In caso di fallimento il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, non è automaticamente proseguito e difettando così l’esecuzione della prestazione lavorativa, non vi è obbligo da parte della procedura di corrispondere al lavoratore la retribuzione maturata.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 marzo 2018, n. 7308.

In caso di fallimento il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, non è automaticamente proseguito e difettando così l’esecuzione della prestazione lavorativa, non vi è obbligo da parte della procedura di corrispondere al lavoratore la retribuzione maturata. Ciò perché il fallimento non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, il quale rimane sospeso fintantoché il curatore non decide, sentito il giudice delegato, di subentrare nel contratto.

Sentenza 23 marzo 2018, n. 7308
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEONI Margherita Maria – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18423/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 5194/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 24 gennaio 2017, la prima sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS) di ammissione al passivo del fallimento della Spa (OMISSIS) fondata sul fatto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento del (OMISSIS), non aveva piu’ percepito le retribuzioni ed era stata poi licenziata dalla curatela con lettera del 15 marzo 2002, recesso poi dichiarato “inefficace” per violazione della l. n. 223 del 1991 con sentenza passata in giudicato; la lavoratrice aveva chiesto l’ammissione per complessivi Euro 70.937,06, di cui Euro 65.586,50 per retribuzioni non percepite dalla data del fallimento al marzo 2003 ed Euro 5.350,56 per trattamento di fine rapporto maturato nel medesimo periodo.
La Corte – in sintesi – ha ritenuto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il rapporto di lavoro fosse sospeso ai sensi della L. Fall., articolo 72, e che neanche l’illegittimita’ del successivo licenziamento desse luogo ad un credito del dipendente in mancanza di prestazione lavorativa.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso il curatore del Fallimento (OMISSIS) Spa.
Entrambe le parti hanno poi depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis in riferimento alla L. Fall., articolo 72 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Cio’ in relazione alla violazione del principio di cui all’articolo 111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’articolo 6 CEDU”.
Si lamenta che i giudici non abbiano ammesso il credito al passivo del fallimento nonostante la declaratoria di inefficacia del licenziamento, che sarebbe improduttivo di effetti giuridici con conseguente diritto al pagamento delle somme non percepite cosi’ come statuito dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18.
2. Il ricorso e’ fondato nei limiti della motivazione che segue.
L’articolo 2119 c.c., comma 2, in tema di effetti del fallimento sui rapporti di lavoro pendenti alla data della relativa dichiarazione, stabilisce che esso “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto”.
Secondo un risalente orientamento tale precetto, per il quale il fallimento non puo’ determinare di per se’ lo scioglimento del rapporto di lavoro, va coordinato con la L. Fall., articolo 72, che, nella formulazione originaria ratione temporis vigente per la presente fattispecie, prevede che, in caso di “vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti”, “l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo”, con un meccanismo ritenuto applicabile per ogni ipotesi negoziale non munita di espressa disciplina e, quindi, anche nel caso di rapporti di lavoro pendenti (cfr. Cass. n. 799 del 1980; Cass. n. 1832 del 2003).
Il principio per il quale, in seguito a dichiarazione di fallimento, il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore ai sensi della L. Fall., articolo 72, il quale puo’ scegliere di proseguire nel rapporto medesimo ovvero di sciogliersi da esso, ha trovato conferma nella nuova formulazione della L. Fall., articolo 72, introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che disciplina in generale il fenomeno degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.
Diversamente, qualora sia disposto l’esercizio provvisorio di impresa, la regola valida per tutti i rapporti pendenti e’ nel senso che la prosecuzione e’ automatica, salva la facolta’ del curatore di scioglierli o sospenderli (L. Fall., articolo 104, comma 7).
Pertanto, in assenza di un esercizio provvisorio della curatela, il rapporto di lavoro pendente resta sospeso nella sua esecuzione, in attesa delle decisioni del curatore sulla prosecuzione o sul definitivo scioglimento.
In tale lasso temporale, che va dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l’esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi (Cass. n. 7473 del 2012).
In detto tempo il curatore esercita una facolta’ legittima, volta a verificare la possibilita’ e la convenienza alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, in vista della conservazione della potenzialita’ produttiva dell’azienda, anche ai fini di una strategia liquidatoria; lo stato di incertezza in cui versa il lavoratore e’ bilanciato dalla possibilita’ a questi riconosciuta dalla L. Fall., articolo 72, (in precedenza comma 3, assegnare decorso il laddove il curatela, o che possa attualmente comma 2) di mettere in mora il curatore, facendogli dal giudice delegato un termine entro il quale deve determinarsi, quale il contratto si intende sciolto; non puo’ escludersi, infine, tempo sia oltremodo prolungato per inerzia o negligenza della comunque per un uso distorto o colpevole della facolta’ riconosciuta, essere fatta valere una responsabilita’ risarcitoria di diritto comune da parte dei danneggiati, ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso in cui il curatore deliberi di subentrare nel rapporto di lavoro esso prosegue con l’obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive.
Ove, invece, il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovra’ farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico perche’ la necessita’ di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. n. 5033 del 2009, tra le stesse parti; poi, sulla stessa vicenda, Cass. nn. 23665, 19406 e 19405 del 2011).
Il lavoratore puo’ reagire al recesso intimato dal curatore con gli ordinari rimedi impugnatori e, ove venga giudizialmente accertato che il licenziamento e’ stato intimato in difformita’ dal modello legale, la curatela e’ esposta alle conseguenze derivanti dall’illegittimo esercizio del potere unilaterale, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di fatto determinato dal fallimento.
Cosi’ nel caso di disgregazione definitiva dell’azienda l’eventuale illegittimita’ del recesso non potrebbe condurre alla ripresa effettiva del rapporto di lavoro (il principio opera anche nel caso di imprenditore in bonis: Cass. n. 29936 del 2008; Cass. n. 13297 del 2007).
Peraltro questa Corte ha, ancora di recente (Cass. n. 2975 del 2017), ribadito che, in caso di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, l’interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell’illegittimita’ del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa – che presuppone la ripresa dell’attivita’ aziendale -, ma anche le utilita’ connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilita’, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all’eventualita’ di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell’azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare), sia la possibilita’ di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennita’ di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilita’) (Cass. n. 11010 del 1998; Cass. n. 6612 del 2003; Cass. n. 7129 del 2011).
In ogni caso la curatela che ha proceduto ad intimare un licenziamento illegittimo e’ esposta alle conseguenze risarcitorie previste dall’ordinamento, secondo la disciplina applicabile tempo per tempo, a tutela della posizione del lavoratore.
3. Tanto premesso in diritto, puo’ essere risolta la questione sottoposta all’attenzione del Collegio nel senso che la Corte territoriale ha errato nel negare l’ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) per crediti relativi al periodo successivo al licenziamento della medesima.
Per quanto innanzi detto, sino a quando il curatore non effettua la scelta tra subentrare nel rapporto di lavoro pendente ovvero sciogliersi da esso, detto rapporto, in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l’esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione.
Una volta attuata la scelta dal curatore dei Fallimento (OMISSIS) Spa, realizzata mediante il licenziamento della (OMISSIS) il 15 marzo 2002, la curatela resta esposta alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di “inefficacia” del recesso per violazione della l. n. 223 del 1991, statuita con sentenza passata in giudicato.
La diversita’ di regime nei due periodi, pur accomunati dalla mancanza di prestazione lavorativa da parte della (OMISSIS), e’ giustificata.
Fino al compimento della scelta prevista dalla L. Fall., articolo 72, il rapporto pendente, privo di bilaterale esecuzione, e’ in una fase di sospensione ed il curatore esercita una facolta’ espressamente prevista dalla legge, per cui alcun inadempimento e’ a lui imputabile, fatta salva l’actio interrogatoria del lavoratore o eventuali azioni di questi per il risarcimento del danno causato dall’inerzia colpevole del curatore, sempre che ne ricorrano i presupposti di diritto comune fatti valere con adeguata domanda (evenienze non verificatesi nella specie).
Successivamente, una volta che la scelta di sciogliersi dal rapporto di lavoro pendente e’ stata effettuata dal curatore del Fallimento (OMISSIS) Spa con modalita’ giudicate errate con sentenza passata in cosa giudicata, la curatela e’ soggetta al principio, valido per ogni datore di lavoro, secondo cui nell’ipotesi di licenziamento illegittimo il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione (secondo la formulazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, vigente all’epoca dei fatti), e cio’ in ragione del fatto che nel caso di licenziamento illegittimo l’equiparazione della mera utilizzabilita’ delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione consegue, oltre che alla ricostituzione del rapporto e al ripristino della lex contractus, all’accertamento giudiziale dell’illegittimita’ del comportamento datoriale, e cioe’ dell’imputabilita’ al datore di lavoro della mancata prestazione lavorativa (tra molte, cfr. Cass. SS.UU. n. 2334 del 1991 e n. 508 del 1999; Cass. n. 13953 del 2000; Cass. n. 6155 del 2004).
4. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per quanto innanzi espresso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che, uniformandosi a quanto statuito, provvedera’ ad ammettere la (OMISSIS) al passivo del fallimento quantificando i crediti retributivi maturati successivamente al licenziamento del 15 marzo del 2002 sino al marzo del 2003 nonche’ il trattamento di fine rapporto; provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

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