La responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4237.

La massima estrapolata:

Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore.

Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4237

Data udienza 12 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22859-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 245/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2014, R.G.N. 132/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte d’appello di Genova rigettava gli appelli riuniti proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rispettivamente avverso le sentenze del Tribunale di Genova n. 1048/13, n. 1045/13 e n. 1046/13, che, in accoglimento dell’opposizione di (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato illegittima l’esecuzione presso terzi in suo danno, promossa sulla base di decreti ingiuntivi di vario ammontare, a titolo di responsabilita’ solidale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, per un credito relativo a indennita’ una tantum contrattualmente dovuta dall’appaltatore.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la tempestiva riassunzione dalla committente (OMISSIS) s.p.a. del processo esecutivo (nei trenta giorni previsti dall’articolo 627 c.p.c.) dopo la sua sospensione e la corretta esclusione dal primo giudice del diritto di procedere in via esecutiva nei confronti della societa’ terza, in difetto della previa escussione del patrimonio della societa’ appaltatrice, datrice di lavoro dei procedenti, in applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2nel testo sostituito dalla L. n. 92 del 2012, vigente ratione temporis, avendone accertata la responsabilita’ solidale.
Con atto notificato il 29 settembre 2014, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrevano per cassazione con cinque motivi, cui resisteva (OMISSIS) s.p.a. con controricorso; il primo lavoratore comunicava memoria di nomina di nuovo difensore, anche ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112, 414 c.p.c., articolo 615 c.p.c., comma 2, articoli 618bis e 627 c.p.c. e articolo 2697 c.c., per l’ostativita’ della verifica del rispetto di una preclusione processuale, di natura pubblica e pertanto principio assoluto non derogabile, quale la perentorieta’ di un termine di riassunzione, sulla base di documenti, sia pure della parte, in assenza di una specifica allegazione nel ricorso.
2. Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1292 c.c., Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, L. n. 92 del 2012, articolo 4, comma 31, lettera b), articolo 11 preleggi, per inapplicabilita’ del testo dell’articolo 29, comma 2 Decreto Legislativo come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, introduttivo di un beneficio di escussione inopponibile tanto all’epoca di conclusione dell’appalto, quanto di maturazione dei crediti posti in esecuzione dai lavoratori, avendo invece la Corte erroneamente ritenuto il contrario sul presupposto della rilevanza del momento della loro esigibilita’.
3. Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112, 324 e 645 c.p.c., articolo 653 c.p.c., comma 1, articolo 654 c.p.c., articoli 2909 e 2697 c.c., per esclusione dell’efficacia di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo definitivo, per rigetto dell’opposizione, anche nei confronti della committente, ai sensi dell’articolo 1676 c.c., sull’erroneo rilievo della sua efficacia per tutte le causali in esso richieste, ritenute dalla Corte territoriale assorbite dal giudice dell’opposizione.
4. Con il quarto, i ricorrenti deducono vizio di motivazione e nullita’ della sentenza, per violazione degli articolo 111 Cost., comma 6, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, per inesistenza di un assorbimento, ne’ proprio ne’ improprio, in ordine all’accertamento di una responsabilita’ della committente ai sensi dell’articolo 1676 c.c., apoclitticamente affermato dalla Corte territoriale.
5. Con il quinto, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 112 Cost., articolo 615 c.p.c., comma 2, articoli 618bis e 645 c.p.c., per esorbitanza del giudice dell’esecuzione dai poteri riservatigli nella delimitazione dell’ambito di efficacia come titolo esecutivo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo), in particolare escludendolo in riferimento alle ragioni della solidarieta’ rappresentate.
6. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112 e 414 c.p.c., articolo 615 c.p.c., comma 2, articoli 618bis e 627 c.p.c. e articolo 2697 c.c., per il difetto di specifica allegazione del rispetto della perentorieta’ del termine di riassunzione del procedimento esecutivo, e’ infondato.
6.1. Nel legittimo esercizio dei proprio poteri di verifica della tempestivita’ del ricorso in riassunzione in base ai documenti ritualmente prodotti, la Corte territoriale ha accertato (cosi’ sub 2 a pg. 3 della sentenza), essendo comunque incontestato, il rispetto del termine perentorio di riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 618bis c.p.c. e articolo 615 c.p.c., comma 2 (ed a seguito del procedimento di sospensione per opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 624 e 625 c.p.c.), prescritto dall’articolo 627 c.p.c.
