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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441. In merito alla violazione del decoro architettonico previsto dal regolamento condominiale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441 Svolgimento del processo R.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato sito in Pistoia, via Ernesto Rossi nn 3, 5, 7 e 9, citò, nel settembre 1999, innanzi al locale Tribunale, A.C., più altri condomini, chiedendo che fossero tutti condannati ad eliminare diverse...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1659. Grava sull’ente previdenziale, anche di diritto privato, l’obbligo di risarcire il danno derivato dall’erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato, per esempio, di smettere di lavorare ritenendo di aver maturato sufficienti diritti per il trattamento pensionistico

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 gennaio 2014, n. 1659 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott. PAGETTA Antonella...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2610. Il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca, di cui all’articolo 2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dell’opponibilita’ erga omnes dell’ipoteca

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2014, n. 2610 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086. In tema di addebito della separazione, errata la valutazione della Corte di Appello in merito a dei comportamenti dispotici e violenti del marito.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2014, n. 2298. La comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilita’ e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non e’, dunque, sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne’ la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, mentre e’ necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 febbraio 2014, n. 2298 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. TRIA Lucia...