Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 28 ottobre 2014, n. 5332


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2011, proposto da:

Da.Ma., rappresentato e difeso dall’Avv. Em.Ma., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Em.Ma. in Roma, via (…);

contro

Fo.Pe. e Ma.Pr., rappresentate e difese dall’Avv. Ci.Me., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Ci.Me. in Roma, via (…);

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 08027/2011, resa tra le parti, concernente il concorso interno per il conferimento di 11 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Fo.Pe. e di Ma.Pr.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Ma. ed altri (…)

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Fo.Pe. e la sig.ra Ma.Pr., agenti scelti della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in ingegneria gestionale, hanno impugnato avanti al T.A.R. Lazio il decreto statuente la loro esclusione dal concorso interno per titoli ed esami a n. 11 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri tecnici della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sul bollettino del Ministero dell’Interno in data 19.4.2010.

2. Esse affermavano di aver presentato domanda di partecipazione a tale procedura selettiva, essendo in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di concorso ed esponevano che il decreto che ha disposto la loro esclusione era stato adottato in ragione del mancato possesso del requisito espressamente previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della lex specialis e, cioè, del diploma di laurea, ivi espressamente indicato, di ingegnere meccanico.

3. Avverso tale esclusione le ricorrenti deducevano l’equipollenza del diploma di laurea in loro possesso – ingegneria gestionale – ai diplomi di laurea espressamente previsti nell’art. 3, comma 2, lett. b), del bando di concorso, peraltro comprovata da apposita attestazione resa dall’Università degli Studi di Palermo, rilasciata il 21.5.2010.

4. Nel giudizio di prime cure si costituiva in resistenza l’Amministrazione intimata e interveniva ad opponendum il sig. David Mazza, controinteressato.

5. Con sentenza n. 8027 del 19.10.2011 il T.A.R. Lazio, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controinteressato, accoglieva il ricorso stesso e annullava il provvedimento di esclusione della sig.ra Fo.Pe. e della sig.ra Ma.Pr..

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. Da.Ma., lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

7. Si sono costituite le appellate, sig.ra Fo.Pe. e sig.ra Ma.Pr., chiedendo la reiezione dell’avversario appello, e si è altresì costituito il Ministero dell’Interno in senso adesivo alla proposta impugnazione.

8. Il Collegio, con ordinanza n. 5538 del 16.12.2011, ammetteva con riserva l’appellante alla frequentazione del corso di formazione.

9. Nella pubblica udienza del 9.10.2014 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L’appello proposto dal sig. Da.Ma. deve essere dichiarato improcedibile.

11. L’odierno appellante, ammesso con riserva alla frequentazione del corso di formazione in virtù dell’ordinanza cautelare testé menzionata, ha beneficiato delle dimissioni rassegnate da altro vincitore della procedura concorsuale (ing. Al.Ar.), mentre stava frequentando il corso di formazione, e una volta completato quest’ultimo, come ha del resto rappresentato il suo difensore nell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, è stato immesso nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato senza alcun tipo di riserva.

12. Anche le odierne appellate, Fo.Pe. e Ma.Pr., hanno a loro volta frequentato il corso di formazione e completato positivamente lo stesso, ottenendo la conferma della loro immissione nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato senza alcun tipo di riserva.

13. Di tutto ciò hanno dato anche il Ministero dell’Interno nella memoria di replica, depositata il 16.9.2014 dalla difesa erariale, e le stesse odierne appellate nella loro memoria di replica.

14. Ne segue che è venuto meno l’interesse dell’appellante alla definizione del gravame, come del resto il suo difensore ha rappresentato nell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, depositata il 15.7.2014, con contestuale richiesta di compensare tra le parti le spese di lite.

15. L’appello è dunque improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che non è stata d’altro canto impugnata, per parte sua, dal Ministero dell’Interno.

16. Resta tuttavia aperta, perché oggetto di persistente contrasto tra le parti, la questione inerente alla liquidazione delle spese giudiziali, dato che le odierne appellate, Fo.Pe. e Ma.Pr., hanno domandato di “condannare in ogni caso l’appellante alle spese del grado, secondo il principio della soccombenza virtuale” (p. 10 della memoria di replica).

17. Tale domanda non può essere accolta proprio alla stregua dell’invocato criterio della soccombenza virtuale.

18. Le odierne appellate, ricorrenti in prime cure, non hanno infatti tempestivamente impugnato il bando di concorso che, all’art. 3, comma 2, lett. b), indicava i titoli di studio indispensabili per partecipare alla selezione – tra i quali non rientrava il possesso della laurea in ingegneria gestionale da queste conseguita – ma solo il decreto con il quale l’Amministrazione le ha escluse dal concorso interno per titoli ed esami.

19. Ai limitati fini della soccombenza virtuale, infatti, deve qui rilevarsi che erroneamente il T.A.R. ha escluso che la clausola del bando non fosse percepibile come immediatamente lesiva dalle ricorrenti, a nulla rilevando che a queste, dopo l’emanazione del bando, fossero state rilasciate dal Direttore del Corso di studi in ingegneria gestionale presso l’Università degli Studi di Palermo apposite certificazioni attestanti l’acquisizione, durante il loro percorso di studi, di tutte le competenze tecniche richieste dal bando di concorso per il profilo professionale di direttore tecnico ingegnere meccanico.

20. Proprio il fatto che le interessate abbiano richiesto al Direttore del Corso tale attestato dimostra, al contrario, che esse fossero ben consapevoli di non possedere i requisiti formalmente e specificamente richiesti dal bando per la partecipazione al concorso.

21. È costante insegnamento di questo Consiglio che i bandi di concorso, ove recanti clausole ex se lesive dell’interesse degli aspiranti concorrenti per la previsione di specifici requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia del ricorso proposto avverso il solo provvedimento di esclusione, atto meramente consequenziale e totalmente vincolato nel contenuto, sia del gravame interposto avverso il provvedimento di esclusione ed il bando, ove siano già decorsi i termini per l’impugnativa di quest’ultimo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 24.3.2011, n. 1785).

22. Nel caso di specie era evidente che il bando non contemplasse né presupponesse alcuna equipollenza tra il titolo di studio conseguito dalle ricorrenti in prime cure (ingegneria gestionale) e quello richiesto (ingegneria meccanica), sicché nessun dubbio poteva sorgere nelle ricorrenti sulla immediata lesività della clausola escludente e sul conseguente onere dell’altrettanto immediata impugnazione.

23. Il ricorso di prime cure, valutabile alla stregua della c.d. soccombenza virtuale, non si sarebbe pertanto sottratto alla declaratoria di inammissibilità, laddove l’appello fosse stato procedibile per la permanenza dell’interesse dell’appellante.

24. Di qui la sussistenza delle ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, non potendo esse liquidarsi a favore delle odierne appellate, come da queste invece richiesto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2014.

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