Limite legale uso non è diritto reale terzo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 gennaio 2025| n. 1949.

Limite legale uso non è diritto reale terzo

Massima: L’imposizione di un limite legale alle facoltà d’uso del proprietario non può essere equiparato all’attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest’ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell’edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).

 

Sentenza|28 gennaio 2025| n. 1949. Limite legale uso non è diritto reale terzo

Integrale

Tag/parola chiave: Proprieta’ – Limitazioni legali della proprieta’ – In genere proprietà – Limite legale alle facoltà d’uso – Possibilità di considerarlo sostitutivo dell’attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario – Esclusione – Fondamento – Necessità, in assenza di convenzione tra le parti, della positiva conclusione di una procedura di esproprio – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Relatore

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20464/2020 R.G. proposto da:

Ga.Ro., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AN.MO., presso lo studio dell’avvocato PI.FR. ((Omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato LU.GI. ((Omissis)) per procura a margine del ricorso,

– ricorrente –

contro

LI.LI. Spa, in persona del Presidente Ca.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EN.QU., presso lo studio dell’avvocato LU.GO. ((Omissis)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PI.GI.(Omissis)) per procura in calce al controricorso,

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.1825/2019 depositata il 13.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

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FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Ga.Ro., proprietario per atti del notaio Pa.Ce. del 9.1.2008 e del 25.1.2011 di alcuni terreni montani in tenimento del Comune di Limone Piemonte, sui quali insistevano piste da sci ed impianti di risalita, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo la Li.Im. Spa (d’ora in poi per brevità LI. Spa), società che gestiva i predetti impianti di risalita, assumendo che la stessa occupasse senza titolo tali terreni e chiedendone la condanna al rilascio dei terreni liberi da persone e cose, ed al pagamento dell’indennità di occupazione quantificata in Euro 7.552,56 in base al canone corrisposto dalla LI. Spa al venditore dei terreni suo dante causa.

Si costituiva nel procedimento sommario la LI. Spa, che chiedeva il rigetto delle avverse domande sostenendo che le era stato concesso l’uso dei terreni dietro pagamento di un canone annuale negli anni 2003-2004 con contratti non trascritti, ma pienamente noti al Ga.Ro., dal di lui dante causa; che comunque aveva usucapito le servitù di passaggio sui terreni, o ne era titolare ab immemorabile; che in ulteriore subordine andava costituita coattivamente in suo favore la servitù su aree sciabili a norma dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, essendo state individuate tali aree sciabili con la determinazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47/2013, prodotta per stralcio ed equiparabile a dichiarazione di pubblica utilità; che aveva corrisposto l’indennità di occupazione richiesta dal Ga.Ro.

Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, sentiti testimoni ed espletata CTU per individuare le aree dei terreni attraversate da piste e da impianti di risalita e per calcolare l’indennizzo dovuto utilizzando i criteri della L.R. Piemonte n. 2 del 26.1.2009, eventualmente integrati dagli usi esistenti in materia, il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 978 dell’11.10.2017 rigettava le domande riconvenzionali della LI. Spa volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto contrattuale di uso dei terreni, o in subordine l’acquisto per usucapione della servitù pubblica di passaggio a favore della collettività che utilizzava gli impianti di risalita di proprietà, o gestiti dalla LI. Spa, o della stessa LI. Spa, o in ulteriore subordine la costituzione coattiva della servitù su aree sciabili ai sensi dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, ma rigettava anche la domanda del Ga.Ro. di rilascio dei terreni sui quali erano ubicate piste da sci ed impianti di risalita liberi da persone e cose e condannava il Ga.Ro. alle spese processuali.

Il Tribunale di Cuneo, infatti, pur riconoscendo che la costituzione della servitù di pista ai sensi dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009 doveva essere richiesta alla Pubblica Amministrazione realizzandosi attraverso un provvedimento espropriativo, o un accordo di programma ex art. 34 comma 6 del TUEL, e non attraverso un provvedimento giurisdizionale, riteneva sussistente, a carico della proprietà dei terreni del Ga.Ro. attraversati da piste da sci, un limite di godimento ex art. 832 cod. civ., ostativo all’edificazione ed alla realizzazione di manufatti fissi, derivante direttamente dal piano regolatore generale del Comune di Limone Piemonte del 2001 e dalla sua variante del 2015, strumenti urbanistici di carattere generale da presumersi conosciuti senza bisogno di comunicazione al proprietario, dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Limone Piemonte, dai certificati di destinazione urbanistica dei terreni prodotti dallo stesso ricorrente, e dalla determinazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47/2013, che aveva individuato le aree sciabili nel territorio del Comune di Limone Piemonte ed equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ed includeva i terreni del Ga.Ro..

