Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 4 novembre 2014, n. 5431

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5537 del 2014, proposto da

Ca.Co., rappresentato e difeso dall’avv. Co.Ca., con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria della Sezione, in Roma, p.za (…);

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);

nei confronti di

Te. a r.l.;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione II, 13 marzo 2014, n. 2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di esperti di laboratorio teatrale della scuola secondaria di I grado statale “Quinto Ennio” di Lecce.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Ca. e l’avvocato dello Stato Gr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per ha declinato la propria giurisdizione in base ai seguenti argomenti:

“Si osserva, in primo luogo, che la controversia posta al vaglio del giudice concerne una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di animatori teatrali per la realizzazione del relativo laboratorio a cui affidare l’incarico mediante la stipula di un contratto d’opera professionale per un determinato numero di ore ancora da definire”.

“La controversia in esame, pertanto, esula dalla previsione di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” e va, invece, devoluta, alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. TAR Puglia – Lecce, sez. II, 17 febbraio 2014, n. 466; TAR Sicilia – Palermo, sez. II, 4 giugno 2013 n. 1211 e 19 febbraio 2013 n. 401)”.

2. L’appellante sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo alla luce della recente pronuncia della V Sezione del Consiglio di Stato, 31 maggio 2012, n. 3274.

3. Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto: “In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’art. 97 cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d’esame” (Cass. SSUU, 15 gennaio 2010, n. 529; Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2011, n. 3704).

Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo Tribunale amministrativo regionale.

3. Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado, con rinvio al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Spese al definitivo.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice – Presidente FF

Claudio Contessa – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Roberta Vigotti – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2014.

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