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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3325. L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni, nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attivita’ e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Tale accertamento, di spettanza del giudice del merito, e’ stato svolto, nei termini sopra descritti, nella sentenza impugnata, che risulta quindi conforme a diritto ed altresi’ congruamente motivata, onde resiste alle censure all’esame

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 febbraio 2014, n. 3325 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 gennaio 2014, n. 1513. Nel concordato con cessione dei beni, la prededucibilità dei crediti sorti “in occasione” della procedura, prevista dall’articolo 111, secondo comma, legge fallimentare, va riconosciuta al credito del proprietario di locali occupati senza titolo da beni ceduti dal debitore ai creditori nella procedura

Suprema Corte di Cassazione sezione i Sentenza 24 gennaio 2014, n. 1513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839. La responsabilità del custode – Comune di Bari (cimitero comunale) – è stata esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, il primo giudicante ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, «collegato a un tubo a gomito attaccato al cordolo di un’aiuola, sporgente all’altezza di una ventina di centimetri da terra e perfettamente visibile» alle 10 di mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione – non sulla sede stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3874. Essendo stato conferito al consulente fiscale un mandato afferente la difesa nel contenzioso tributario (da ritenersi rapporto del tutto distinto ed autonomo rispetto alla tenuta della contabilità aziendale ed all’assistenza fiscale in senso lato, che erano curate dal fiscalista per il tramite di altra società di consulenza, laddove lo stesso fiscalista aveva ricevuto, esclusivamente e personalmente, altresì – ed a prescindere dai rapporti di collaborazione con società di consulenza – un incarico professionale da parte del cliente per la difesa tecnica dinanzi alla Commissione Tributaria), è stato ritenuto responsabile di inadempimento contrattuale per non essersi attivato dinanzi alla Commissione Tributaria per far constare le nuove norme in tema di concordato per adesione previste dalla novella del 1997, alla luce delle quali – con assai elevato grado di probabilità – il ricorso avrebbe potuto essere accolto ed, inoltre, per non aver comunicato al cliente l’esito del giudizio tributario di primo grado, per consentirgli di proporre appello

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3874 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha accolto il gravame proposto da P.U. nei confronti di C.P. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 6 dicembre...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.

La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3838. Caso Schettino. Rimessa alle sezioni unite la questione della ammissibilita’ o proponibilita’ o “fruibilita’” dell’azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d. rito Fornero

Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...