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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868. In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (nel caso di specie, appurata la non condonabilità dell'abuso, non rileva la circostanza che, in casi analoghi, opere simili sono state condonate, atteso che, se pure esistesse identità di situazioni, la sanatoria rilasciata dovrebbe considerarsi illegittima e, come tale, inidonea a fungere da "tertium comparationis" al fine di sorreggere il denunciato vizio di disparità di trattamento)

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 ottobre 2014, n. 4868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2008, proposto da: MA.CA., rappresentata e difesa dall’avv. Em.Sa., con domicilio eletto presso Le.Lo. in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950. L'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 riferisce la verifica non solo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, bensì alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, e quindi a tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4950 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2011, proposto da: DI. S.R.L., con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951. L'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità sono consequenziali all'esclusione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, configurandosi come attività affatto vincolata alla ricognizione dei presupposti legali

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2012, proposto da: MA.PI. S.P.A., in persona dell’amministratore unico pro-tempore, in proprio e quale capogruppo...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4728. In merito al ricorso esperito avverso l'autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse deve riconoscersi, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ai proprietari dei fondi confinanti con l'area interessata dall'intervento edilizio, in ragione della semplice vicinitas, trovandosi il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2013, proposto da: Pa.Fr. in qualità di titolare della omonima impresa individuale Pa.Fr., rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4733. In tema di pubblici appalti, l'istituto della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche, ed il suo incameramento, sussistendone i presupposti, risulta coerente con tale finalità, avendo esso la funzione di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, sanzionando la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante. E ciò tenuto conto del fatto che, con la domanda di partecipazione alla gara, l'operatore economico sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza. L'incameramento della cauzione provvisoria costituisce una scelta del legislatore ordinario, scelta che, considerate la natura e le finalità della detta cauzione, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e contrastante con il canone della ragionevolezza

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4733 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2012, proposto da: An. Spa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4775. La valutazione di impatto ambientale di un'opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) – ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1994, n. 640, e in vigore dal 10 settembre 1997 -, nonché dall'art. 7 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), e ss. mm. Ii. Ne discende, sul piano processuale – in ipotesi di rischio di una significativa incidenza pregiudizievole di un impianto eolico, sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sul confinante territorio di un comune straniero (nella specie, austriaco) -, a detto comune va riconosciuta la legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione del progetto relativo all'impianto de quo. Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune in questione in impugnazione del provvedimento autorizzatorio è rinvenibile nella Convenzione di Århus del 25 giugno 1998 (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui articolo 9 impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l'altro, per l'inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l'"accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4775   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da: W. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...