Relativamente agli impianti di risalita, invece, la sentenza di primo grado costituiva coattivamente la servitù a favore della LI. Spa sulla base della L. n. 1110/1927, della L. n. 403 del 3.6.1907 (relativa al passaggio delle funicolari aeree, o linee telefoniche o funivie private), e della L.R. Piemonte n.74/1989, in quanto in base al secondo comma dell’art. 2 della L.R. Piemonte n. 2/2009 “Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone”), riconoscendo a favore del Ga.Ro. un indennizzo di Euro 24.338,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ga.Ro., che lamentava l’extrapetizione o l’ultrapetizione, sia in ordine al ravvisato limite al diritto di proprietà per le piste da sci, sia in ordine alla costituzione coattiva della servitù per gli impianti di risalita, la violazione di legge della L. n. 363/2001 e della L.R. Piemonte n. 2/2009 che avevano introdotto la possibilità della costituzione della servitù sulle aree sciistiche in sede amministrativa proprio per sopperire all’altrimenti impossibile costituzione coattiva delle servitù connesse con l’attività sciistica, con attribuzione alla determinazione della Giunta Regionale Piemonte n. 47/2013 di individuazione delle aree sciabili, avente solo una funzione prodromica rispetto ad un’espropriazione non avvenuta, di un significato di menomazione della proprietà privata che non poteva avere senza che fosse violata la riserva di legge in materia di espropriazione, l’errata e creativa applicazione della L. n. 1110/1927, della L. n. 403 del 3.6.1907 e della L.R. Piemonte n. 74/1989 nonostante la Corte Costituzionale avesse negato la natura di servizio pubblico, o di servizio di pubblica necessità (caratterizzato dallo svolgimento fra un centro abitato ed un altro) agli impianti sportivi dedicati all’esercizio dell’attività sciistica (a favore dei clienti di una società privata che svolge attività d’impresa a scopo di lucro) e benché anche l’art. 7 della L.R. n. 74/1989 prevedesse per la costituzione della servitù pubblica di impianto una procedura di carattere espropriativo e non di costituzione coattiva giudiziale) e non fossero stati neppure allegati dalla LI. Spa i presupposti applicativi degli articoli 7 e 8 della L. n.74/1989 (presentazione ed approvazione del progetto di ogni impianto funiviario e correlativa dichiarazione di pubblica utilità da parte della Giunta Regionale), la violazione del giudicato formatosi sul rigetto delle riconvenzionali della LI. Spa, il difetto di prova dei presupposti della servitù costituita coattivamente, che non erano stati prodotti dalla LI. Spa essendo stati basati solo su accertamenti della CTU esplorativa esperita, l’erronea attribuzione al PRG del potere di attribuire a terzi la disponibilità di diritti su beni altrui senza l’intervento di un provvedimento espropriativo, anziché la funzione di esprimere il potere conformativo della P.A. limitante in via generale ed astratta le facoltà edificatorie delle proprietà private.

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In secondo grado la LI. Spa si limitava a richiedere il rigetto dell’appello, senza proporre appello incidentale per le domande riconvenzionali respinte in prime cure.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1825/2019 del 30.10/13.11.2019, rigettava l’appello e condannava il Ga.Ro. alle spese processuali di secondo grado.

Il giudice di secondo grado, quanto al limite al diritto di proprietà sui terreni del Ga.Ro. ex art. 832 cod. civ., confermava la sentenza di primo grado, sottolineando che i vincoli di inedificabilità stabiliti dai piani regolatori generali, a differenza di quelli imposti con specifici provvedimenti amministrativi, avevano efficacia erga omnes assistita da presunzione di legale conoscenza a prescindere dalla comunicazione al singolo proprietario, e che degli stessi il Ga.Ro. era pienamente a conoscenza, avendo personalmente ritirato i certificati di destinazione urbanistica dei suoi terreni, per cui non vi era stata elusione della normativa nazionale e regionale in tema di espropriazione, ma attribuzione del giusto rilievo ai vincoli gravanti sui terreni del Ga.Ro.

