Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro
sentenza 1 luglio 2014, n. 14951

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9310/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
A.S.L. NAPOLI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 243/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2007 r.g.n. 1900/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Asl Napoli (OMISSIS) (qui di seguito, per brevita’ indicata anche come Asl) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, a richiesta del medico (OMISSIS), a titolo di spettanze per l’attivita’ di assistenza programmata domiciliare dal medesimo svolta.

Il Giudice adito respinse l’opposizione.

Con sentenza del 18.1-31.3.2007 la Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame della Asl, revoco’ il decreto ingiuntivo opposto.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per cio’ che qui rileva, osservo’ quanto segue:

– in riferimento all’eccezione relativa alla mancata autorizzazione alla proposizione del giudizio di appello, doveva rilevarsi come lo stesso Direttore Generale della Asl avesse sottoscritto il mandato alle liti, affidando la difesa ai procuratori costituiti in giudizio ed autorizzando in tal modo la proposizione del gravame;

– in riferimento all’eccezione della mancata specificazione dei motivi, doveva rilevarsi che l’atto d’impugnazione conteneva specifiche censure nei confronti delle motivazioni espresse nell’impugnata sentenza, nonche’ la riproposizione di doglianze gia’ evidenziate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e non esaminate dal primo Giudice;

– quanto al merito, alla luce della diffusamente ricordata normativa di riferimento, risultava evidente, dall’esame della produzione allegata al fascicolo di parte appellata, che non solo nulla era stato provato in ordine all’avvenuta programmazione degli accessi sulla base delle esigenze effettive dei pazienti, ma che dal tenore degli stessi fogli riepilogativi non era dato sapere il tipo di intervento svolto (se domiciliare o ambulatoriale), il rispetto della cadenza programmata e finanche le condizioni sanitarie dei pazienti (ad esempio, se deambulanti o meno); inoltre, nella maggior parte dei casi, sotto la voce “prestazioni”, si leggevano soltanto incerte indicazioni del tipo: “alimenti speciali”, “siringhe” o “pannoloni”, ecc., senza neanche chiarire se tali prestazioni fossero state effettuate al domicilio del paziente o meno; doveva quindi ritenersi che il sanitario non aveva assolto l’onere primario, sul medesimo gravante, di fornire la prova dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni di assistenza domiciliare programmata.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

La Asl Napoli (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 75 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, pur avendo accertato che non vi era agli atti la delibera del Direttore Generale della Asl di autorizzazione alla proposizione dell’appello, abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ dell’impugnazione, la sola sottoscrizione del mandato alle liti da parte del Direttore Generale.

1.1 Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, prevede, fra l’altro, che il direttore generale adotta l’atto aziendale ed e’ responsabile della gestione complessiva (comma 1 quater); riserva inoltre al direttore generale “Tutti i poteri di gestione, nonche’ la rappresentanza dell’unita’ sanitaria locale…” (comma 6).

L’articolo 18 legge regionale Campania n. 32/94 stabilisce a sua volta che il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’azienda, esercita tutti i poteri di gestione di cui al Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 3, comma 6, e successive modifiche e integrazioni e adotta tutti i provvedimenti necessari (comma 1); il successivo comma 8 prevede che il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del consiglio dei sanitari, ove richiesto, nonche’ del coordinatore dei servizi sociali ove presente e che, qualora ritenga di adottare tali provvedimenti in difformita’ dei pareri come innanzi espressi, e’ tenuto a darne motivazione.

Ne discende che:

– i pareri, non vincolanti, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, hanno natura di atti interni;

– in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non ha necessita’ di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l’autorizzazione di se’ stesso (cfr, in relazione alla legislazione regionale del Lazio, Cass., n. 7941/2013; in relazione ai poteri di costituzione in giudizio dei commissari straordinari delle aziende sanitarie, Cass., nn. 8225/2001; 6343/2004). Pertanto, anche a prescindere dal rilievo della controricorrente secondo cui, nella specie, era stata adottata dal Direttore Generale delibera di opposizione al decreto ingiuntivo di cui al presente processo, con l’individuazione dei difensori interni all’Azienda incaricati per la controversia, il motivo all’esame non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia respinto l’eccezione di inammissibilita’ del gravame per mancata specificazione dei motivi.

A conclusione del mezzo e’ stato formulato il seguente quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c.: “l’appellante ha l’onere di specificare i motivi della impugnativa e tale onere non puo’ ritenersi assolto con la mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado che non investano e censurino specificamente le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. La mancata specificazione dei motivi determina l’invalidita’ dell’appello”.

2.1 Osserva la Corte che l’articolo 366 bis c.p.c., e’ applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, (cfr, Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata

in vigore della Legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 31.3.2007.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’articolo 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’articolo 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non puo’ consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimita’ in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente e’ inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

2.2 Con il motivo all’esame il ricorrente ha denunziato violazione di norme di legge e vizio di motivazione, ma, in relazione al primo vizio, ha formulato un quesito di diritto (quale piu’ sopra ricordato) del tutto generico, e, in relazione al vizio di motivazione, non ha formulato il richiesto momento di sintesi. Il che determina l’inammissibilita’ del mezzo.

3. Con il terzo motivo denunciando violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, articoli 32 e 39, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’articolo 112 c.p.c., ultrapetizione ed error in procedendo, il ricorrente assume che la Corte territoriale ha compiuto sue autonome, e non richieste, valutazioni sulla necessita’ che il medico provi l’avvenuta programmazione degli accessi in base alle necessita’, il rispetto della cadenza programmata e le condizioni sanitarie dei pazienti (se deambulanti o meno), nel mentre l’Asl aveva sostenuto che esso ricorrente non aveva esibito le distinte riepilogative contabili, onde consentire i dovuti controlli all’ente erogatore; pertanto l’indagine del Giudice del gravame avrebbe dovuto essere limitata alla verifica della presentazione (da parte del sanitario) di tali distinte contabili riepilogative.

A conclusione del mezzo e’ stato formulato il seguente quesito di diritto: “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice incorre in vizio di ultrapetizione se esamina questioni ed elementi non dedotti dalla parte e pone a base della motivazione e decisione argomenti non dedotti nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.

3.1 Richiamando le considerazioni in tema di formulazione dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c., gia’ esposte nell’ambito della trattazione del precedente motivo, deve convenirsi che anche il suddetto quesito e’ del tutto generico, con conseguente inammissibilita’ del mezzo all’esame.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, articoli 32 e 39, e dell’allegato D, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ violazione dell’articolo 2697 c.c., assumendo che con la presentazione e trasmissione delle distinte riepilogative per prestazioni aggiuntive, di cui all’allegato D Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, esso ricorrente aveva assolto il proprio onere probatorio, mentre l’Azienda Sanitaria, ove avesse inteso contestare le prestazioni e il relativo ammontare, sarebbe stata tenuta a formulare specifiche contestazioni in ordine alle suddette distinte riepilogative.

4.1 Il motivo non svolge una pertinente argomentazione critica rispetto al nucleo fondante della sentenza impugnata, in base alla quale, come gia’ esposto nello storico di lite, nulla era stato provato in ordine all’avvenuta programmazione degli accessi sulla base delle esigenze effettive dei pazienti, ne’, dal tenore degli stessi fogli riepilogativi, era dato sapere il tipo di intervento svolto (se domiciliare o ambulatoriale), il rispetto della cadenza programmata e persino le condizioni sanitarie dei pazienti.

Stante tale mancanza di specificita’ il mezzo non puo’ quindi trovare accoglimento.

5. Con il quinto motivo, denunciando violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente deduce che, a mente del n. 4 dell’allegato D Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, solo se la prestazione e’ eseguita previa autorizzazione sanitaria dell’Azienda, alla distinta deve essere allegato l’originale dell’autorizzazione stessa; nel caso specifico, tuttavia, esso ricorrente non aveva richiesto il compenso per prestazioni per le quali fosse richiesta l’autorizzazione dell’Azienda sanitaria.

A conclusione del mezzo e’ stato formulato il seguente quesito di diritto: “nel caso delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “D” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, solo se la prestazione e’ eseguita previa autorizzazione dell’azienda sanitaria, alla distinta riepilogativa deve essere allegato l’originale dell’autorizzazione stessa”. 5.1 Richiamati i gia’ ricordati principi in tema di quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., deve convenirsi che il surricordato quesito e, con esso, il motivo a cui lo stesso accede, e’ inammissibile, perche’ si limita a riprodurre il contenuto della norma che si assume violata e, implicitamente, presuppone un accertamento di fatto sulla natura delle prestazioni svolte (e sulla conseguente necessita’ dell’autorizzazione) non consentito in sede di legittimita’.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.

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