Integra il reato di estorsione e non quello di truffa aggravata la minaccia di un male indifferentemente reale o immaginario

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 marzo 2019, n. 9364.

La massima estrapolata:

Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico e’ l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volonta’ dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorche’ in contrasto con la realta’, a lei ignota; il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, e’ rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volonta’ della vittima, da valutarsi con verifica ex ante, che prescinde dalla effettiva realizzabilita’ del male prospettato.

Sentenza 4 marzo 2019, n. 9364

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirell – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giusep – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovan – Consigliere

Dott. SARACO Antoni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/07/2018 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/7/2018 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava l’ordinanza in data 14/6/2018 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a (OMISSIS), gravemente indiziato di tentata estorsione pluriaggravata continuata in danno di (OMISSIS).
Secondo l’ipotesi accusatoria, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da accertamenti di polizia giudiziaria, (OMISSIS), evocando i propri legami con esponenti delle cosche locali e paventando possibili attentati a scopo ritorsivo, aveva tentato di estorcere da (OMISSIS) diverse somme di denaro nonche’ la concessione di un terreno adiacente al canile di sua proprieta’.
2. Propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai seguenti profili.
2.1. Dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze delle intercettazioni si evince che la condotta di (OMISSIS) fu connotata da manipolazione/induzione e non da costrizione, essendo dunque integrato non il delitto di estorsione bensi’ quello di truffa ex articolo 640 c.p., comma 2, n. 2, sussistendo il quale, anche nella ipotesi aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, non e’ applicabile la misura della custodia in carcere.
2.2. L’ordinanza impugnata non indica le specifiche circostanze dalle quali evincere il concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinita’ della prova, in un quadro probatorio cristallizzato al 2/8/2016, data di consumazione del reato, ed in assenza di successive condotte del ricorrente sintomatiche di perdurante pericolosita’.
2.3. Non sono indicate neppure le occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche, tali da integrare il concreto ed attuale pericolo di recidiva, anche alla luce della gia’ evidenziata esistenza di un “tempo silente”, la cui pregnanza e’ fortificata dalla scelta volontaria dell’indagato di interrompere l’azione delittuosa.
2.4. La motivazione in ordine all’adeguatezza della misura cautelare di massimo grado e’ di stile e non indica elementi ostativi all’applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche con prescrizioni o con il presidio del braccialetto elettronico, considerata anche la notevole distanza fra il luogo di residenza del ricorrente e quello ove si svolsero i fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Quanto al primo motivo, il Collegio condivide il principio correttamente applicato nell’ordinanza impugnata, statuito dalla giurisprudenza di legittimita’ di gran lunga prevalente, secondo il quale integra il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico e’ l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volonta’ dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorche’ in contrasto con la realta’, a lei ignota; il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, e’ rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volonta’ della vittima, da valutarsi con verifica ex ante, che prescinde dalla effettiva realizzabilita’ del male prospettato (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402; Sez. 2, n. 21537 del 06/05/2008, Liotta, Rv. 240108).
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie sarebbe stata prevalente l’attivita’ manipolativa, ma il Tribunale ha gia’ espressamente disatteso la tesi difensiva, valorizzando una lunga serie di dichiarazioni di (OMISSIS) e di conversazioni intercettate, e fornendo un’adeguata motivazione per sostenere che “la situazione dei fatti prospettata alla persona offesa, e da questi percepita, era idonea in ogni caso a denotare la serieta’ e fondatezza delle minacce”.
La difesa, invero, non denuncia vizi logici o contraddizioni nella motivazione sul punto, ma propone una diversa lettura della vicenda, inammissibile in sede di legittimita’, ove il controllo della Corte non puo’ riguardare ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F., n. 47748 dell’11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Il ricorrente, peraltro, evidenzia dati assai deboli, costituiti da un’unica dichiarazione della persona offesa, estrapolata dalla prima denuncia (non allegata ne’ specificamente indicata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso), e da un brano di una conversazione, peraltro riportata anche nell’ordinanza, la cui valenza difensiva non risulta affatto evidente.
Infatti, la circostanza che (OMISSIS) avesse risposto a (OMISSIS) di stare “tranquillo”, riferendosi alla continua sua richiesta di cedergli gratuitamente il terreno quale corrispettivo per la sua prospettata attivita’ di intermediazione nel contesto estorsivo, ben puo’ essere spiegata con l’intenzione della vittima di prendere tempo e di evitare uno scontro diretto e possibili ritorsioni.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla potenzialita’ intimidatoria della condotta dell’indagato; va ricordato in proposito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, puo’ essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purche’ sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volonta’ del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalita’ dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297; Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D’Andrea, Rv. 254048).
Inoltre l’idoneita’ degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacita’ di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).
Proprio in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la Suprema Corte ha da ultimo ribadito che “l’accertamento dell’idoneita’ e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto e’ stato posto in essere, nonche’ della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali” (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062).
Nel caso di specie la minaccia fu idonea, tant’e’ che (OMISSIS) si rivolse alle forze dell’ordine; il Tribunale ha anche ricordato che la persona offesa era stata vittima in precedenza di plurime condotte estorsive da parte di (OMISSIS) ed altri soggetti, evocati da (OMISSIS), come di recente definitivamente accertato in sede processuale.
3. Manifestamente infondati sono anche i motivi in tema di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta della misura coercitiva.
4. Il ricorrente non si e’ adeguatamente confrontato con il principio enunciato dal Tribunale, che ha preliminarmente ricordato come, in caso di reato commesso avvalendosi del metodo mafioso, opera una doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura carceraria, secondo il combinato disposto dell’articolo 275, comma 3 e articolo 51, comma 3 bis, codice di rito.
Sotto il primo profilo, vi e’ una presunzione relativa di concretezza ed attualita’ del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’articolo 274 c.p.p. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, Puca, Rv. 269112; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).
Sotto il secondo profilo la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere puo’ essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236).
Anche la piu’ recente giurisprudenza, proprio in ipotesi di contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, ora prevista dall’articolo 416 bis.1 c.p., ha ribadito detti principi (v., ad es., Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro’, Rv. 273631, nonche’ – non massimate – Sez. 2, n. 51941 del 19/10/2018, Sacco; Sez. 2, n. 41818 del 18/7/2018, Ferrigno; Sez. 6, n. 49852 del 4/7/2018, Bartucca; Sez. 5, n. 41865 del 11/06/2018, Maggio).
5. Nel caso di specie la difesa non ha allegato elementi idonei a vincere dette presunzioni, con riferimento al pericolo di recidiva, irrilevante, essendo, in presenza dell’esigenza cautelare ex articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), la valutazione circa il rischio di inquinamento probatorio.
Nel ricorso si e’ evocata una sorta di inesistente desistenza (considerato che (OMISSIS) denuncio’ (OMISSIS) affinche’ fosse posta fine al tentativo di estorsione); si e’ evidenziata la lontananza fra il luogo di commissione dei fatti e quello dell’attuale residenza dell’indagato (ma in proposito il Tribunale ha rimarcato che anche da Milano il prevenuto ha proseguito nella sua condotta illecita); si e’ fatto generico richiamo alla sua volonta’ di elidere i contatti con il contesto criminale di riferimento (ma l’ordinanza ha dato atto dell’assenza di qualsivoglia resipiscenza e del suo legame con esponenti di spicco della âEuroËœndrangheta, oltre che della precedente condanna per favoreggiamento).
Neppure l’intervallo di tempo (20 mesi) trascorsi fra i fatti e l’applicazione della misura cautelare e’ di tale entita’ da risultare cosi’ significativo da superare la doppia presunzione normativa e la tenuta logica delle puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame.
6. All’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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