Ritardo aereo e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 gennaio 2025| n. 2034.

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

Massima: In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall’art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già “in re ipsa” (vale a dire in ragione della mera lesione dell’interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell’interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall’art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).

 

Sentenza|28 gennaio 2025| n. 2034. Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

Integrale

Tag/parola chiave: Trasporti – Marittimi ed aerei – Trasporto aereo – Di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) – Responsabilita’ del vettore – Ritardo o inadempimento trasporto aereo internazionale – Convenzione di varsavia del 12 ottobre 1929 – Risarcimento ex art. 20 – Danno in re ipsa – Esclusione – Danno presunto – Configurabilità – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Relatore

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14682/2021 R.G. proposto da:

AE.RU. Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GI.BA., presso lo studio dell’avvocato DE.MA. (Omissis) che lo rappresenta e difende

Ricorrente

Contro

Pa.Ci., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RA.CA., presso lo studio dell’avvocato AR.PA. (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato CA.SA. (Omissis)

Controricorrente

avverso la SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA n. 1847/2020 depositata il 29/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

FATTI DI CAUSA

1.- Pa.Ci., al rientro da un volo San Pietroburgo – Palermo, ha ricevuto i suoi bagagli con due giorni di ritardo.

Egli ha dunque citato in giudizio davanti al Giudice di pace di Sorrento la compagnia Ae.Ru., per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno connesso a tale ritardo.

Oltre alla somma forfettaria prevista per il caso di ritardo nella consegna, il Pa.Ci. ha altresì chiesto il risarcimento di danni patrimoniali ulteriori, ossia di alcune spese che asserisce di aver dovuto affrontare a causa della ritardata consegna dei bagagli.

2.- Il Giudice di Pace ha accolto la domanda liquidando 398,21 euro.

3.- La decisione è stata impugnata da Aeroflot, ed il Tribunale di Sorrento, in secondo grado, ha ridotto il risarcimento a 391,28 euro. Il Tribunale ha escluso il risarcimento dei danni ulteriori, ossia delle spese che il passeggero sosteneva di essere stato costretto a sostenere a causa del ritardo nella consegna dei bagagli: il Tribunale le ha ritenute non provate.

4.- Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Ae.Ru. con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria, cui ha fatto seguito il controricorso del Pa.Ci., anche esso illustrato da memoria.

Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’articolo 30 della Convenzione di Varsavia.

La tesi è la seguente.

Il Tribunale ha riconosciuto una somma forfettaria di 380,00 Euro (cioè 19 Euro per 20 kg di bagaglio), per il ritardo in sé, senza che vi fosse alcuna prova di una qualche conseguenza dannosa di tale ritardo, e ciò a dispetto della stessa premessa secondo cui il danno è risarcibile solo se provato.

In realtà, secondo la società ricorrente, il danno risarcibile in caso di ritardo nella consegna dei bagagli non è in re ipsa, non è cioè nel ritardo in quanto tale, ma presuppone che si siano prodotte conseguenze dannose ulteriori, che vanno allegate e dimostrate.

Né può farsi applicazione analogica della regola prevista per il caso di cancellazione del volo, ove effettivamente una somma è riconosciuta per la cancellazione in sé, in quanto tale ipotesi è eccezionale rispetto al principio per cui non può risarcirsi il danno in re ipsa, e dunque non applicabile analogicamente a casi simili (come precisato da Cass. 9474/ 2021).

2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1223, 2059, 1226 c.c.

La questione è quella già esposta con il primo motivo: l’avere liquidato il danno in re ipsa, ossia senza allegazione e prova delle conseguenze dannose del ritardo, ha costituito altresì violazione dell’articolo 1223 c.c.

Si evidenzia che l’importo previsto dalla Convenzione di Varsavia non costituisce un importo risarcitorio forfettario ” da corrispondere comunque, ma il limite massimo del risarcimento del danno, che segue comunque la tipologia e la disciplina prevista dall’articolo 1223 del codice civile”.

Con la conseguenza che, a prescindere dalla Convenzione di Varsavia, il risarcimento per il ritardo del bagaglio presuppone che ne sia derivata effettivamente una conseguenza dannosa, in base ai principi generali del diritto della responsabilità civile.

Inoltre, tra queste conseguenze dannose non è annoverabile il danno non patrimoniale, in quanto quest’ultimo presuppone la lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Né, in ipotesi, il risarcimento della mera lesione dell’interesse potrebbe essere giustificato dal ricorso al criterio equitativo, che presuppone pur sempre la difficoltà di prova del danno, e dunque dà per implicito che un danno si sia verificato.

3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.

La medesima questione è questa volta prospettata sotto il profilo della violazione delle regole sull’onere della prova.

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

L’aver risarcito la lesione in sé, prescindendo dalle conseguenze dannose, ha significato violazione della regola per cui è onere del danneggiato provare il danno, regola dunque aggirata dal riconoscimento di un risarcimento che prescinde da quelle conseguenze.

4.- Il quarto motivo lamenta nullità della sentenza per difetto di adeguata motivazione.

E verte sempre sulla medesima questione: il giudice di merito ha riconosciuto il risarcimento, ma senza dare adeguata ragione del fatto di averlo ancorato al mero ritardo, senza alcuna relazione con le conseguenze dannose.

I motivi vertono su una questione comune. Può farsene scrutinio unitario.

Essi sono infondati e vanno rigettati nei termini di seguito indicati.

La questione è – come detto – se il risarcimento sia giustificato dal ritardo in sé o se invece presupponga delle conseguenze dannose, sicché nel primo caso è sufficiente il ritardo a giustificare il risarcimento mentre nel secondo occorre che il passeggero dimostri di aver subito un danno al patrimonio a cagione del detto ritardo.

La questione va risolta nel primo senso, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, va sgomberato il campo dall’equivoco di attribuire alla decisione impugnata rationes decidendi che invece non le appartengono.

Intanto, l’idea che il risarcimento va elargito per il ritardo in sé non deriva dalla applicazione analogica della medesima regola prevista per la cancellazione del volo, e dunque non vi è bisogno di invocare il divieto di applicazione di norme eccezionali.

Ciò in quanto l’analogia presuppone una lacuna, mentre nella fattispecie c’è una regola apposita: il caso in questione ha una sua disciplina, quella, per l’appunto, della Convenzione di Varsavia (segnatamente gli articoli 18 e ss.) e dunque l’analogia è esclusa in radice. Si tratta quindi di stabilire se il ritardo produce risarcimento di per sé sulla base delle norme che regolano questa fattispecie, e non già sulla base della applicazione analogica di norme che si riferiscono a fattispecie diverse.

In secondo luogo, il danno non patrimoniale non è mai stato chiesto: il passeggero ha semmai preteso un danno patrimoniale ulteriore rispetto al ritardo, che tuttavia è stato negato dai giudici di merito, per difetto di adeguata prova.

Ciò detto, la questione posta con i motivi di ricorso deve essere risolta nei seguenti termini.

Ovviamente non è negabile che, secondo gli ordinari principi del diritto civile, e della responsabilità civile segnatamente, il risarcimento presuppone non la mera lesione di un interesse protetto, ma presuppone che da quella lesione siano derivate conseguenze dannose risarcibili, anche se non mancano casi, che sono eccezionali e la cui ratio non è dunque estensibile ad altri, in cui l’ordinamento accorda risarcimento per la mera lesione dell’interesse protetto, e dunque considera il danno, in quei casi, come in re ipsa (articoli 924, 925 c.c., ad esempio).

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

In giurisprudenza si è d’altro canto pervenuti a risarcire un danno senza che vi fosse un interesse protetto leso, come nella nota vicenda del “danno meramente patrimoniale” (a partire da Cass. 2765/1982).

Ciò per dire, che, pur non potendo negarsi che il risarcimento presuppone un danno quale conseguenza della lesione di un interesse, in alcuni settori del traffico giuridico, norme speciali possono prevedere una disciplina derogatoria.

Ed è ciò che fanno le Convenzioni internazionali sul trasporto aereo.

Prevedono infatti un regime speciale di ristoro per il passeggero in deroga spesso alle norme civilistiche sul risarcimento: la stessa società ricorrente cita il caso della cancellazione del volo, che è ipotesi in cui viene riconosciuto un ristoro per il fatto stesso della cancellazione e dunque, ” indipendentemente dalla esistenza di un effettivo pregiudizio” (cosi Cass. 9474/ 2021).

La questione è dunque se in base alla Convenzione di Vienna possa affermarsi che un risarcimento debba essere accordato per il semplice ritardo, a prescindere da conseguenze dannose ulteriori, che semmai giustificano un risarcimento diverso ed ulteriore.

La norma di riferimento è l’articolo 19 della Convenzione che prevede che ” il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci”.

L’art. 20, poi specifica che, in tal caso, il risarcimento è dovuto nella misura massima di 250 franchi (approssimativamente 20 euro) per chilogrammo.

Gli argomenti addotti dalla ricorrente presuppongono che tali disposizioni siano intese come se si riferissero al risarcimento del danno inteso come un rimedio che, reagendo a un fatto illecito (contrattuale o extra), tende ad una equivalenza monetaria con il danno. Ma non sempre il rimedio che il diritto appresta tende ad equivalere monetariamente al danno: vi sono casi in cui è accordata una condanna pecuniaria, attraverso una liquidazione legale del danno, che prescinde da detta equivalenza e viene forfettariamente determinata, sulla base di un criterio (nella specie, il peso del bagaglio) che non tende ad equivalere ad una perdita effettiva, non tende ad essere l’equivalente monetario di una perdita specifica.

La natura forfettaria di tale risarcimento, misurato sul peso del bagaglio, criterio indifferente rispetto alle conseguenze dannose ulteriori (ossia, si possono verificare perdite maggiori anche per il ritardo di bagagli leggeri), sta a significare che la Convenzione di Varsavia considera danno il ritardo di per sé, prevedendo la condanna pecuniaria del vettore inadempiente, ferma restando la possibilità che, se il ritardo ha provocato ulteriori danni (es., vi erano documenti da produrre in un dato termine, la necessità di comprare vestiti in luogo di quelli non arrivati in tempo), essi vanno ulteriormente risarciti.

La condanna pecuniaria prevista dalla Convenzione non esclude, ed è questo il punto, che possano risarcirsi danni ulteriori, sicché la somma di denaro che la Convenzione prevede non è a ristoro di quei danni ulteriori, ma proprio del ritardo in sé.

Il risarcimento forfettario, del resto, non è risarcimento in re ipsa, che è altra cosa: è risarcimento presunto. La legge presume che nel ritardo vi sia un danno, ed esonera dalla prova di esso il viaggiatore, accordando una somma forfettaria. Il danno presunto è cosa diversa dal danno in re ipsa: quest’ultimo consiste nella mera lesione dell’interesse protetto, ed è accordato dunque a prescindere dal fatto che da quella lesione si siano prodotte conseguenze dannose; il danno presunto consiste invece in una conseguenza dannosa che è dalla legge presuntivamente ricollegata alla lesione dell’interesse; dunque nel primo caso il risarcimento prescinde dalla conseguenza, nel secondo la pretende, ma la presume.

Né può sostenersi che la Convenzione si limiti a predeterminare l’ammontare massimo della somma da corrispondersi, in quanto assume fondamentale rilievo al riguardo la previsione di un ristoro di ammontare non commisurato all’effettiva perdita subita, bensì presuntivamente dovuta in misura forfettariamente determinata.

Il fatto che il sistema forfettario prescinda dall’esatta commisurazione della perdita subita non esclude invero la relativa natura di rimedio.

Il sistema dei rimedi è infatti vario, essendo costituito non solo dal risarcimento dell’equivalente pecuniario della perdita, ma anche dall’indennizzo, che ha funzione diversa dal risarcimento e spesso vale proprio a rimediare alla pura lesione (ed altresì da istituti quali le astreintes, la pena priva ecc.).

Ritardo aereo internazionale e risarcimento forfettario Convenzione Varsavia

Orbene, va a tale stregua conclusivamente osservato che ben è configurabile una condanna pecuniaria come nella specie non equivalente alla specifica perdita patrimoniale subita.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 350,00 euro, di cui Euro 150,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.