Determinazione del reddito sintetico

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 149.

La massima estrapolata:

Nella determinazione del reddito sintetico la spesa per incrementi patrimoniali non può essere giustificata dal contribuente unicamente attraverso la dimostrazione dell’avvenuta accensione di un mutuo. Questo in quanto, per contrastare la presunzione recata dal reddito sintetico, non è sufficiente fornire la prova della disponibilità di ulteriori redditi ma occorre altresì dimostrare le circostanze sintomatiche secondo cui essi sono stati utilizzati per coprire le spese predette.

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 149

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20261-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 692/3/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 20/02/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello di (OMISSIS) contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forli’. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2008.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 e dell’articolo 2697 c.c., lamentando che l’accensione del muto/finanziamento non potesse essere addotto a giustificazione della capacita’ contributiva e che l’affermazione circa il mantenimento dell’abitazione principale da parte della madre non fosse stata accompagnata dalla verifica circa la sussistenza di adeguati redditi in capo a costei;
che il (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che il motivo e’ fondato, per quanto di ragione;
che questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e’ costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entita’ di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;
che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di piu’ della mera prova della disponibilita’ di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che cio’ sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entita’ di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalita’ di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilita’ di detti redditi per consentire la riferibilita’ della maggiore capacita’ contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalita’ non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perche’ in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero’ pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017);
che, nella specie, appare corretta l’affermazione della CTR che “la documentazione prodotta dal contribuente (ricorso al credito al consumo e bancario) sia sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l’acquisto del motociclo”, giacche’, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacita’ contributiva (Sez. 5, n. 4797 del 24/02/2017);
che, in altri termini, e’ sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessita’ di dover dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che la supportano; che, al contrario, non puo’ reputarsi sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento dell’appartamento;
che, infatti tale prova fornita dal contribuente appare generica, posto che la CTR si limita a motivare che “puo’ fondatamente presumersi che le spese occorrenti per il mantenimento dell’appartamento di 110 mq., di cui era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, fossero da questa sostenute anche per la quota a lui spettante”, senza alcuna specificazione, neppure con riguardo alla continuita’ del possesso dei redditi nel tempo;
che il ricorso merita dunque accoglimento nei limiti di quanto detto;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinche’ si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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