Quanto alla costituzione coattiva della servitù degli impianti di risalita, la Corte d’Appello disattendeva l’eccezione di extrapetizione o ultrapetizione ritenendo che Tribunale di Cuneo non avesse violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo solo posto a fondamento della sua decisione la normativa ritenuta più calzante alla richiesta di costituzione coattiva della servitù e di rigetto dell’avversa domanda di rilascio dei terreni avanzate dalla LI. Spa e condivideva la ricostruzione normativa del primo giudice.

La Corte d’Appello riteneva poi che la CTU percipiente espletata fosse rimasta nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, con piena garanzia del contraddittorio, e ne condivideva le valutazioni, e per le spese processuali applicava il principio della soccombenza.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato a mezzo pec il 16.7.2020 ai legali domiciliatari della LI. Spa, Ga.Ro., affidandosi a 18 motivi, ed ha resistito con controricorso la LI. Spa.

La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del ricorso in relazione ai motivi dei par. 83-90 relativi agli asseriti limiti alla proprietà per le piste da sci e per la reiezione degli altri motivi.

Entrambe le parti nell’imminenza della pubblica udienza hanno depositato memorie x art. 378 c.p.c.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate nella memoria ex art. 378 c.p.c. della LI. Spa, in quanto la procura rilasciata in forma cartacea a margine del ricorso da Ga.Ro., benché priva di data, contiene il riferimento alla sentenza impugnata ed all’attribuzione del potere di ricorrere in cassazione, ed è stata rilasciata in data anteriore alla notifica telematica del ricorso in cassazione, avvenuta all’indirizzo pec del legale domiciliatario del giudizio di appello della LI. Spa, avvocato La.Ma., il 16.7.2020 (vedi ricevuta di avvenuta consegna), ultimo giorno utile per l’impugnazione, e tale procura con l’attestazione di conformità dell’avv. Lu.Ba., è regolarmente contenuta nella busta telematica. Va aggiunto che eventuali nullità della notifica sarebbero state comunque sanate per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c. in quanto la LI. Spa si è compiutamente difesa nel merito del ricorso, che ha ammesso di avere ricevuto.

Sempre in via preliminare va esaminato il penultimo motivo del ricorso principale (pagina 134), col quale si lamenta ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione e falsa applicazione degli articoli 158 e 174 c.p.c., dell’art. 25 comma 1 e 111 comma 2 della Costituzione, il vizio di costituzione del giudice, e degli articoli 62-72 della L. 9.8.2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21.6.2013 n. 69, asseritamente incostituzionali per violazione degli articoli 3, 25 comma 1, 106 comma 2 e 111 della Costituzione. Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe viziata da nullità in quanto membro del collegio giudicante della Corte d’Appello di Torino e relatore è stato il Giudice ausiliario dott.ssa Francesca Pagliani.

Tale motivo è infondato, essendo sufficiente richiamare sul punto la motivazione della sentenza n. 41 del 17.3.2021 della Corte Costituzionale, che nell’accogliere le censure d’incostituzionalità sollevate ha però sancito la legittimità dell’utilizzo temporaneo a fini di smaltimento dell’arretrato dei magistrati onorari presso le Corti d’Appello fino al 31.10.2025.

Nel merito va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso inerente all’asserita formazione del giudicato interno sulle domande riconvenzionali della LI. Spa respinte in primo grado (titolo convenzionale di servitù, usucapione di servitù, costituzione di servitù ab immemorabile) e da essa non riproposte in secondo grado con appello incidentale, in quanto il giudice di primo grado, confermato in appello, ha comunque ritenuto di respingere la domanda del Ga.Ro. di rilascio dei terreni sia per i limiti legali esistenti su di essi quanto alle piste da sci, sia in quanto ha costituito a favore della LI. Spa una servitù coattiva per gli impianti di risalita, imponendole il pagamento di un indennizzo di Euro24.338,00, ritenendo applicabile per gli impianti di risalita insistenti su quei terreni la L. n. 1110/1927, la L. n. 403 del 3.6.1907 (relativa al passaggio delle funicolari aeree, o linee telefoniche o funivie private), e la L.R. Piemonte n.74/1989, per cui le relative statuizioni, oggetto di appello e poi di ricorso in cassazione, fanno ancora parte della materia controversa.

