Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  22 aprile 2016, n. 8149

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 760/12, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi P.E. e Z.D. rigettando le altre domande proposte dalle parti (addebito della separazione e assegno di mantenimento) e compensando le spese processuali.
2. La Corte di appello di Perugia, pronunciando sull’appello del P. che ha insistito nella richiesta di addebito della separazione e nel riconoscimento del suo diritto a un assegno di mantenimento, ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza n. 421/13, nella quale ha ribadito l’assenza di prove idonee a far ritenere fondate le sue domande.
3. Ricorre per cassazione P.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione, configurati in aderenza ai precedenti motivi di appello e alle richieste istruttorie, come richiesta di accertamento della responsabilità della separazione a carico della Z. nonché delle condizioni di sproporzione reddituale e patrimoniale idonee a giustificare la sua richiesta di assegno di mantenimento.
4. Si difende con controricorso Z.D. .
5. Le parti depositano memorie difensive. Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 143, 2697, 2727, 2729, 2730 e 2732, 2735 c.c. e degli artt. 112, 116, 184, 132 n. 4, 342, 345 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui i documenti sui quali il ricorrente fonda l’asserito raggiungimento della prova sulla domanda di addebito oltre che tardivamente prodotti sarebbero anche irrilevanti.
7. Il motivo è infondato. Il ricorrente non ha dotato il ricorso delle allegazioni necessarie a dimostrare la tempestività della produzione né ha portato argomenti per poter ritenere che la valutazione della documentazione sia censurabile sotto il profilo della violazione di legge. Appare del tutto impropria l’attribuzione di un valore confessorio alle lettere di cui il ricorrente ha trascritto nel ricorso solo alcuni frammenti. Si tratta di affermazioni della Z. contenute in lettere, di cui una risalente a un periodo remoto rispetto alla separazione, e che anche se estrapolate dal loro contesto non sono di certo idonee a integrare il valore di una confessione rispetto a una valutazione strettamente riservata al giudice di merito come l’addebito della separazione. Sotto il profilo fattuale esse, per come le hanno valutate i giudici di merito, non attestano alcun fatto violativo di doveri coniugali trattandosi di autocritiche (essere stati sgarbati o aver avuto un comportamento sbagliato) compiute in un contesto riservato e con riferimento a una relazione quale quella matrimoniale in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre. Né essersi assunti la responsabilità della separazione può significare aver riconosciuto un comportamento violativo dei doveri coniugali tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione coniugale stessa. Piuttosto dovrebbe attribuirsi a tale espressione il diverso significato di assunzione della scelta di interrompere il legame coniugale il che equivale all’esercizio di una libertà fondamentale quale quella di autodeterminarsi nella conduzione della propria vita familiare e personale.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 147 e 148, 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 112, 116, 132 n. 4, 342, 345 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. il ricorrente contesta la valutazione della Corte di appello circa la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale delle parti che lo ha costretto a una riduzione drastica del suo tenore di vita. Si tratta di una impugnazione inammissibile perché non in grado di chiarire le ragioni delle dedotte violazioni di legge. Sotto il profilo dell’omesso esame di fatti rilevanti il ricorrente non indica chiaramente quali fatti decisivi avrebbe ignorato la Corte di appello mentre tutte le censure già proposte con l’appello risultano prese in esame dalla Corte distrettuale perugina che ha rilevato come effettivamente la Z. sia proprietaria di una tenuta agricola con villa che ha donato al figlio ma dove ancora risiede in forza di un contratto di affitto con canone simbolico; che l’attività agrituristica è cessata nel 2009; che il reddito dichiarato della Z. è modestissimo (1.106 Euro annui); che il ricorrente è medico specialista e non è chiaro se la sua attività professionale sia stata definitivamente chiusa; che in ogni caso egli non dichiara alcun reddito e percepisce una pensione mensile di 500 Euro; ha la proprietà di alcuni immobili in Perugia e Gualdo Tadino che in parte ha venduto ricavando dalle vendite capitali di una certa consistenza; vive in una casa di proprietà. Su tali presupposti la Corte di appello ha ritenuto non provato uno squilibrio economico e patrimoniale tale da giustificare l’imposizione alla Z. di un assegno di mantenimento. Si tratta di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se non ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 n. 5, riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Il motivo di ricorso non risulta rispondere a questi requisiti e la lettura della motivazione evidenzia come le circostanze prese in esame dalla Corte di appello siano le stesse su cui si incentrano le difese del ricorrente mentre la valutazione compiuta dai giudici di merito risponde a quei requisiti di minimo costituzionale della motivazione che la stessa sentenza citata ha posto come limite invalicabile della ammissibilità dell’impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., affermando che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 24 e 111 Costituzione, degli artt. 112, 116, 132 n. 4, 342, 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova per testi il cui articolato riproduce nel ricorso.
10. Anche in questo caso la Corte di appello ha preso in esame le deduzioni istruttorie dell’odierno ricorrente e le ha valutate non indispensabili ai fini della decisione, vertendo su circostanze ininfluenti o comunque su elementi inidonei per la dimostrazione dell’addebitabilità della separazione o, altrimenti, della posizione reddituale delle parti, e ha ritenuto del tutto sufficiente la documentazione acquisita agli atti. Il motivo si presenta pertanto come una richiesta di riesame della rilevanza della prova per testi; giudizio precluso in questa sede se non al fine di un controllo della motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. cui si è fatto ampio cenno. Tale controllo esclude nella specie che la Corte di appello abbia reso una motivazione apparente se si rileva che la maggior parte delle circostanze di cui ai capitoli di prova sono pacifiche o palesemente irrilevanti come i fatti successivi alla separazione ai fini della domanda di addebito o quelli relativi all’effettuazione di lavori a spese del ricorrente che non costituiscono l’oggetto del giudizio ovvero come l’acquisto di un aereo da turismo da parte del figlio dei litiganti. Mentre la circostanza della perdita del lavoro per effetto del trasferimento dalla Svizzera non ha evidentemente convinto la Corte di appello alla luce della documentazione (inserzione sulle pagine bianche e gialle degli anni 2011 e 2012 dell’attività di medico specializzato in nefrologia e dietologia) anche sotto il profilo della dimostrazione di una perdita assoluta della capacità lavorativa e reddituale per un così lungo periodo di tempo.
11. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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