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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 giugno 2014, n. 13983. Deve escludersi che la nozione di mobbing possa avere una qualche rilevanza in ambito familiare, nel quale vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e, a differenza di quanto avveniva in passato, l'unità familiare non è più fondata sull'autorità maritale, ma affidata all'accordo dei coniugi che è il fulcro della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 19 giugno 2014, n. 13983 Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, giudicando nella causa di separazione personale tra i coniugi G.M. e G.F., rigettò le reciproche domande di addebito, dispose l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre, disciplinando le modalità dei rapporti...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 luglio 2014, n. 15348. Ai fini della prova dell'autenticità della procura alle liti, è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  4 luglio 2014, n. 15348 Svolgimento del processo A.B. chiese la modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Treviso il 14 ottobre 2008 e, in particolare, l’affidamento condiviso del figlio S.L.A.; la moglie D.M. chiese la conferma dell’affidamento esclusivo a sé, con diritto di visita...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 luglio 2014, n. 14951. Nell'attività di assistenza domiciliare il medico designato dalla Asl nel chiedere le proprie spettanze deve provare di aver effettuato le visite programmate, chiarendo anche il tipo di intervento svolto

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 luglio 2014, n. 14951   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. ARIENZO...

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15428. In tema di procedure concorsuali per l’attribuzione di una qualifica superiore, il danno subito dal pubblico dipendente in conseguenza dell’approvazione di una graduatoria successivamente annullata è riconducibile all’illegittimo ritardo con cui l’Amministrazione ha portato a compimento la procedura concorsuale, con l’approvazione definitiva della graduatoria.

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza  7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15598. Ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c. il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo; in particolare, poiché per lido del mare si intende quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, è evidente l'impossibilità di ogni altro uso che non sia quello marittimo. Lo stesso deve dirsi per quella parte di spiaggia costituita da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie; diverso ragionamento può farsi soltanto per la parte di spiaggia costituita dall'arenile, e cioè, per quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che può, comunque, restare idoneo, anche solo potenzialmente, agli usi pubblici del mare. Nella specie, pertanto, discutendosi del lido del mare e della parte di spiaggia soggetta alle mareggiate straordinarie, la demanialità è indipendente dal concreto accertamento della funzione pubblica svolta.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15598 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2014, n. 15491. Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE Sezione III  SENTENZA 8 luglio 2014, n.15491   Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 9/11 settembre 1997, L.C.I. e C.G. convennero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, T.R. e la società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi...

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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario

Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...