del resto gia’ espressa questa Corte in precedente analoga occasione, affermando per l’appunto che, nell’ambito del giudizio direttissimo, non si applica la disposizione di cui all’articolo 521 bis c.p.p., con la conseguenza che lo stesso deve proseguire con queste forme nell’ipotesi di intervenuta modifica dell’imputazione, tale da far rientrare il reato fra quelli per cui e’ prevista l’udienza preliminare (Sez. 1, n. 34681 del 28 settembre 2006, Confl. comp. in proc. Riccardo, Rv. 235271).

1.3.5 Non ignora il Collegio che nel frattempo e’ intervenuta una ulteriore decisione di questa Corte di segno apparentemente opposto (si tratta di Sez. 2, n. 35066 del 25 giugno 2008, Saad, Rv. 241814), ma ritiene di non poterne condividerne i contenuti. In proposito deve evidenziarsi, per un verso, che in realta’ la fattispecie oggetto di tale pronunzia era parzialmente diversa, trattandosi della riqualificazione del fatto operata dal giudice d’appello (regolata dunque non gia’ dall’articolo 521 bis, ma dall’articolo 33 septies c.p.p.) e, per l’altro, che i giudici della Seconda Sezione si sono limitati nell’occasione a negare apoditticamente la necessita’ di coniugare il disposto delle norme richiamate con la peculiarita’ del giudizio direttissimo alla luce della ratio che le ispira, cosi’ come individuata in precedenza.

1.3.6 Inconferente e’ infine la lamentata violazione dell’articolo 23 c.p.p., da parte del ricorrente, dovendosi ribadire l’estraneita’ dell’istituto della ripartizione di attribuzione tra Tribunale in composizione monocratica e collegiale a quello della competenza e l’autonomia e non interferenza tra gli statuti normativi che li regolano (v. Sez. 2, n. 34183 del 6 ottobre 2006, Manis, in motivazione).

2. Coglie invece nel segno il secondo motivo. La Corte distrettuale ha infatti confermato integralmente la quantificazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di prime cure senza avvedersi come la pena irrogata fosse sostanzialmente illegale nella misura in cui il giudice di prime cure aveva aumentato di due terzi per la recidiva quella determinata a seguito del calcolo delle altre aggravanti contestate all’imputato.

2.1 Va infatti ribadito che la recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4 (qual e’ quella riconosciuta nei confronti del (OMISSIS)) e’ circostanza aggravante ad effetto speciale e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola prevista dall’articolo 63 c.p., comma 4, dell’applicazione della pena prevista per la circostanza piu’ grave eventualmente aumentata di un terzo (Sez. Un., n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664).

2.2 Posto dunque che all’imputato, oltre alla menzionata recidiva ed alle aggravanti ad effetto comune di cui all’articolo 585 c.p., e articolo 61 c.p., n. 1, era stata contestata anche l’aggravante di cui all’articolo 583 c.p., comma 2, n. 4, si era instaurata la descritta situazione di concorso di aggravanti ad effetto speciale cui conseguiva la necessita’, ai sensi del citato articolo 63, comma 4, di stabilire quale fosse quella piu’ grave (che nel caso di specie doveva essere identificata con quella relativa alla natura delle lesioni attesa l’entita’ dell’aumento della pena edittale prevista per il reato di cui all’articolo 582 c.p., che comporta). Calcolato in tal senso il primo aumento sulla pena base il giudice avrebbe dovuto stabilire se procedere all’aumento di un terzo per la recidiva (fornendo adeguata seppur succinta motivazione della sua decisione se positiva) e poi applicare, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 63, gli ulteriori aumenti conseguenti alle altre aggravanti ad effetto comune riconosciute. Sul risultato cosi’ conseguito andava poi applicata la continuazione ed, infine, la diminuente processuale connessa al rito abbreviato prescelto dall’imputato.

2.3 Non potendosi rimediare all’evidenziato errore di calcolo in questa sede ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., comportando la rettifica anche valutazioni rimesse all’esclusiva discrezionalita’ del giudice del merito, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto, la quale si atterra’ nel proprio giudizio ai principi fissati in precedenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

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