Vanno poi respinti il secondo, terzo, e per la sola parte relativa alla non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il dodicesimo motivo del ricorso, che assumono in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’extrapetizione quanto al limite legale alla proprietà dei terreni ex art. 832 cod. civ. per le piste da sci, che comunque non era stato invocato dalla LI. Spa, e per avere disatteso il motivo di appello sull’extrapetizione, riproposto in questa sede come motivo di ricorso, relativamente alla costituzione coattiva della servitù relativa agli impianti di risalita, nonostante l’avvenuto rigetto di tutte le riconvenzionali proposte dalla LI. Spa allo scopo di vedersi riconosciuta la servitù sulle aree sciabili oggetto di causa.

Relativamente al limite legale alla proprietà dei terreni ex art. 832 cod. civ. per le piste da sci la Corte d’Appello non si è pronunciata espressamente sul motivo di appello relativo all’asserita extrapetizione, ma di fatto lo ha disatteso, confermando la motivazione sul punto del giudice di primo grado, e comunque avendo agito il Ga.Ro. a tutela del suo diritto di proprietà dei terreni dei quali chiedeva il rilascio, ben potevano i giudici di merito valutare il contenuto dello stesso senza incorrere in violazioni dell’art. 112 c.p.c.

Relativamente alla costituzione coattiva della servitù per gli impianti di risalita, la Corte d’Appello ha invece disatteso il motivo di appello relativo all’asserita extrapetizione applicando il principio iura novit curia e ritenendo quindi che rientrasse nei suoi poteri e nei limiti della richiesta di costituzione coattiva della servitù avanzata dalla LI. Spa l’individuazione della corretta disciplina normativa applicabile alla fattispecie. Va comunque sul punto richiamata la sentenza n. 3873 del 16.2.2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo la quale “il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento sono individuati solo in base al loro contenuto (ossia con riferimento al bene che ne costituisce l’oggetto), cosicchè la causa petendi della domanda con la quale è chiesto l’accertamento di tali diritti si identifica con il diritto stesso (c.d. “diritti autodeterminati”) e non, come nel caso dei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.); titolo la cui deduzione, nel caso di diritti “autodeterminati”, è necessaria ai fini della prova del diritto, ma non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cass. 8.1.2015 n. 40; Cass. 16.5.2007 n. 11293). Pertanto, non ricorre alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ove il giudice accolga la domanda, accertando la sussistenza di un diritto c.d. “autodeterminato”, sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato dalla parte” (Cass. 24.11.2010 n.23851; Cass. 20.11.2007 n. 24141; Cass. 21.11.2006 n. 24702).

Esaurito l’esame delle eccezioni e dei motivi in rito, si ritiene di dovere esaminare in via preliminare per la loro fondatezza, quanto al disposto rigetto della domanda di rilascio dei terreni sui quali insistono piste da sci, avanzata dal Ga.Ro., il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.

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Col quarto motivo il ricorrente, oltre a riproporre la censura di extrapetizione, già esaminata, lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge urbanistica, della L.R. Piemonte n.2/2009, del TU sulle espropriazioni, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c., nonché la motivazione perplessa ed incomprensibile con violazione degli articoli 24, 42 e 111 della Costituzione ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa motivazione su fatto oggetto di discussione fra le parti e determinante ai fini della decisione. Si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza, senza individuare un diritto attribuito alla LI. Spa sui terreni di proprietà del Ga.Ro., che giustificasse il rigetto della domanda di rilascio, abbia giustificato quest’ultimo con una motivazione inidonea a spiegare le ragioni della decisione, facendo leva sui limiti al diritto di proprietà derivanti dall’esercizio del potere conformativo della Pubblica Amministrazione, finendo per equiparare gli stessi a veri e propri atti espropriativi, senza le garanzie e le tutele, anche costituzionali, previste per il procedimento espropriativo, e senza tener conto della specifica disciplina prevista dalla L.R. Piemonte n. 2/2009 per la aree sciabili, in tal modo ponendo a carico del Ga.Ro. l’onere di fornire la prova negativa dei diritti sui suoi terreni della LI. Spa, che in realtà quest’ultima non aveva dimostrato.

