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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2014, n. 5025. L’annullamento statale del nulla-osta ambientale su un intervento edilizio programmato (nella specie non impugnato e nonostante ciò realizzato), determina l’obbligo per l'autorità comunale, successivamente alla caducazione dell'atto autorizzatorio e al ripristino dell’interesse pubblico paesaggistico violato (costituzionalmente protetto dall’art. 9 quale valore prioritario e assoluto), di rinnovare l’atto stesso integrandone la motivazione (ove ritenga la perdurante sussistenza dei presupposti di legge per rilasciarlo) o negandolo in via definitiva (ove ravvisi il carattere insuperabile delle ragioni ostative illustrate nel corpo del provvedimento statale di annullamento). La valutazione paesaggistica deve essere condotta dal comune in maniera puntuale, mediante descrizione delle opere e del contesto ambientale in specifico riferimento all'area di ubicazione del manufatto ed indicare le specifiche ragioni per le quali esso sia ritenuto compatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 9 ottobre 2014, n. 5025 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2011, proposto da: Costruzioni Edili Morandi s.r.l., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Claudio Chiola e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868. In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (nel caso di specie, appurata la non condonabilità dell'abuso, non rileva la circostanza che, in casi analoghi, opere simili sono state condonate, atteso che, se pure esistesse identità di situazioni, la sanatoria rilasciata dovrebbe considerarsi illegittima e, come tale, inidonea a fungere da "tertium comparationis" al fine di sorreggere il denunciato vizio di disparità di trattamento)

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2008, proposto da: MA.CA., rappresentata e difesa dall’avv. Em.Sa., con domicilio eletto presso Le.Lo. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950. L'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riferisce la verifica non solo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, bensì alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, e quindi a tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2011, proposto da: DI. S.R.L., con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore,...