Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 5091 N. 05091/2015REG.PROV.COLL. N. 04107/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 4107/2015 RG, proposto dalla De. s.s.d.r.l., corrente in Casoria (NA), in persona del legale rappresentante...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 novembre 2015, n. 5161. Agli effetti eventualmente lesivi delle posizioni giuridiche dei terzi prodotti dalla dichiarazione di inizio attività ha ammesso la tutela dei controinteressati configurando uno strumento di tutela che sia compatibile con la natura privatistica della D.I.A. costituito, in particolare, da un’azione di accertamento autonomo che il terzo può esperire per veder acclarata la insussistenza dei presupposti che legittimano lo svolgimento dell’attività sulla scorta di una semplice denuncia , ai sensi dell’art. 31 commi 1,2 e 3 del dlgs n. 104/2010. Peraltro, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, occorre che detta azione sia rispettosa del termine decadenziale entro cui attivarsi giudizialmente e al riguardo occorre fare riferimento ai principi vigenti in tema di decorrenza del termine per impugnazione dei titoli edilizi, con l’individuazione del relativo dies a quo. Nel caso di presentazione di D.I.A. il termine decadenziale per proporre azione di accertamento inizia a decorrere dal momento in cui il controinteressato ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale l’intervento viene realizzato
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 12 novembre 2015, n. 5161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2014, proposto da: Fa.Vi., Ma.Fi., rappresentati e difesi dagli avv.ti Ga.Pa. ed altri, con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 5197. Il rischio di infiltrazione deve trovare motivazione in circostanze di cui si possa apprezzare la attualità al momento della valutazione, premesso che l’attualità può escludersi quando le circostanze riportate nell’informativa appaiono in buona parte molto risalenti nel tempo e che tale connotato non si ravvisa nella fattispecie all’esame in cui la sentenza di condanna per il delitto-spia è divenuta definitiva meno di cinque anni prima dell’interdittiva (la condanna è dunque un fatto attuale, ancorché intervenuta dopo qualche anno dai fatti di reato, alla luce del disposto dell’art. 84, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 e deve essere presa in considerazione ai sensi della norma citata ai fini del rilascio dell’informativa) e che cariche sociali nelle società “indagate” sono state ricoperte dall’interessato fino ad un tempo relativamente recente ( tale potendosi ancora considerare un periodo di 6 – 7 anni ), comunque le deduzioni dell’appellante sul punto non risultano né convincenti né probanti, non solo perché il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e comunque non dimostra, da solo, l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziarii, ma anche perché trascura di considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalle quali promana e per la durezza e, insieme, durevolezza dei legami che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio possibile
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 5197 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9689 del 2014, proposto da: -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 5090. L’istituto dell’acquisizione sanante, di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, è legittimamente utilizzabile in via discrezionale ogni qual volta sia stata accertata giudizialmente o in autotutela, l’illegittimità d’una pregressa procedura espropriativa. Il procedimento ex art. 42-bis è finalizzato, dunque, all’adozione di un provvedimento d’acquisizione del fondo o del diritto, strumentali all’attuazione degli interessi istituzionali, al patrimonio indisponibile pubblico dello stesso ente. L’attivazione del procedimento d’acquisizione non presuppone il pagamento di alcuna somma risarcitoria, né la pendenza di una procedura ablatoria
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 5090 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 3509/2015 RG, proposto da An.Tu. e Da.Da., rappresentati e difesi dall’ avv. Ca.Pu., con domicilio eletto in Roma, via (…),...
Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 20 ottobre 2015, n. 4793. Ai sensi dell’art. 267 TFUE si rimettono alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: a) «se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento all’attività imposta da un’amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci». b) «se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del cd. controllo analogo»
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 20 ottobre 2015, n.4793 ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2015, proposto dalla s.r.l. Undis Servizi, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso gli Studi Legali Riuniti in Roma, corso d’Italia, n. 19; contro Il Comune di...
Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 21 ottobre 2015, n.4799. Ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., devono rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria le seguenti questioni di diritto: a) se rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara; b) se la norma di cui all’art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98, sia limitata al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art. 38 e si possa ormai ritenere che la definitività della irregolarità sussista solo al momento di scadenza del termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 21 ottobre 2015, n.4799 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2015, proposto dalla Società Servizi Socioculturali Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4863. Va esclusa la nullità della notifica del ricorso a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. a mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della l. 12 novembre 2011, n. 183 (secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”). Nel processo amministrativo telematico (PAT) – contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al c.p.a. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 22 ottobre 2015, n. 4863 SENTENZA ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2015, proposto da: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982. È irricevibile il ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di una gara, notificato dopo 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. La sentenza ha precisato che non si può applicare l’art. 79 del d.lgs. 163/2006 che prevede un ulteriore termine di 10 giorni, perché questo nuovo termine riguarda l’accesso alla documentazione previsto dall’art. 79, comma 5 quater del d.lgs. 163/2006
Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2015, proposto da: Lo. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Ug., Ma.Pa., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4984. E’ ammissibile il ricorso che è stato depositato mediante il servizio postale, e non consegnato a mano. La sentenza ha precisato che l’ordinamento non prevede né una norma che consenta esplicitamene l’invio ed il deposito a mezzo posta, né una norma che lo vieti, e quindi – se è stato raggiunto lo scopo previsto dalla legge – questa forma deposito deve essere considerata legittima
Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4984 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2015, proposto da: Sh.Hu., rappresentato e difeso dall’avv. Va.Gi., con domicilio eletto presso Va.Gi. in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4987. Il Docente Universitario che – in forza di un ‘rapporto di convenzionamento’ instaurato con Organismi Ospedalieri del Servizio Sanitario – pretenda di svolgere (nell’ambito dei Reparti o delle Strutture dell’Azienda Ospedaliera collegata all’Università) la c.d. “attività assistenziale” (costituente, com’è noto, il necessario complemento di quella prettamente didattica) secondo determinate modalità (e, nella specie, in posizione apicale), può vantare al riguardo un semplice “interesse legittimo”, non anche un diritto soggettivo
Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4987 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9576 del 2011, proposto dal Prof. Al.PA., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Al.Ma. ed altri, con domicilio...