Omessa corresponsione dell’assegno divorzile

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10104.

La massima estrapolata:

Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile e’ procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nella L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies all’articolo 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilita’

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10104

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Ange – Rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Capozzi Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dall’Olio Marco che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) che si e’ riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 30.6.2014 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha concesso al predetto imputato il beneficio della non menzione, confermando la responsabilita’ e la pena in ordine al reato di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12 sexies per omesso versamento alla ex moglie di un assegno mensile per il mantenimento del figlio.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce:
2.1. Intervenuta abrogazione della L. n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, dovendosi applicare l’articolo 2 c.p..
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al rigetto del motivo che aveva impugnato il diniego di rinvio dell’udienza del 18.3.2013 per impedimento dell’imputato manifestamente illogico rispetto al grave quadro clinico prospettato al Giudice.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione della transazione tra i coniugi riguardante la regolazione dei rapporti economici nell’interesse del figlio, valida ed idonea a far ritenere insussistente il reato contestato.
2.4. Mancanza della motivazione in ordine alla dedotta prescrizione del reato in ragione del raggiungimento del diciottesimo anno di eta’ da parte del figlio e della sua piena autonomia economica.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancanza di legittimazione della madre alla proposizione della querela, avendo il figlio raggiunto la maggiore eta’ e non convivendo con la madre da anni.
2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Invero, il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 2 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma della L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 85, lettera q)”, con decorrenza dal 06/04/2018 ha inserito l’articolo 570 bis c.p., secondo il quale “Le pene previste dall’articolo 570 c.p., si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, perdurando la rilevanza penale della condotta prevista dalla L. n. 898 del 1970, articolo 12.
3. Il secondo motivo e’ proposto per non consentite questioni di fatto rispetto alla ineccepibile ragione del rigetto del pertinente motivo di appello in ordine alla mancanza di elementi per valutare l’attualita’ delle condizioni dell’imputato e, quindi, dell’assoluto impedimento a presenziare all’udienza del 18.3.2013 in relazione alle conseguenze del sinistro stradale del (OMISSIS).
4. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione della incidenza della transazione del (OMISSIS) rispetto alle condotte anteriori e successive.
5. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, rispetto al motivato corretto diniego opposto dalla Corte alla declaratoria di prescrizione del reato in ragione della mancanza di prova dell’autonomia del figlio e della permanenza del reato.
6. Il quinto motivo e’ manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile risposta della Corte in ordine alla procedibilita’ di ufficio del reato in quanto il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile e’ procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nella L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies all’articolo 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilita’ (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255270 – 01).
7. Il sesto motivo e’ generica censura in fatto all’esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici considerando la gravita’ della condotta dell’imputato che dalla sentenza di divorzio del 1992 e fino alla morte del figlio nel (OMISSIS) – a parte la transazione del (OMISSIS) – non ha mai corrisposto le somme dovute.
8. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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