Il pericolo di recidiva e’ attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 marzo 2019, n. 9367.

La massima estrapolata:

Il pericolo di recidiva e’ attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto, che indichi la probabilita’ di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, ne’ tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti

Sentenza 4 marzo 2019, n. 9367

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PACILLI G.A.R. – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 25 luglio 2018;
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 30.11.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Assunta Cocomello, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 25 luglio 2018 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello proposto, nell’interesse di (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale della stessa citta’ il 21 giugno 2018, con cui e’ stata applicata al (OMISSIS), indagato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, la misura interdittiva della sospensione, per sei mesi, dall’esercizio del pubblico ufficio di funzionario direttivo presso il Genio civile di Palermo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato – tramite il suo difensore – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 310 c.p.p., articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 274 c.p.p., lettera c), e manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto il vizio di omessa valutazione, da parte del Gip, del tempo trascorso dalla commissione del reato non potrebbe ritenersi sanato attraverso l’integrazione della motivazione, inibita al giudice del riesame ma da questi effettuata, peraltro, con la generica asserzione secondo cui l’attualita’ e la permanenza del rischio di reiterazione sarebbero insite nella duplice attivita’, svolta dal ricorrente, e nelle modalita’ della condotta;
2) violazione di legge e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), svalutando la distanza temporale (un anno e due mesi) tra la consumazione dell’ultimo episodio criminoso e il momento applicativo della misura cautelare.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex articolo 127 c.p.p., e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, perche’ proposto per motivi privi del requisito della specificita’ e, comunque, manifestamente infondati.
1.1 Deve innanzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente nel primo motivo e come ricordato dal Tribunale del riesame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 agli articoli 292 e 309 c.p.p., sussiste il potere-dovere del predetto Tribunale di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura cautelare, qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa “per relationem” in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365).
Ne discende che, nel caso in esame, nessun vizio inficia l’ordinanza impugnata laddove ha integrato le argomentazioni del provvedimento impositivo della misura cautelare, condivisibilmente ritenuto “motivato in modo stringato ma sufficiente”.
1.2 Riguardo al secondo motivo, deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non e’ ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell’8.10.2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell’8.3.2012, CED Cass. n. 252178).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.) e’, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, nella manifesta illogicita’ o nella contraddittorieta’ della motivazione, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato.
Cio’ premesso, deve rilevarsi che nel provvedimento impugnato si afferma quanto alle esigenze cautelari – che a nulla rileva il tempo trascorso dall’ultimo episodio di allontanamento dall’ufficio dell’indagato, “essendo rimasti inalterati i presupposti di fatto che hanno portato alla ripetizione delle condotte fraudolente nel corso del periodo – comunque recente – in osservazione”.
A tal riguardo deve ricordarsi che questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Rv. 268366) che il pericolo di recidiva e’ attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto, che indichi la probabilita’ di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, ne’ tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse attuale in quanto erano rimasti inalterati i presupposti di fatto che avevano portato alla commissione delle condotte fraudolente.
Cosi’ argomentando, e, dunque, desumendo dalle modalita’ della condotta e dalle condizioni di vita dell’indagato il pericolo di ricaduta nel delitto, il Tribunale per il riesame si e’ allineato alle indicazioni ermeneutiche sopra indicate ed ha sufficientemente argomentato in ordine al perdurante pericolo di recidiva.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisano violazioni di legge e/o vizi della motivazione, sindacabili in questa sede.
2. La declaratoria di inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entita’ di detta colpa – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *