Contribuente e l’onere di dimostrare l’estraneità delle operazioni bancarie

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 105.

La massima estrapolata:

Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, att. 32 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, dimostrando in modo analitico l’estraneita’ di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili

Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 105

Data udienza 22 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24471-2017 proposta da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 933/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 con il quale le veniva contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 32 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51;
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente ritenendo che la possibilita’ di contestare l’esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d’impresa;
che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello aderendo alla ricostruzione della CTP e ritenendo che in tali casi spetta al contribuente l’onere di provare la provenienza del reddito e quali siano gli elementi che lo caratterizzano, ossia se gia’ tassato o non soggetto a tassazione;
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimita’ dell’udienza il contribuente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1, 6, 8 e 67 ss. del TUIR e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32, 38 e 42, in quanto sarebbe illegittimo il principio secondo il quale l’Ufficio non e’ tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l’operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all’interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R., specie ove la parte non sia titolare di reddito di lavoro autonomo ne’ di reddito di impresa: in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, non sarebbe secondo Cass. n. 23852 del 2009 – norma che di per se’ legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma e’ norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (dello stesso D.P.R., articoli 38 e 39), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell’onere della prova) in favore del Fisco;
ritenuto che, secondo questa Corte, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, att. 32 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, dimostrando in modo analitico l’estraneita’ di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i “dati” e gli “elementi” acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 38-41 e Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, articoli 54 e 55, per l’IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtu’ della portata generale del disposto normativo (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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