Patto che esclude la subordinazione dell’efficacia della copertura assicurativa al pagamento della prima rata del premio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2542.

La massima estrapolata:

Validita’ del patto di un contratto di assicurazione che, derogando all’arti. 1901 c.c., esclude la subordinazione dell’efficacia della copertura assicurativa al pagamento della prima rata del premio.

Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2542

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13835/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
e da
(OMISSIS) S.p.A. (e per essa, quale mandataria, (OMISSIS) S.p.A.), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 750/2016, pubblicata il 29 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/12/2013 il Tribunale di Trieste, in accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS) e dalla terza intervenuta in giudizio (OMISSIS) S.p.A. condanno’ (OMISSIS) S.p.A. a pagare in favore di quest’ultima l’importo di Euro 1.486.728, oltre interessi dalla domanda al suo soddisfo, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto (a seguito di incendio di un opificio agricolo di proprieta’ del (OMISSIS)) in adempimento della polizza di durata ventennale stipulata dal (OMISSIS), in data 21/8/2002, e vincolata a favore di (OMISSIS) (cui era succeduta l’incorporante (OMISSIS) S.p.A., rappresentata in giudizio da (OMISSIS) S.P.A.), quale creditore ipotecario dell’assicurato in relazione a contratto di mutuo agrario del 29/7/2002.
2. Tale decisione e’ stata totalmente riformata dalla Corte d’appello di Trieste che, in accoglimento del gravame interposto da (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A., conferitaria del ramo d’azienda assicurativo di (OMISSIS) S.p.A.), ha rigettato le domande, con integrale compensazione delle spese.
I giudici d’appello hanno infatti ritenuto che, giusta quanto eccepito dalla compagnia di assicurazione, al momento del verificarsi del sinistro (12/2/2008), il contratto si era gia’ risolto di diritto, ex articolo 1901 c.c., comma 3, per il protratto mancato versamento del premio, senza che l’effetto risolutivo previsto da tale norma potesse considerarsi impedito dalla clausola pattizia secondo la quale la polizza non poteva essere risolta senza il consenso dell’Istituto mutuante ( (OMISSIS)).
Al riguardo la Corte d’appello ha in particolare osservato che:
a) quella prevista dall’articolo 1901 c.c., comma 3, e’ un’ipotesi di risoluzione del contratto che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, opera automaticamente, ex lege, e puo’ essere rilevata anche d’ufficio dal giudice;
b) trattasi di norma espressamente qualificata come inderogabile e che puo’ essere derogata solo in senso piu’ favorevole all’assicurato (articolo 1932 c.c.);
c) “a fronte delle chiare limitazioni e condizioni poste alle facolta’ di deroga dall’articolo 1932 c.c., le parti, ove avessero voluto condizionare l’operativita’ della risoluzione ex lege al consenso della beneficiaria del vincolo, lo avrebbero dovuto prevedere espressamente, introducendo chiaramente una deroga al principio di risoluzione automatica e chiarendo le concrete modalita’ operative del diverso meccanismo risolutorio adottato; nulla di tutto cio’ risulta invece contemplato dal contratto”;
d) trattandosi infatti di “una forma di risoluzione non rimessa alla volonta’ della creditrice ma prevista quale mera conseguenza ex lege del comportamento dell’assicurato”, la stessa deve ritenersi estranea all’operativita’ della clausola pattizia, finalizzata a salvaguardare lo specifico interesse del terzo beneficiario ad essere notiziato circa le sorti del contratto di assicurazione, stante lo stretto collegamento esistente tra un tale contratto e quello di mutuo;
e) secondo la giurisprudenza tale collegamento estende ad ognuno dei contratti gli effetti della invalidita’, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pero’ pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;
f) detto collegamento negoziale imponeva dunque alla societa’ assicuratrice, oltreche’ ovviamente al debitore assicurato, l’obbligo di comunicare tempestivamente alla banca beneficiaria del vincolo il sopravvenuto inadempimento dell’assicurato, stante il conseguente concreto rischio, per la prima, di perdere la copertura assicurativa ma non legittima la terza beneficiaria, e nemmeno l’assicurato, ad agire per ottenere l’adempimento di un contratto ormai risolto, pretendendo il pagamento dell’indennizzo.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste (OMISSIS) S.p.A., depositando controricorso.
(OMISSIS) S.p.A. (e per essa, quale mandataria, (OMISSIS) S.p.A.) propone ricorso incidentale adesivo, con due mezzi, al quale anche resiste, con separato controricorso, (OMISSIS) S.p.A., eccependone preliminarmente l’inammissibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso Luigi (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 1901 c.c., comma 3 e articolo 1932 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione al sopra esposto nucleo centrale della decisione impugnata.
Sostiene infatti che proprio dalla normativa di cui al combinato disposto degli articoli 1932 e 1901 c.c., si ricava che quest’ultimo ben puo’ essere derogato in senso piu’ favorevole all’assicurato e che proprio una deroga di tale genere e’ prevista dalla clausola nella specie inserita nel contratto di assicurazione secondo la quale “la presente polizza non potra’ essere modificata o risolta senza il consenso dell’istituto mutuante”.
Richiama a supporto i precedenti di Cass. 13/03/1991, n. 2653 e di Cass. 26/09/1997, n. 9462, che hanno affermato la validita’ del patto di un contratto di assicurazione che, derogando all’arti. 1901 c.c., esclude la subordinazione dell’efficacia della copertura assicurativa al pagamento della prima rata del premio.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inoltre, ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1374 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che la clausola de qua possa essere riferita anche all’ipotesi di risoluzione ex lege prevista dall’articolo 1901 c.c., comma 3.
Lamenta che l’interpretazione datane dalla Corte di merito viola i canoni di ermeneutica legale e segnatamente il criterio letterale (trattandosi di manifestazione di volonta’ negoziale esplicita nel senso di subordinare la risoluzione del contratto al consenso del mutuante) e quello della comune volonta’ delle parti (nella specie diretta ad offrire una garanzia all’Istituto mutuante a fronte di un corrispettivo premio).
3. Il ricorso incidentale propone due motivi pienamente sovrapponibili a quelli del ricorso principale e che pertanto saranno esaminati congiuntamente a questi.
4. Il primo motivo e’ inammissibile, per specificita’, poiche’ non coglie la ratio decidendi.
Questa infatti e’ essenzialmente rappresentata da un’interpretazione della clausola contrattuale che ne esclude la riferibilita’ all’ipotesi di risoluzione ex lege, per protratto inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di pagamento del premio, di cui all’articolo 1901 c.p.c., comma 3.
La Corte invero non esclude, a priori e in modo assoluto, la derogabilita’ pattizia di tale previsione, ma solo ritiene necessario che essa sia espressa in termini chiari e inequivoci, quali, secondo la propria interpretazione, non sono ravvisabili nella clausola de qua; a questa invece si puo’ – e secondo la sua valutazione e’ preferibile – dare una diversa interpretazione, siccome legata a successive pattuizioni modificative o risolutive del contratto su base dunque volontaria, non invece alla risoluzione ex lege di che trattasi.
Non colgono pertanto nel segno le argomentazioni svolte con il primo motivo, volte a contrastare un’affermazione (circa la inderogabilita’ in linea di principio della citata previsione) in effetti non contenuta nella sentenza.
5. E’ anche inammissibile il secondo motivo.
Con esso sono infatti prospettate questioni di merito inammissibili, legate all’interpretazione del contratto.
Mette conto in proposito ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attivita’ riservata al giudice di merito, ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione e’ oggi consentita dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non e’ sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma e’ altresi’ necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Sul punto, va altresi’ ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma e’ sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.
La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, ne’ gli altri criteri, ma ben diversamente, in virtu’ della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dai ricorrenti.
Piuttosto le censure mosse si risolvono, come detto, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne e’ consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attivita’ esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame degli altri profili di inammissibilita’ dedotti dalla contro ricorrente.
Alla soccombenza segue la condanna di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale adesivo, al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 13.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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