Col quinto motivo il ricorrente, oltre a riproporre la censura di extrapetizione, già esaminata, lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge urbanistica n. 1160/1942 e successive modificazioni, della L.R. Piemonte n. 2/2009, dell’art. 42 bis del TU sulle espropriazioni n. 237/2001, dell’art. 832 cod. civ. (sui limiti del diritto di proprietà), dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c., nonché la motivazione perplessa ed apparente con violazione degli articoli 24, 42 e 111 della Costituzione. Si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza, dopo avere correttamente negato in base alla disciplina della L.R. Piemonte n. 2/2009 la possibilità di ottenere la costituzione coattiva per via giudiziale della servitù per le piste da sci esistenti sul terreno del Ga.Ro., essendo all’uopo necessaria una procedura espropriativa non perfezionatasi, abbia poi finito per attribuire ad atti di esercizio del potere conformativo, non assistiti dalle garanzie e dalle tutele del potere espropriativo, ed introduttivi di meri limiti all’esercizio delle facoltà dei proprietari dei fondi interessati, una sostanziale efficacia di attribuzione a terzi di diritti assimilabile a quella dell’espropriazione a favore di un’impresa privata avente scopo di lucro e non per un interesse pubblico, o di una collettività, senza preventiva comunicazione ed indennizzo a favore del proprietario privato dei diritti, prescindendo così dall’applicazione della disciplina legislativa nazionale e locale delle aree sciistiche.

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, come anticipato, sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.

Occorre partire dal principio che nei giudizi di occupazione o uso senza titolo volti al conseguimento del rilascio dei beni di proprietà, nei quali l’attore non è gravato dall’onere probatorio dell’azione di rivendica perché non è in contestazione la sua proprietà, e deve solo dimostrare la sussistenza del proprio titolo di acquisto della proprietà, l’oggetto del giudizio verte proprio sui titoli che il convenuto oppone in proprio favore (vedi in tal senso Cass. 10.12.2004 n. 23086).

Nella specie sono stati respinti già in primo grado, essendo stati negati perché non trascritti nei registri immobiliari e non costitutivi di diritti reali ed opponibili al Ga.Ro., i titoli convenzionali conclusi dalla LI. Spa col dante causa del Ga.Ro., sono state respinte le riconvenzionali della LI. Spa volte ad ottenere la sua titolarità di servitù di passaggio sui terreni del Ga.Ro. per usucapione, o per possesso ab immemorabile, ed anche la riconvenzionale subordinata intesa ad ottenere la costituzione coattiva della servitù su aree sciabili ai sensi dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, essendo stato correttamente rilevato che sia in base alla normativa statale (L. n. 363/2003), che in base alla normativa locale (art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009), la domanda di costituzione di una servitù su aree sciistiche va proposta necessariamente all’autorità amministrativa, essendo all’uopo prevista una procedura espropriativa, che assume connotazioni differenziate a seconda che si tratti di piste, o di impianti di risalita, e che comunque porta alla costituzione del diritto reale di un soggetto terzo rispetto al proprietario dell’area sciistica, o attraverso un vero e proprio provvedimento di esproprio, o attraverso un accordo di programma e quindi una cessione volontaria, ma non attraverso lo strumento della costituzione coattiva giudiziale della servitù.

La Corte d’Appello, tenendo conto che la LI. Spa aveva invocato a sua difesa contro la domanda di rilascio del Ga.Ro. un diritto di servitù sulle aree sciistiche, che è un diritto autodeterminato, pur avendo ritenuto non fondati i titoli oggetto delle riconvenzionali, avrebbe potuto riconoscere, restando nei limiti dei fatti allegati, la sussistenza in capo ad essa di un autonomo diritto reale parziario sui terreni del Ga.Ro. anche basato su un titolo autonomo rispetto a quelli invocati, e ciò ha fatto per quanto concerne la costituzione coattiva della servitù per gli impianti di risalita, che ha ritenuto di poter basare sul combinato disposto della L. n. 1110/1927, della L.n. 403 del 3.6.1907 (relativa al passaggio delle funicolari aeree, o linee telefoniche o funivie private), e della L.R. Piemonte n.74/1989, ma relativamente alle piste da sci, ha ritenuto di potere fare discendere il rigetto della domanda di rilascio dei terreni del proprietario, non da un diritto reale parziario facente capo alla LI. Spa per effetto di una procedura espropriativa, ma da un limite alle facoltà di uso del proprietario sotto il profilo dell’edificabilità e della realizzazione di manufatti che possano intralciare le piste da sci, discendente direttamente dal piano regolatore generale del Comune di Limone Piemonte del 2001 e dalla sua variante del 2015, dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Limone Piemonte, dai certificati di destinazione urbanistica dei terreni prodotti dallo stesso ricorrente, e dalla determinazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47/2013, che aveva individuato le aree sciabili nel territorio del Comune di Limone Piemonte ed equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Così facendo l’impugnata sentenza ha confuso la funzione del potere conformativo della Pubblica Amministrazione, che attraverso gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati ed i regolamenti comunali e le norme tecniche di attuazione stabilisce, nell’interesse generale, e non a favore di un’impresa privata operante a fini di lucro, i limiti di utilizzabilità delle varie aree del territorio incidendo solo sulle facoltà di uso dei diritti dei titolari delle proprietà ricadenti nell’ambito applicativo dello strumento urbanistico, con quella del potere espropriativo, che al contrario incide sulla titolarità stessa dei diritti di proprietà dei singoli, che possono essere sacrificati per motivi di interesse generale, e previo indennizzo, e che proprio per la sua rilevante e profonda incidenza sui diritti dei privati è oggetto, ex art. 42 comma 3 della Costituzione, di una specifica riserva di legge quanto all’individuazione delle fattispecie che ne legittimano l’esercizio.

