Tende retrattili in materiale plastico e rilascio del permesso di costruire

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 3 aprile 2019, n. 2206.

La massima estrapolata:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. L’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.

 

Sentenza 3 aprile 2019, n. 2206

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7454 del 2017, proposto da
Ad. Va., rappresentata e difesa dall’avvocato Mo. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Fl. Ro., in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Pi., domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria, Sezione I, n. 740/2017, resa tra le parti, concernente l’ordine di demolire una pergotenda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Lo. Sc., per delega di Mo. Pi. e Lu. Ga., per delega di Pietro Piciocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 10/6/2017 n. 10 il Comune di (omissis) ha ingiunto alla sig.ra Ad. Va. di demolire una pergotenda installata sul terrazzo di un appartamento di sua proprietà .
Ritenendo il provvedimento illegittimo la sig.ra Va. lo ha impugnato con ricorso al TAR Liguria, il quale, con sentenza 29/9/2017, n. 740, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Va..
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
Con successive memorie entrambe le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 21/3/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal TAR nel ritenere che la struttura realizzata, una pergotenda chiusa ai lati con teli plastici trasparenti retrattili, necessitasse di apposito titolo autorizzatorio.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, non risulterebbe comprovato che la detta opera:
a) avrebbe creato “uno spazio destinato ad essere costantemente chiuso perché costruito da pareti amovibili mediante sbullonamento, ma che gli accertamenti condotti e di cui al provvedimento inducono a ritenere sempre in opera”;
b) modificherebbe “in modo sensibile la struttura del fabbricato, dal che l’impossibilità di considerare il tutto alla stregua di un manufatto precario non abbisognevole di titolo edilizio”.
La doglianza è fondata.
Come si evince dall’impugnata ordinanza di demolizione e dalla documentazione depositata in giudizio con i relativi allegati fotografici, l’odierna appellante ha installato sul terrazzo di un’unità abitativa di sua proprietà – non soggetta a vincolo paesaggistico – una struttura realizzata con teli facilmente amovibili in materiale plastico, utilizzati sia per la copertura che per le chiusure laterali, sostenuta da elementi leggeri in alluminio anodizzato ancorati al muro e destinata a rendere meglio vivibile lo spazio esterno in cui è collocata.
Trattasi, quindi, di una “pergotenda”, ovvero di un’opera che, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2018, n. 4777; 25/1/2017, n. 306; 27/4/2016, n. 1619).
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.
L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
L’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
L’appello va pertanto accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla l’atto con esso impugnato.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 6.000/00 (seimila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

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