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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 ottobre 2014, n. 22928. Deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza corredata da motivazione solo apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 29 ottobre 2014, n. 22928 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI IASI Camilla – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere Dott. IOFRIDA...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 23001. In un giudizio di separazione coniugale il provvedimento di assegnazione della casa familiare ha carattere immediatamente esecutivo e prevale sui precedenti accordi patrimoniali assunti dai coniugi. A tale disciplina non si sottrae neppure il diritto di proprietà

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 23001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 ottobre 2014, n. 23004. In tema di società di capitali, nel giudizio di liquidazione del compenso azionato da un amministratore, non può prescindersi dalla allegazione e dalla prova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 ottobre 2014, n. 23004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2014, n. 24111. In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. L'avvenuta abrogazione di divieti già tipizzati nel codice deontologico, non può elidere l’antigiuridicità delle condotte pregresse, secondo la regola penalistica della retroattività degli effetti derivanti dalla abolitio criminis ai procedimenti in corso, poiché l'illecito deontologico è riconducibile al genus degli illeciti amministrativi, per i quali – in difetto della eadem ratio – non trova applicazione, in via analogica, il principio del favor rei sancito dall'art. 2 cod. pen., bensì quello del tempus regit actum

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2014, n. 24111 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 dinnanzi al giudice di pace di Lucca, N.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 5001/2009 emessa dal prefetto di Lucca, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 novembre 2014, n. 24160. La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gl'interessi già scaduti produrranno da quel momento . Qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell'ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 novembre 2014, n. 24160 Svolgimento del processo 1. — La Si fra Sud S.r.l., appaltatrice dei lavori di recupero di alcuni fabbricati siti in (omissis), ad essa affidati con contratti del 26 luglio 1984 e del 22 ottobre 1985, convenne in giudizio il Comune di Napoli, chiedendone...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo nei confronti della parte l'assegno datogli da quest'ultimo a garanzia della provvigione, ribadendo che il titolo di credito abbia valore legale. A maggior ragione se il titolo di credito sia sprovvisto dell'indicazione della data

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23928. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23928 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 3 giugno 2009, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.S. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, odierni intimati, aveva riconosciuto ai...