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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376. Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  17 luglio 2014, n. 16376 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Osserva in fatto Con citazione del 22/6/1999 la società Vast di Ardavast Serapian, premesso di avere acquistato qualche mese prima da C.G....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2014, n. 14765. In una vendita forzata immobiliare, anche il terzo – oltre al proprietario (ed all'eventuale custode) – risponde, ex art. 2043 del c.c., per il danno cagionato al bene nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione definitiva e l'emissione del decreto di trasferimento.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2014, n. 14765   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 luglio 2014, n. 16284. Annullamento del matrimonio se una della parti contraenti era affetta da un disturbo, come il bipolarismo di tipo I, tale da influire sulle sue capacità di discernimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  16 luglio 2014, n. 16284 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.8.011, ha accolto la domanda di S.G. volta ad ottenere la dichiarazione dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Reggio Calabria che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 luglio 2014, n. 16401. L'eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quand'anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire. E nel caso di specie, per quanto già detto, la Corte d'appello ha giustappunto escluso tale nesso di causa, con decisione non sindacabile in sede di legittimità.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  17 luglio 2014, n. 16401 Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a R.M. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il proprio ginecologo, dott. A.E.M., esponendo che: – nel luglio del 1997, essendo aumentata di peso e ritardando il mestruo, si era rivolta al dott. A.E.M., per sapere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2014, n. 14767. Nei termini a ritroso, come per esempio quello relativo al deposito della memoria di parte, in caso di coincidenza con un giorno festivo, lo spostamento della scadenza al primo giorno non festivo opera in modo «speculare» rispetto ai termini a decorrenza successiva.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2014, n. 14767 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2014, n. 16133. Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di "gravità della lesione" (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà – di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento – che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno – è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  15 luglio 2014, n. 16133 Ritenuto in fatto 1. – P.M. , M.P. e V.P. proponevano ricorso ex art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per ottenere tutela del proprio diritto alla riservatezza, violato dall’illecito trattamento, ad opera della Università degli Studi Roma Tre, dei rispettivi...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 luglio 2014, n.15861. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere l'insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. Ha “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine, previsto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Nel sistema della legge, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I sentenza 10 luglio 2014, n.15861 Fatto La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3...