Nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione all’opera di rieducazione secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 103), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni.
Solo se tale beneficio risulti gia’ concesso, a decorrere al 1/1/2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena il riconoscimento di una detrazione di ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre e’ subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 356
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/04/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del P.G. Dott.ssa DI NARDO Marilia che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 1/1/2014 al 1/1/2015.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso quella del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata che aveva rigettato l’istanza di concessione del beneficio con riferimento ai periodi dal 31/12/2012 al 31/12/2013 e dal 2/1/2015 al 2/7/2015 e l’aveva accolta per la misura di 45 giorni a semestre per i periodi dal 3/12/2010 al 30/12/2012, dal 1/1/2014 al 1/1/2015 e dal 3/7/2015 al 3/1/2016.
Il Tribunale riteneva alcuni periodi compromessi dagli episodi di aggressione fisica del 6/2/2013 e del 4/6/2013, da quello in cui era emerso un traffico di farmaci vietati del 5/9/2013 e, infine, da quello del 21/6/2015, in occasione del quale il detenuto era stato sorpreso mentre era dedito a giochi non consentiti e aveva tenuto un atteggiamento non consono nei riguardi del personale della Polizia Penitenziaria: tutti episodi che avevano dato luogo a sanzioni disciplinari e che, secondo il Tribunale, rivelavano la mancata adesione all’opera rieducativa.
Secondo l’ordinanza, inoltre, anche per i periodi valutati positivamente sopra indicati non era concedibile il beneficio della liberazione anticipata “speciale” previsto dal Decreto Legge 146 del 2013: quanto ai primi due periodi (30/12/2010 30/12/2012 e 1/1/2014 – 1/1/2015), perche’ la concessione era preclusa dal diniego della liberazione anticipata per quelli successivi, diniego che dimostrava che il detenuto non aveva continuato a dare prova di partecipare all’opera di rieducazione; quanto al semestre dal 3/7/2015 al 3/1/2016, in quanto maturato successivamente al termine di due anni dall’entrata in vigore della normativa previsto dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La legge prevede espressamente che la misura della liberazione anticipata sia di 75 giorni a semestre per il periodo di due anni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146; nei confronti di (OMISSIS), invece, non poteva trovare applicazione la previsione del cit. Decreto Legge n. 146, articolo 4, comma 2, dettata per coloro che avevano gia’ usufruito del beneficio e non per coloro che lo chiedevano per la prima volta, come il ricorrente.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *