Il rapporto di mediazione non postula un preventivo accordo delle parti

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 120.

La massima estrapolata:

Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell’affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l’opera mediatrice precedentemente esplicata.

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 120

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17066/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Srl, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 796/2014 della Corte d’appello di Genova, depositata il 12/06/2014;
letta la conclusione scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– con ricorso notificato il 20 giugno 2014 la societa’ (OMISSIS) Srl (gia’ (OMISSIS) s.a.ss) in persona del legale rappresentante (OMISSIS) nonche’ la stessa in proprio e (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), hanno chiesto, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 796 depositata il 12 giugno 2014;
– la sentenza impugnata aveva deciso sull’appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova n. 690 del 2009 con cui era stata accolta solo in parte la domanda dell’attrice (OMISSIS) per la condanna dei convenuti al pagamento delle provvigioni dovute per l’intermediazione delle vendite immobiliari aventi ad oggetto immobili posti al piano terra, al primo piano ed ai piani quinto e sesto del fabbricato sito in (OMISSIS);
– la corte d’appello genovese in riforma della sentenza di primo grado accoglieva totalmente la domanda dell’ (OMISSIS) sul presupposto di diritto che l’incarico di reperire un acquirente conferitole dalla societa’ (OMISSIS), titolare degli immobili, non comportasse in capo ad essa l’assunzione dell’obbligazione di attivarsi per la conclusione dell’affare, con conseguente riconoscimento del corrispettivo quale mandataria, a prescindere dall’esito del mandato, ma piuttosto l’onere di svolgere l’attivita’ di reperimento di possibili acquirenti, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due, con diritto al pagamento della provvisione da parte di entrambi solo in caso di conclusione dell’affare;
– tale incarico non era incompatibile con la mediazione, secondo la previsione dell’articolo 1754 c.c. e, pertanto, non escluderebbe a priori, come invece sostenuto da parte appellata, l’obbligazione in capo ai convenuti di riconoscere la provvigione;
– inoltre, ad avviso della corte d’appello l’istruttoria aveva evidenziato come l’incarico di mediazione, consistito nella messa in relazione delle parti che avevano manifestato materiale accettazione dell’opera di accompagnamento a visionare gli immobili, aveva avuto ad oggetto l’intero stabile di (OMISSIS) e tutte le unita’ poi compravendute;
– ne era derivato il riconoscimento delle provvigioni a carico dei convenuti, cosi’ come chiesto dall’immobiliare appellante, ed il rigetto dell’appello incidentale;
– proposta la presente impugnazione da parte degli appellati, resiste la (OMISSIS) depositando controricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:
– il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1754, 1703, 1362 e 1363 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatto determinante per avere la sentenza gravata escluso che l’incarico assegnato dalla societa’ (OMISSIS) all’ (OMISSIS) dovesse essere qualificato quale mandato incompatibile con l’opera di mediazione dall’immobiliare svolta e fonte dell’obbligazione del pagamento della provvigione in capo ad entrambe le parti dell’affare;
– il motivo e’ inammissibile per il profilo riguardante la contestazione di omesso esame, in relazione ai vigenti limiti posti al sindacato di questa Corte sulla motivazione, mentre e’ infondato per quanto riguarda la violazione di legge;
-la corte territoriale ha, infatti, motivatamente ravvisato nella clausola contrattuale n. 6 riguardante il compenso, un incarico non obbligatorio e, in considerazione di cio’, ha qualificato l’opera svolta dall’Immobiliare come mediazione, secondo il discrimen individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ e non scalfito dal precedente richiamato dal ricorrente e citato anche nella sentenza gravata (cfr. pag. 6 della sentenza, penultimo capoverso);
– inoltre, il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu’ persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e’ configurabile pure in relazione ad una materiale attivita’ intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicche’, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalita’ tra la conclusione dell’affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l’opera mediatrice precedentemente esplicata (cfr. Cass. 21737/2010);
– ne consegue la legittimita’ del rigetto della pretesa di parte ricorrente di non pagare la provvigione all’ (OMISSIS);
– il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1755 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatti rilevanti per avere la corte d’appello ritenuto l’efficienza causale dell’intervento dell’ (OMISSIS) in ordine alla conclusione degli affari e cosi’ riconosciuto l’obbligazione di pagamento in capo agli odierni ricorrenti;
– anche tale secondo motivo, inammissibile in relazione ai vigenti limiti posti al sindacato di questa Corte sulla motivazione, e’ infondato in relazione all’asserito error in judicando;
– la corte territoriale ha, infatti, richiamato principi consolidati sull’efficacia causale fra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare che, peraltro, non sono stati nemmeno specificamente contestati dai ricorrenti, sicche’ la censura finisce per essere nient’altro che una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie;
– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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