Il limite legale imposto alle facoltà di uso di una proprietà immobiliare non può essere considerato sostitutivo dell’attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, poiché quando tale diritto non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un vero e proprio decreto di esproprio, o un accordo di cessione volontaria, e non può quindi giustificare il mancato rilascio dei terreni a favore del proprietario, che pur vedendo limitate le sue facoltà di uso dagli strumenti di programmazione urbanistica, dalle norme tecniche di attuazione del PRG e dall’inclusione dei terreni tra le aree sciabili, individuate nella specie dalla determinazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47/2013, valevole solo come dichiarazione di pubblica utilità implicita e come dichiarazione di indifferibilità ed urgenza in vista di una successiva espropriazione ex art. 14 della L.R. Piemonte n.2/2009, conserva comunque il dominio pieno sui terreni attraversati dalle piste.

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Alla luce dell’accoglimento del quarto e del quinto motivo devono ritenersi assorbiti per quanto concerne il rigetto della domanda di rilascio dei terreni adibiti a pista da sci avanzata dal Ga.Ro.:

a) il primo motivo di ricorso (pag. 61) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. è stata lamentata l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato in ordine alle domande riconvenzionali avanzate in prime cure dalla LI. Spa e non riproposte;

b) il sesto motivo di ricorso (pag. 87) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. sono state lamentate la violazione degli articoli 6 e seguenti della L.R. Piemonte n. 2/2009, degli articoli 832 e 2967 cod. civ., del TU delle espropriazioni, dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione;

c) il settimo motivo di ricorso (pag. 89) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. è stata lamentata l’omessa pronuncia ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, dell’art. 34 comma 6 del TUEL e l’assenza di motivazione;

d) l’ottavo motivo di ricorso (pag. 100) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 2) c.p.c. sono state lamentate l’omessa pronuncia su eccezione ed in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c. la violazione della L.R. Piemonte n. 2/2009 e dell’art. 34 comma 6 del TUEL e la motivazione apparente;

e) il nono motivo di ricorso (pag. 102) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. sono state lamentate l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’irrilevanza ed inammissibilità della CTU e dei documenti tardivamente prodotti e la motivazione apparente;

f) il decimo motivo di ricorso (pagina 103) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) e n. 3) c.p.c. sono state lamentate la violazione e falsa applicazione degli articoli 167, 180 e 183 commi 1 e 2 c.p.c.;

g) l’undicesimo motivo di ricorso (pagina 103) col quale in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed al vizio di motivazione si è lamentato che la presenza di vincoli del PRG e di autorizzazioni a favore della LI. Spa siano state tratte dalla CTU e non da documenti da quella prodotti.

Per la servitù degli impianti di risalita coattivamente costituita dal Tribunale di Cuneo, confermato dalla Corte d’Appello di Torino, a favore della LI. Spa, sui terreni del Ga.Ro., vanno invece esaminati congiuntamente il 12 motivo per la parte che non è relativa al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, già esaminata alla pagina 6 di questa sentenza, ed il 14 motivo di ricorso, che si riferiscono entrambi alla contestazione della normativa applicata, della sussistenza dei suoi presupposti applicativi e della motivazione, conformemente addotta dai giudici di merito, per giustificare la costituzione coattiva per via giudiziale della servitù relativa agli impianti di risalita insistenti sui terreni dei quali il Ga.Ro. ha richiesto il rilascio per occupazione senza titolo da parte della LI. Spa.

