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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 settembre 2015, n. 19126. Il conduttore non deve risarcire il proprietario del negozio se l’incendio che l’ha distrutto è il frutto di un’azione dolosa condotta da terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 settembre 2015, n. 19126 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 19524. Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di determinare liberamente il canone di locazione e, sussistendo specifici presupposti, possono anche prevedere aumenti in misura differenziata per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 19524 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18213. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l’accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale registrazione tardiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni Unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18213 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18214. In tema di contratti di locazione ad uso abitativo è necessaria la forma scritta ad essentiam.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  17 settembre 2015, n. 18214 I fatti e i motivi di ricorso 1. P.I. concesse in locazione un immobile di sua proprietà, sito in Fondi, al padre C. , con facoltà di sublocazione. 1.1. Questi concesse a sua volta in godimento l’appartamento a T.G. e a Co.Si. ....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15721. L’articolo 1588 (coordinato con l’articolo 1218) c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile. Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fimi della liberazione dalla responsabilita’ contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 luglio 2015, n. 15721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13368. Sulla particolare figura del giustificato recesso del locatario esercitabile ai sensi dell’art. 27 della l. n. 392 del 1978

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13368 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere...