Fusione per incorporazione e la prosecuzione dei rapporti processuali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4042.

La massima estrapolata:

In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.

Ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4042

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11104/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) di Biella, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 20/14/11, depositata il 15 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:
– la (OMISSIS) s.p.a., premesso di aver incorporato la (OMISSIS) s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15 marzo 2011, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato sussistente la pretesa fiscale vantata nei confronti della predetta (OMISSIS) s.p.a., oggetto di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2000, erano stati rideterminate l’i.r.pe.g., l’i.ra.p. e l’i.v.a. dovute e recuperate le imposte non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la ripresa fiscale muove dal disconoscimento del diritto di dedurre costi dichiarati e di detrarre la relativa i.v.a. esposta relativamente a servizi di consulenza di direzione operativa del gruppo societario di appartenenza rese dalla (OMISSIS) s.p.a.;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della societa’ contribuente, ritenendo che i costi infra gruppo rientravano nell’ambito di un accordo contrattuale di ripartizione dei costi (i cd. costi di regia) e, inoltre, che lo spostamento di imponibile da una societa’ all’altra, non creava una perdita di gettito per l’Erario;
– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione dell’inidoneita’ della documentazione prodotta a dimostrare la determinabilita’ di tali costi e la loro inerenza;
– il ricorso e’ affidato a due motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo di ricorso la societa’ contribuente denuncia la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2, degli articoli 2501, 2504 c.c.e dell’articolo 2504 bis c.c., commi 1 e 2 e dell’articolo 111 Cost., comma 2, Cost., allegando la nullita’ o inesistenza dell’atto di appello in quanto proposto e notificato nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. in data successiva alla fusione della stessa con la (OMISSIS) s.p.a.;
– il motivo e’ infondato;
– la fusione tra societa’, prevista dall’articolo 2501 ss. c.c., non determina, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, ricorrente nel caso in esame, l’estinzione della societa’ incorporata, ne’ crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle societa’ partecipanti alla fusione (cosi’, Cass., sez. un., ord., 8 febbraio 2006, n. 2637);
– le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 2504-bis c.c.determinano soltanto un fenomeno evolutivo modificativo della societa’, non dando luogo all’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, ma ad una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identita’, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698; Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509);
– non depone in senso contrario la pronuncia n. 3820 resa da questa Corte del 15 febbraio 2013, che ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto dalla societa’ incorporata, in ragione delle peculiarita’ della fattispecie, in cui “la societa’ incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, cosi’ venendo contra factum proprium”;
– e’, pertanto, ammissibile l’appello proposto nei confronti della societa’ incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella societa’ incorporante (cfr. Cass., ord., 18 novembre 2014, n. 24498; vedi anche Cass. 16 settembre 2016, n. 18188);
– con il secondo motivo la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 109, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 5 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19;
– evidenzia in proposito che il giudice di appello ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’inerenza e la determinabilita’ tali costi senza prendere in esame l’intera documentazione da cui emergeva la specifica indicazione delle prestazioni rese dalla controllante in favore della controllata, nonche’ dei criteri di ripartizione dei costi relativi ai servizi di gruppo resi;
– il motivo e’ infondato, in quanto si risolve in una censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, cui e’ contrapposta la propria diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti;
– tale censura non puo’ trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non e’ mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita’ e logicita’ della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *