La manomissione di elementi identificativi di un veicolo integra il delitto di riciclaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10006.

La massima estrapolata:

La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perche’ ostacola l’accertamento della provenienza del bene.

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10006

Data udienza 5 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. PACILLI G.A.R – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3884 emessa dalla Corte d’Appello di Roma l’11.5.2017;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 5.11.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Delia Cardia, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dell’11 maggio 2017 la Corte d’appello di Roma – per cio’ che rileva in questa sede – ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Latina il 3 ottobre 2016, con cui (OMISSIS), in atti generalizzato, e’ stata condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a tre delitti di cui all’articolo 648 bis c.p..
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) inosservanza degli articoli 192 e 268 c.p.p. nonche’ vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello dato risposta alle doglianze difensive in ordine all’inutilizzabilita’ dei sunti delle intercettazioni ambientali, che non potrebbero assurgere al rango di elemento indiziante oggettivo neppure nell’ambito del rito abbreviato;
2) inosservanza dell’articolo 648 bis c.p.p. nonche’ vizi di motivazione in ordine alla riconducibilita’ all’imputato dell’illecito contestato e alla qualificazione di esso come riciclaggio anziche’ come ricettazione;
3) inosservanza dell’articolo 133 c.p. e articolo 99 c.p., comma 4, nonche’ vizi di motivazione, non essendo stata esclusa la recidiva, pur trattandosi di soggetto in procinto di entrare in una comunita’, dopo la frequentazione del SERT di appartenenza, e per non essere state adeguatamente considerati gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1 Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Come correttamente rimarcato dalla Corte d’appello, che al riguardo ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dal giudice di legittimita’ (Sez. 6, n. 49462 del 3/11/2015, Rv. 265730), in sede di giudizio abbreviato, il giudice puo’ valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili, ai fini della decisione, tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del Pubblico ministero.
1.2 Il secondo motivo del ricorso e’ privo di specificita’, avendo la Corte territoriale effettuato un’attenta disamina delle emergenze processuali (rappresentate essenzialmente dagli accertamenti, compiuti sui veicoli di cui all’imputazione, e dalle intercettazioni telefoniche) ed essendo, quindi, pervenuta a ribadire la sussistenza delle contestate alterazioni dei numeri di telaio e la riconducibilita’ all’imputato di tali condotte, sussumibili nell’ambito dell’articolo 648 bis c.p., come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr.: Sez. II, n. 30842 del 3.4.2013, Rv 257059; Sez. II, n. 22992 del 21.2.2013, Rv 256056; Sez. II, n. 38581 del 25.9.2007, Rv 237989), secondo cui la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perche’ ostacola l’accertamento della provenienza del bene.
A fronte delle argomentazioni della Corte distrettuale, le censure, sollevate con il secondo motivo, tendono ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito.
A tal riguardo va richiamato l’indirizzo, piu’ volte affermato dalla Corte, secondo cui l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimita’ essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
1.3 Del pari privo di specificita’ e’ l’ultimo motivo, avendo la Corte d’appello ritenuto sussistente la recidiva contestata in considerazione dell’argomentata maggiore pericolosita’ sociale, dimostrata dall’imputato, che “aveva continuato a commettere reati contro il patrimonio fino al 2013, evidenziando una notevole pericolosita’ sociale che e’ andata accentuandosi nel corso degli anni”.
Quanto alla pena, ritenuta congrua dalla Corte territoriale, deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197) ha gia’ avuto modo di affermare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e’ insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor piu’, se prossima al minimo – come nel caso di specie, anche laddove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equita’ e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p..
2. La declaratoria di inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.

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