Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25674. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Sono leciti i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale (è stata richiamata in particolare la, resa in una fattispecie analoga).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 4 dicembre 2014, n. 25674 Ritenuto in fatto Con sentenza del 16.11.2010 la Corte di appello di Ancona rigettava l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda della detta S. diretta all’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole dalla...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380. La giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 dicembre 2014, n. 25380 Svolgimento del processo La IBM Italia s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale di Milano con cui venne dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a D.G.G. in data 11.2.08, con le conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300/70. Il primo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25213. Se a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25213 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.3.2000 R.L. conveniva in giudizio L.A. al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS) Stazione ferroviaria (omissis) , avvenuto con scrittura privata dell’8.1.1989 per l’importo di L....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23695. Il frazionamento evincibile dai titoli di provenienza anche se semplicemente richiamato costituisce elemento utile per stabilire la linea di confine tra fondi limitrofi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2014, n. 25145. L'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136, quarto comma, cod. civ. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio), della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l'illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d'altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2014, n. 25145 Svolgimento del processo Con citazione del 19/5/2005 C.G. , quale condomino, conveniva in giudizio il condominio di via (omissis), chiedendo dichiararsi la nullità della delibera 11/3/2005 dell’assemblea condominiale in quanto non convocato e perché la delibera di approvazione di preventivi di spesa non...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2014, n. 24668. Legittimo il licenziamento del dipendente di banca che abbia divulgato informazioni riservate relative ad un proprio cliente
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 19 novembre 2014, n. 24668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto...