Parametri di calcolo per misurare le distanze tra vedute

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 agosto 2018, n. 20690.

La massima estrapolata:

Parametri di calcolo per misurare le distanze tra vedute sono, da un lato, la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette e, dall’altro, la linea di confine, dovendo correre dall’uno all’altro almeno un metro e mezzo. La distanza minima da osservare, quindi, andrà calcolata con esclusivo riguardo all’immediato piano di superficie dell’apertura verso l’esterno e non al piano su cui la veduta sia stata praticata, a nulla rilevando l’eventuale maggiore distanza delle altre parti dello stesso muro.

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Le luci e le vedute

Ordinanza 9 agosto 2018, n. 20690

Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11699/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), nonche’ dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 674 depositata l’11 febbraio 2013 e notificata il 6 marzo 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2017 dal Consigliere Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– il Tribunale di Milano, con tea- sentenza n. 9638 del 2011, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a ripristinare nello stato originario due aperture esistenti nel suo immobile, munendole di vetri opachi e di inferriate fisse ovvero adeguandole alle previsioni di cui agli articoli 901 e 902 c.c. in maniera di assicurarne la natura di luci;
– sul gravame proposto dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Milano, nella resistenza degli appellati, in accoglimento dell’appello, precisato che una delle due aperture non aveva subito alcuna trasformazione, dichiarava che neanche la seconda apertura – nella quale era stato installato un cancelletto nell’inferriata – era a distanza inferiore a quella di cui all’articolo 905 c.c., sia che la misurazione fosse stata effettuata ritenendo il muro di confine di proprieta’ esclusiva dell’appellante (cm. 143+15), sia che detto muro fosse stato ritenuto in comproprieta’ (cm. 143+7,5), oltre ad escludere la dedotta creazione di un nuovo balcone sul confine, perche’ oltre ad essere argomento inammissibile (perche’ sollevato per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado), si trattava di piccola soletta di copertura di un sottostante corpo di fabbrica scomodamente accessibile, e per l’effetto respingeva la domanda attorea, condannando gli attori a rifondere le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Milano ricorrono il (OMISSIS) e la (OMISSIS) sulla base di tre motivi;
– l’intimato (OMISSIS) resiste con controricorso;
– in prossimita’ della camera di consiglio, depositata memoria illustrativa dal sostituto procuratore generale, dott. Gianfranco Servello, nei giorni seguenti anche parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex articolo 378 c.p.c., gia’ depositata memoria di replica al controricorso in data 25.10.2017.
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (con il quale e’ denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 905 c.c. per avere erroneamente la corte di merito ritenuto che si trattasse di apertura posta a distanza legale sebbene sulla base di una consulenza tecnica di ufficio nulla, come eccepito dai ricorrenti gia’ in primo grado, avendo l’ausiliario del giudice misurato la distanza frontale fra la finestra in questione e la parte antistante del fondo del vicino e non di tutte le finestre sull’intero fondo del vicino) e’ privo di pregio.
In ordine alla misurazione delle distanze, criterio fondamentale e’ quello per cui la distanza legale della costruzione dal confine o da altro fabbricato deve sussistere da ogni punto della costruzione medesima (Cass. 9 novembre 1970 n. 1367). Al sistema di misurazione lineare, proprio delle distanze tra edifici, si contrappone quello radicale, proprio delle distanze rispetto alle vedute (Cass. 25 luglio 1972 n. 2548). Rispetto a queste ultime appare netta la esclusione dal computo di cornicioni, fregi e comunque di tutti quei manufatti la cui qualificazione ornamentale e accessoria trova evidente supporto nel fatto di non essere destinati all’esercizio della veduta (Cass. 21 luglio 1980 n. 4773). Infatti per la misurazione delle distanze dalle vedute, l’articolo 905 c.c., comma 1 pone, come dati di riferimento, da un lato la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette, dall’altro la linea di confine, dovendo correre dall’uno all’altro lo spazio di almeno un metro e mezzo; pertanto, la distanza minima da osservare va calcolata con esclusivo riguardo all’immediato piano di superficie dell’apertura verso l’esterno e non al piano sul quale la veduta e’ stata praticata, senza che, di conseguenza, rilevi l’eventuale maggiore distanza delle altre parti dello stesso muro, fermo restando che tali previsioni non valgono ad attestare la legittimita’ dell’apertura di una veduta a distanza di un metro e mezzo dal fondo del vicino nel caso in cui essa viene attuata nel muro di confine, mediante arretramento ad incasso nel solo piano elevato (v. Cass. 27 luglio 1988 n. 4790).
Per la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, nel caso in cui il confine tra due fondi sia rappresentato da un muro comune, il punto di arrivo nella misurazione della distanza di cui all’articolo 905 c.c. per l’apertura di vedute verso lo stesso, e’ costituito dalla faccia del muro prospiciente l’immobile da cui la veduta e’ esercitata e non da quella opposta sita dalla parte del fondo di proprieta’ esclusiva dell’altro comproprietario del muro, ne’ dalla sua linea mediana (Cass. n. 2499 del 1986; Cass. n. 1061 del 1979; Cass. n. 5894 del 1978; Cass. n. 4051 del 1977). Dunque i tratti salienti, che caratterizzano le pronunce sul punto, riguardano l’individuazione della faccia esterna del muro, nel quale si apre la veduta, quale punto dal quale effettuare la misurazione, “la distanza delle vedute dal confine, quando queste si aprono in un incasso del muro, deve essere di un metro e mezzo calcolato dalla faccia esterna del muro medesimo….” (Cass. 8 marzo 1980 n. 1576) ovvero della linea estrema del balcone, “….la misurazione della distanza di una veduta dal fondo del vicino si effettua dalla faccia esteriore del muro in cui si aprono le finestre ovvero dalla linea estrema del balcone, o, in genere, del manufatto dal quale di esercita la veduta stessa…”, (Cass. 25 maggio 1981 n. 3428, con indifferenza per le strutture portanti del fabbricato).
Bisogna inoltre osservare che, a questi fini, non e’ possibile configurare una distanza media tra rientranze e sporgenze. Il motivo di questo limite e’ dovuto e discende direttamente dalle finalita’ perseguite dalla prescrizione sulle vedute.
La corte di merito non si e’ affatto discostata da tale principio, in quanto, accertato con incensurabile apprezzamento di fatto, che la distanza calcolata dal consulente tecnico d’ufficio era conforme a quella prescritta dalla norma dell’articolo 905 c.c., ha correttamente accolto il gravame – con rigetto della domanda attorea – che su tale specifico punto era stato proposto dal (OMISSIS).
Del resto con la censura in esame, nella sostanza, i ricorrenti deducono un travisamento della situazione dei luoghi, che oltre a costituire un eventuale errore revocatorio, non risulta ricorrere nella fattispecie, giacche’ la corte di merito ha chiaramente accertato che le aperture esistenti e rilevanti ai fini delle vedute erano due, di cui una non aveva subito alcuna trasformazione e la seconda era posta a distanza inferiore a quella di cui all’articolo 905 c.c. e la doglianza non illustra in quali termini avrebbe dovuto essere effettuata la misurazione dal consulente del giudice, non specificando neanche un diverso stato dei luoghi rispetto a quello sopra descritto;
– con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 163 c.p.c., comma 3, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda di installazione di barre fisse in sostituzione del cancelletto perche’ tardiva e poi contraddittoriamente pronunciando nel merito; con il terzo mezzo lamentano la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost., affermando l’apoditticita’ delle affermazioni della corte territoriale nel respingere la domanda attore.
I due motivi – che per contiguita’ argomentativa vanno esaminati congiuntamente – non possono trovare ingresso.
La Corte d’appello e’ giunta a giudicare tardiva la contestazione relativa all’accessibilita’ della soletta, circostanza che ad avviso dei ricorrenti aveva determinato la creazione di un balcone di affaccio, sulla base della considerazione che si trattava di una deduzione nuova, oltre a ritenere – nel merito – manifestamente infondata la relativa domanda.
Osserva il Collegio che a sostegno delle tesi difensive – con le quali gli appellati chiedevano la conferma della sentenza di primo grado (che aveva accolto le loro domande quanto alle due aperture, nulla pronunciando sull’asserita creazione di un balcone) – gli stessi si erano limitati a resistere ai motivi di appello, pacifico che gli originari attori/appellati non abbiano proposto appello incidentale sulla (anche se omessa) pronuncia alla richiesta di regolarizzazione della soletta in contestazione, formulata con la comparsa conclusionale in primo grado.
Di fronte all’omesso esame di un qualsiasi profilo della domanda, l’unico modo in cui gli attori potevano ottenere che la relativa questione rimanesse sub iudice era l’appello incidentale, perche’ quella omissione pertinente ad una specifica ed autonoma porzione della loro domanda, rappresentava una parte della sentenza ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2, che doveva essere criticata per essere ridiscussa dal giudice d’appello e cio’ perche’ rappresentante un decisum di essa. Come tale ridiscutibile appunto solo con l’esercizio del diritto di impugnazione e cio’ ancorche’ i (OMISSIS) – (OMISSIS) fossero vittoriosi nell’esito finale della lite e soccombenti solo rispetto a detta domanda.
Infatti, non viene evidenziata una pronuncia al riguardo del giudice di primo grado, nonostante l’asserita proposizione di detta domanda, per cui a fronte di omissione di qualsivoglia decisione sulla stessa, e’ evidente che la sentenza del tribunale risultava affetta dalla violazione della previsione di cui all’articolo 112 c.p.c..
In tal senso non appare sufficiente limitarsi ad insistere nelle proprie difese di primo grado per ritenere riprodotta la richiesta non esaminata da parte del giudice di primo grado, sicche’ va rilevata l’inammissibilita’ della domanda attorea sotto detto profilo.
Non controverso quanto precede, e’ di palmare evidenza che, nonostante i giudici del gravame non abbiano minimamente affrontato la questione, avrebbero dovuto escludere la esaminabilita’ della domanda non reiterata, in grado di appello, e d’altro canto la stessa non poteva essere disposta di ufficio, rientrando nell’autonomia delle parti disporre dei propri diritti, soprattutto in sede di impugnazione il cui giudizio non puo’ piu’ dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisicprioris instantiae) (in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005; di recente, (Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017).
Ne consegue che poiche’ il giudizio di appello mira ad una revisione in chiave critica dell’operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata l’erroneita’ sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attivita’ valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell’articolo 342 c.p.c. ovvero dell’articolo 329 c.p.c., di modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell’evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioe’ imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, e’ possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae.
Giusta quanto osservato si deve rilevare l’inammissibilita’ della censura per non essere stata riproposta con appello incidentale la domanda attorea relativa alla dedotta creazione di un balcone. Con la conseguenza che non e’ predicabile in questa sede l’esaurimento della potestas iudicandi del giudice di appello, giacche’ sulla decisione di primo grado di rigetto di siffatta domanda si era gia’ formato il giudicato.
Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata infondatezza dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della parte ricorrente, soccombente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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