Sicche’, deve essere esclusa la sussistenza di alcuna violazione di legge (neppure configurabile in modo appropriato, in difetto dei requisiti costitutivi: Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). E non soltanto in mancanza di alcuna previsione dell’indicazione del termine di riassunzione nel relativo atto, ma perche’ non si puo’ ignorare che neppure l’assenza di alcuno di quelli stabiliti ne comporti la nullita’, per l’essenzialita’ in esso del riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volonta’ di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (cosi’ argomentando dal piu’ espresso riferimento alla comparsa di riassunzione ai sensi dell’articolo 125 disp. att. c.p.c.: Cass. 14 marzo 2001, n. 3695; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2691).
7. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 1292 c.c., del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, L. n. 92 del 2012, articolo 4, comma 31, lettera b), articolo 11 preleggi, per inapplicabilita’ del testo dell’articolo 29, comma 2 Decreto Legislativo come sostituito dalla L. n. 92 del 2012 e quindi del beneficio di escussione introdotto dopo la conclusione dell’appalto e la maturazione dei crediti posti in esecuzione dai lavoratori, e’ infondato.
7.1. Per un corretto inquadramento giuridico della questione, occorre ribadire la natura sostanziale del regime di solidarieta’ nelle obbligazioni (Cass. 13 maggio 2014, n. 10337): posto che, come osservato da autorevole dottrina, se e’ indiscutibile che l’elemento finalistico della solidarieta’ attenga alla fase della realizzazione del credito, tuttavia la presenza di un tale elemento reagisce sulla struttura dell’obbligazione, sul suo modo di essere, sulla sua “forma” complessiva.
Lo specifico della solidarieta’, pur nel riconoscimento dell’autonomia delle singole posizioni debitorie ma in funzione di rafforzamento della posizione creditoria, e’ poi essenzialmente individuato nella componente normativa del collegamento istituito tra le stesse dalla “medesima prestazione”. Ed una tale connotazione non e’ forma “concreta” di un assetto di interessi (ossia di interessi comuni o di un interesse accessorio ad altro principale), ma forma “astratta”, ossia che puo’ rispecchiare un assetto di interessi variabile.
Nell’ambito della solidarieta’, si distingue poi tra: una solidarieta’ in senso stretto, per cui il creditore puo’ rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro dei condebitori per ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento di uno libera gli altri (articolo 1292 c.c., parte 1), con suddivisione poi interna dell’obbligazione adempiuta (articolo 1298 c.c.) e regresso del debitore che ha pagato nei confronti degli altri (articolo 1299 c.c.); ed una solidarieta’ “sussidiaria”, per cui il creditore sia onerato di rivolgersi per l’adempimento prima ad un debitore e poi, in caso negativo, ad altro debitore.
E il diritto di escussione, opposto dal debitore solidale, puo’ dunque essere pattuito tra le parti (come nel caso della fideiussione, a norma dell’articolo 1944 c.c., comma 2) o essere previsto dalla legge (come per la responsabilita’ dei soci nella societa’ semplice, a norma dell’articolo 2268 c.c. o in nome collettivo, a norma dell’articolo 2304 c.c.), vigendo, in assenza di specifica previsione di una sussidiarieta’, il regime della solidarieta’ (Cass. 29 novembre 2005, n. 26042).
7.2. La natura sostanziale del regime di solidarieta’ comporta allora la naturale applicazione della legge vigente al momento dell’assunzione dell’obbligazione (articolo 11 preleggi): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalita’ di realizzazione della “garanzia” per il creditore della solidarieta’ esclusivamente in fase esecutiva (Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378).
7.3. Ebbene, se la disciplina normativa e’ quella vigente al momento dell’assunzione dell’obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non gia’ all’atto della stipulazione dell’appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarieta’ (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito (nella data indiscussa del 28 giugno 2012, per la sua matrice causale nel CCNL del 28 giugno 2012), essendo la committente obbligata in solido con l’appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tanto meno, essa potrebbe essere individuata nel momento di esigibilita’ del credito (secondo gli accordi di corresponsione degli importi dovuti, in ragione del 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e del residuo 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012: come accertato dalla sentenza del Tribunale di Genova, integralmente trascritta da pg. 9 a pg. 1.3 del ricorso), in quanto elemento accidentale e non costitutivo dell’obbligazione “garantita” dal regime di solidarieta’.
Tanto chiarito, la disciplina correttamente applicabile e’ pertanto quella del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, nel testo novellato (non tanto dall’articolo 4, comma 31, lettera b) L. n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012, ma) dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, articolo 21 conv. con mod. in L. 4 aprile 2012, n. 35, in vigore (prima della maturazione del credito) dal 7 aprile 2012, secondo cui, in particolare: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. E segnatamente: “Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore”.
7.3. Sicche’, esclusa per quanto detto l’applicabilita’ della disciplina (di soppressione del beneficio di escussione) introdotta dal Decreto Legge n. 25 del 2017, conv. con mod. in L. n. 49 del 2017 (in vigore dal 22 aprile 2017), secondo la contraddittoria prospettazione del ricorrente (OMISSIS) nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., nel caso di specie deve essere affermata l’operativita’ del regime di sussidiarieta’ della responsabilita’ solidale della committente (OMISSIS) s.p.a., gia’ vigente (dal 7 aprile 2012) al momento di insorgenza del credito (28 giugno 2012) ingiunto in pagamento con il decreto ingiuntivo.
8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 112, 324 e 645 c.p.c., articolo 653 c.p.c., comma 1, articolo 654 c.p.c., articoli 2909 e 2697 c.c. per esclusione dell’efficacia di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo definitivo anche nei confronti della committente, ai sensi dell’articolo 1676 c.c., e’ fondato: sia pure ai limitati fini della correzione della motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c.
8.1. Deve, infatti, essere affermata la qualita’ di unico titolo esecutivo del decreto ingiuntivo, qualora, come nel caso di specie, l’opposizione ad esso sia integralmente rigettata e la sua esecutorieta’ sia collegata alla sentenza di rigetto, in forza della quale venga sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso e’ stato posto in azione nel titolo: costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass. 27 agosto 2013, n. 19595). E cio’ in stretta analogia con l’ipotesi del decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o di estinzione del relativo giudizio, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (con preclusione di ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio): in applicazione del principio secondo cui l’autorita’ del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico (Cass. 6 settembre 2007, n. 18725; Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 24 settembre 2018, n. 22465).
8.2. Ebbene, nel caso di specie, hanno acquistato efficacia di titoli esecutivi, in esito all’integrale rigetto delle opposizioni avverso di essi ai sensi dell’articolo 654 c.p.c., comma 1, i decreti ingiuntivi dei lavoratori in riferimento alle causae petendi delle domande di condanna in essi contenute nei confronti della committente (OMISSIS) s.p.a. “a titolo di responsabilita’ solidale dell’appaltante Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 29”: come esplicitamente indicato al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza e parimenti dalle parti, con l’espressa aggiunta anche della solidarieta’ ai sensi dell’articolo 1676 c.c. (come si legge al secondo capoverso di pg. 2 del ricorso e del primo periodo di pg. 2 del controricorso).
8.3. Tuttavia, in assenza della previa escussione del patrimonio della societa’ appaltatrice datrice di lavoro, obbligata principale, per la deduzione tempestiva dalla committente del relativo beneficio, manca la condizione di procedibilita’ dell’azione esecutiva dei lavoratori nei confronti dell’obbligata sussidiaria, la cui inosservanza puo’ essere eccepita dalla medesima mediante opposizione a norma dell’articolo 615 c.p.c. (Cass. 23.12.1983, n. 7582; Cass. 12 aprile 1994, n. 3399; Cass. 15 luglio 2005, n. 15036; Cass. 14 novembre 2011, n. 23749: tutte in specifico riferimento all’ipotesi del socio di societa’ di persone rispetto alla societa’ partecipata).
9. Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’assorbimento del quarto e quinto motivo, discende coerente il rigetto del ricorso, cori regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e l’affermazione, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, primo periodo, del seguente principio di diritto:
Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarieta’ in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilita’ del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarieta’ vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore“.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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