Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 novembre 2014, n. 5465 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8172 del 2014, proposto da: Comune di Alberobello, in...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4967. È legittimo il provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato il rilascio del certificato AEOF (Authorized economic operator full) – ovvero di operatore economico autorizzato ai fini della semplificazioni doganali e della sicurezza, disciplinato dal regolamento CE n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006 – ritenendo di non applicare al caso di specie l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che prevede il c.d. silenzio assenso generalizzato) in quanto non applicabile, tra l'altro, "ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali", quale quello in commento
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4967 COMMERCIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8063 del 2013, proposto da: Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore...
Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 4492. Va accolta l’istanza cautelare presentata in primo grado, relativamente all’obbligo della Consob di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni “penali” alla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, concernente proprio detto regolamento, ritenuto violativo dell’art. 6 CEDU sotto vari profili, quali, tra gli altri, la mancanza del contraddittorio e la mancata pubblicità del procedimento, sussistendo il dovere di adeguarsi alle sentenze della Corte europea. Al fine della effettività della tutela giurisdizionale cautelare, non è necessario attendere la piena vulnerazione con la eventuale emanazione di sanzioni, per ipotesi viziate perché adottate sulla base di regolamento illegittimo, anche nell’interesse della stessa Autorità emanante.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 4492 ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2014, proposto da: Arepo Bp Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Irti, Giuseppe Morbidelli, Francesco Arnaud, Marco Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6; Matteo Arpe,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 novembre 2014, n. 5428. La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere ubicati all'interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 novembre 2014, n. 5428 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9135 del 2013, proposto da: Fr.Mo., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro.Ci., con domicilio eletto presso il medesimo...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 novembre 2014, n. 5431. In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui all'art. 97, comma 3, Cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l'assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d'esame
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 novembre 2014, n. 5431 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5537 del 2014, proposto da Ca.Co., rappresentato e difeso dall’avv. Co.Ca., con domicilio eletto presso il Consiglio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377. L'art. 49, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006 ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie "controllanti" o direttamente "partecipanti" e ancora "capogruppo". Tale impostazione risulta avvalorata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stipulare con l'impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all'art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In conclusione, nell'attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all'impresa ausiliaria e ai legami
Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5377 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2013, proposto dalla s.r.l. EU.ME., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410. Se è possibile riconoscere l'autonoma impugnabilità della delibera di rettifica dei punteggi per vizi relativi a tale determinazione, nel contempo non possono essere rimesse in discussione determinazioni ormai definitive ed estranee al contenuto dell'atto di rettifica, proprie del provvedimento di aggiudicazione (in specie il requisito richiesto dalla lex di gara a pena di esclusione)
Consiglio di Stato sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2014, proposto da: CO.IT. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 5307. Ai sensi dell'art. 13 L. n. 47 del 1985, il silenzio mantenuto dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria di abusi edilizi deve qualificarsi come provvedimento tacito avente contenuto negativo. Per la formazione del silenzio rigetto, il decorso del termine non subisce interruzioni né sospensioni nella pendenza del processo penale finalizzato ad accertare la sussistenza del reato edilizio. Invero, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985 il legislatore ha stabilito che è il processo penale a restare sospeso per il termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria. Trattasi del tempo necessario per la definizione della procedura amministrativa; decorso detto termine, senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende definita per silenzio rigetto, con conseguente onere di contestazione giurisdizionale.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 ottobre 2014, n. 5307 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2003, proposto dal Comune di Rapino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 ottobre 2014, n. 5332. I bandi di concorso, ove recanti clausole ex se lesive dell'interesse degli aspiranti concorrenti per la previsione di specifici requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati. Ne consegue la inammissibilità sia del ricorso proposto avverso il solo provvedimento di esclusione, atto meramente consequenziale e totalmente vincolato nel contenuto, sia del gravame interposto avverso il provvedimento di esclusione ed il bando, ove siano già decorsi i termini per l'impugnativa di quest'ultimo
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 ottobre 2014, n. 5332 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2011, proposto da: Da.Ma., rappresentato e difeso dall’Avv. Em.Ma., con domicilio eletto presso lo stesso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 ottobre 2014, n. 5331. La competenza ad emanare la deliberazione recante la regolamentazione del passaggio del paziente dal ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza e viceversa, è da attribuirsi alla Giunta regionale e non anche al Consiglio. In ipotesi siffatte si versa, invero, nella disciplina di aspetti organizzativi-amministrativi e operativi-funzionali dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione della più generale programmazione sanitaria e dell'art. 3, D.M. n. 380 del 2000.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 ottobre 2014, n. 5331 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2009, proposto da: Casa di Cura Vi. srl, rappresentata e difesa dagli avv. En.Fo....