In tema di sostanze stupefacenti la nullita’ dell’atto di campionatura

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10101.

La massima estrapolata:

In tema di sostanze stupefacenti la nullita’ dell’atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 87, riferendosi a un’attivita’ successiva al sequestro delle piante, non comporta l’invalidita’ del sequestro, ne’ pregiudica l’utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10101

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Ange – Rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Capozzi Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dall’Olio Marco che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) ha chiesto l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 16.12.2016 dal Tribunale di Lametia Terme, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta ai predetti, riconosciuti colpevoli del reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4 in relazione alla illecita coltivazione di una piantagione di canapa indiana costituita da 100 piante.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
3. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce con unico articolato motivo mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione ai motivi di appello; erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 87 in relazione all’articolo 364 c.p.p., e articolo 178 c.p.p., lettera c); erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 anche con riferimento alla fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e travisamento della prova.
In particolare, quanto alla richiesta di riqualificare la fattispecie in quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, la Corte ha omesso di motivare il diniego, in costanza della riconosciuta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 87 dovendosi limitare la sussistenza della penale responsabilita’ alle tre piante cadute in sequestro e campionate.
Quanto al motivo di appello riguardante l’erroneo riconoscimento dell’imputato ricorrente in costanza della patologia che l’affliggeva e rendeva impossibile una fuga dello stesso nei luoghi ove sorgeva la piantagione, la Corte ha rigettato la prospettazione difensiva omettendo di considerare che in data 16.12.2016 la difesa aveva prodotto tutta la documentazione da cui risultava la patologia grave del ricorrente con certificazione fino al (OMISSIS).
4. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
4.1. Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 87 e articolo 192 c.p.p., in relazione alla inutilizzabilita’ degli accertamenti tecnici svolti sul campione prelevato successivamente al sequestro.
4.2. Vizio cumulativo della motivazione e violazione degli articoli 56, 110 e 114 c.p., in relazione alla circostanza secondo la quale l’imputato ricorrente fu fermato ed arrestato prima che ponesse in essere qualsivoglia condotta materiale, cosi’ dovendosi prospettare il solo tentativo di partecipazione, privo di connotati valutabili ex articolo 110 c.p.. In ogni caso, la marginalita’ della condotta del ricorrente doveva portare al riconoscimento della ipotesi ex articolo 114 c.p., la cui esclusione poteva sollevare dall’onere di motivazione nell’ipotesi in cui fosse stata posta in risalto la gravita’ del fatto in relazione alle condotte di tutti i compartecipi, invero esclusa dal riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
2.1. Quanto al mancato riconoscimento della ipotesi lieve, costituisce orientamento consolidato che in tema di sostanze stupefacenti, la nullita’ dell’atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 87, riferendosi a un’attivita’ successiva al sequestro delle piante, non comporta l’invalidita’ del sequestro, ne’ pregiudica l’utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213 – 01).
Si sottrae, pertanto, a censura la esclusione della fattispecie posta all’esame dalla ipotesi lieve, trattandosi di una piantagione di 100 piante di canapa indiana perfettamente coltivate ed irrigate, non incidendo sul sequestro della piantagione e sul conseguente rilievo la nullita’ dell’accertamento tecnico sul campionamento effettuato in ordine al principio attivo ricavabile, non essendovi dubbio sul tipo botanico coltivato e sul peso complessivo dello stupefacente.
2.2. Quanto al riconoscimento dell’imputato ricorrente, il motivo e’ genericamente proposto per ragioni di fatto – involgenti la rivalutazione probatoria della documentazione prodotta dalla difesa – rispetto al riconoscimento dell’imputato effettuato dalla p.g. appostata prima che questi, visto in compagnia del (OMISSIS) che veniva fermato, si dileguasse per essere fermato il giorno dopo, avendo la Corte di merito dato conto – con valutazione incensurabile in questa sede di legittimita’ – della mancanza di precisi elementi in atti che documentassero lo specifico impedimento fisico allegato.
3. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
3.1. Il primo motivo – riguardante gli esiti dell’esame della campionatura effettuata dei quali il Giudice di merito non ha espressamente fatto uso – e’ generico rispetto alla indiscussa individuazione del tipo botanico delle piante coltivate, richiamandosi l’orientamento di legittimita’ in precedenza citato in relazione alla validita’ dell’accertamento sulla piantagione sequestrata.
3.2. Il secondo motivo e’ proposto per ragioni di fatto non scrutinabili in questa sede di legittimita’ rispetto alla incensurabile decisione che gli ha attribuito l’apporto concorsuale alla illecita coltivazione essendo stato sorpreso nei pressi della piantagione in possesso di strumenti atti alla coltivazione (pompa a spalla e concime). Anche il mancato riconoscimento dell’attenuante ex articolo 114 c.p., e’ genericamente contestato.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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