Col dodicesimo motivo di ricorso il Ga.Ro. ha lamentato, a parte la già esaminata violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L.R. Piemonte n.2/2009, della L. n. 1110/1027 del 23.6.1927, della L. n. 403 del 13.6.1907, del regolamento 25.8.1908 n. 829, della L.R. n.74/1989, degli articoli 112 e 132 c.p.c. per motivazione perplessa ed apparente, con violazione degli articoli 24, 42 e 111 della Costituzione. Si duole il ricorrente che, benché egli avesse specificamente censurato la sentenza di primo grado, perché dopo avere correttamente individuato il titolo eventualmente a lui opponibile nel completamento della procedura espropriativa prevista dall’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, mai intervenuto, aveva poi costituito coattivamente la servitù per gli impianti di risalita, applicando una normativa non utilizzabile per gli impianti sciistici (L. n. 1110/1027 del 23.6.1927, L. n. 403 del 13.6.1907, regolamento 25.8.1908 n. 829, L.R. n. 74/1989) e della quale difettavano comunque i presupposti applicativi (autorizzazione prefettizia per la gestione degli impianti di risalita richiesta dal regolamento 25.8.1908 n. 829, presentazione ed autorizzazione di ogni impianto funiviario ex art. 7 della L.R. Piemonte n. 74/1989 e dichiarazione di pubblica utilità da parte della Giunta Regionale del Piemonte per ogni singolo impianto), ben diversi da quelli richiesti dalla L.R. Piemonte n. 2/2009, peraltro non documentati dalla LI. Spa e tratti in modo approssimativo dalla CTU esplorativa effettuata, la Corte d’Appello abbia totalmente mancato di rispondere alle censure e di affrontare le critiche mosse, fornendo una motivazione meramente riproduttiva della sentenza di primo grado, con violazione del suo diritto di difesa.

Col quattordicesimo motivo di ricorso il Ga.Ro. lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., della L. n. 241/1990 sulla forma scritta vincolata degli atti amministrativi, della L. n. 403/1907, del regolamento 25.8.1908 n. 829 sulla necessità dell’autorizzazione prefettizia degli impianti di risalita, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed all’art. 132 c.p.c. la mancanza di motivazione e comunque la motivazione meramente apparente ed illogica in violazione del suo diritto di proprietà, tutelato dall’art.42 della Costituzione e degli articoli 111 e 24 della Costituzione.

Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata, non solo abbia applicato, per gli impianti di risalita, la normativa non applicabile sopra specificata, prescindendo dal verificare la sussistenza dei presupposti applicativi di tale normativa, ma abbia fornito una motivazione illogica e meramente apparente circa la sussistenza dei suddetti presupposti, con violazione del suo diritto alla prova, del suo diritto di difesa e ad un giusto processo, limitandosi genericamente ad indicare “E poiché nel caso in esame, come accertato dal CTU e confermato dai Piani regolatori del Comune di Limone Piemonte (ente investito del potere concessorio), risulta che parte convenuta abbia attualmente in esercizio, sulla base di concessione amministrativa” senza alcun riferimento specifico alle autorizzazioni ed alla concessione che sarebbero state rilasciate alla LI. Spa, documenti neppure presenti nell’indice della CTU espletata.

Il dodicesimo motivo per la parte che non si riferisce alla violazione dell’art. 112 c.p.c. ed il quattordicesimo motivo sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

Nell’esame di questi motivi occorre prendere le mosse dalla legislazione statale all’epoca vigente che ha dettato norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (L. 24.12.2003 n. 363), costituente la cornice nella quale va inserita la legislazione della Regione Piemonte (L.R. n.2/2009 e L.R. n. 74/1989).

In particolare l’art. 2 della L. n. 363/20023 (intitolato “Aree sciabili attrezzate”) per quanto qui interessa stabilisce che “1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta o lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni”.

Da tale legge quadro si desume che le aree sciabili ricomprendono sia le piste da sci, che gli impianti di risalita e di innevamento, e che l’individuazione delle aree sciabili è rimessa alle regioni, la cui individuazione è equiparata a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, evidentemente ai fini della successiva costituzione mediante espropriazione delle servitù allo scopo necessarie per l’attività sciistica, quando si tratti di proprietà private, come nella specie la proprietà del Ga.Ro., ciò nella logica della particolare estensione di tali aree e della mancanza dell’utilità di un vero e proprio fondo dominante, dato che delle piste e degli impianti si servono a scopo di lucro personale il gestore degli impianti, non necessariamente proprietario dei fondi interessati, e la collettività degli sciatori utenti per personale attività ricreativa, il che risulta incompatibile con l’applicazione della disciplina codicistica, o della legislazione speciale sulla costituzione coattiva delle servitù per via giudiziale.

In linea con tale legge quadro l’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009 oltre a riprendere all’art. 4 ed ulteriormente precisare all’art. 4 la nozione di aree sciabili, stabilisce che: 1. L’individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all’espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure. 2. L’istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all’amministrazione pubblica competente.

Limite legale uso non è diritto reale terzo

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4″.

La suddetta normativa regionale ha quindi confermato che la domanda di costituzione coattiva di servitù funzionali all’attività sciistica, occorrente in difetto di costituzione volontaria, va presentata all’amministrazione competente ai fini del conseguimento dell’espropriazione ed ha espressamente menzionato tra i soggetti legittimati ad attivare la relativa procedura amministrativa i gestori degli impianti.

La sentenza di primo grado, pedissequamente confermata dalla Corte d’Appello, senza alcuna effettiva motivazione sulle censure mosse dal Ga.Ro., ha ritenuto di valorizzare, allo scopo di ritenere consentita la costituzione coattiva per via giudiziale della servitù di impianto reclamata, in base a diversa normativa, dalla LI. Spa, l’art. 2 comma 2 della L.R. Piemonte n. 2/2009, secondo il quale “Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)”, ma poi anziché applicare l’art. 7 della L.R. Piemonte n. 74/1989, che non prevede la costituzione coattiva per via giudiziale della servitù, ha giustificato la propria statuizione sulla base dell’applicazione analogica della L. n. 1110/1927, che si riferisce alle funivie aeree, della L. n. 403 del 13.6.1907 e del regolamento 25.8.1908 n. 829 sulla necessità dell’autorizzazione prefettizia degli impianti di risalita, desumendo la sussistenza di quest’ultima dalle generiche affermazioni del CTU.

In realtà l’art. 7 della L.R. Piemonte n. 74/1989, intitolato “Pubblica utilità, espropri e servitù” stabilisce: 1. I soggetti pubblici e privati che intendono promuovere l’espropriazione di beni immobili o l’imposizione di servitù ad immobili per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge possono richiederne la dichiarazione di pubblica utilità qualora si tratti di: a) impianti funiviari di collegamento di centri abitati o di località in cui vi siano strutture ricettive, commerciali o impianti produttivi, sostitutivi o integrativi della viabilità ordinaria;

b) impianti funiviari di “arroccamento” nelle aree sciabili, funzionali all’utilizzo di altri impianti funiviari;

c) impianti funiviari di collegamento tra aree sciabili diverse, che migliorino la funzionalità complessiva del sistema sciistico;

d) impianti funiviari di particolare interesse funzionale rispetto agli obiettivi di utilizzo dell’area sciabile;

e) impianti e strutture strettamente necessarie all’esercizio degli impianti funiviari indicati ai punti precedenti.

2. Per la dichiarazione di pubblica utilità e per la determinazione dell’indennità’ da corrispondere ai proprietari di beni immobili, in relazione ai valori dei beni o al diminuito valore in conseguenza dell’imposizione e all’esercizio della servitù coattiva, si applicano le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia. 3. L’espropriazione di beni immobili deve limitarsi alle porzioni di beni sulle quali devono essere realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi precedenti. 4. La dichiarazione di pubblica utilità. È concessa dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri sopra indicati, disciplinando ove possibile ed opportuno l’uso plurimo del terreno, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9.

Il suddetto articolo 7 della L.R. Piemonte n. 74/1989, pertanto, ribadisce il principio, conforme alla legge quadro statale, che la costituzione delle servitù anche per gli impianti di risalita deve avvenire attraverso la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e tramite un provvedimento espropriativo, che può essere anche limitato alle porzioni dei terreni sulle quali debbono essere effettuati gli interventi edilizi relativi agli impianti, e fa espresso riferimento ai soggetti privati e pubblici che intendono promuovere l’espropriazione, senza attribuire alcuna automatica efficacia espropriativa alla dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’individuazione delle aree sciabili effettuata con propria determinazione dalla Giunta Regionale, né alla concessione rilasciata dal Comune competente al gestore dell’impianto di sci, che con essa è semplicemente abilitato, per esigenze di tutela della sicurezza pubblica, allo svolgimento dell’attività di gestione dell’impianto di risalita (vedi per l’attribuzione di un analogo significato meramente abilitativo alla concessione di impianti di risalita per la provincia autonoma di Bolzano, sia pure sulla base di diversa normativa locale Corte Costituzionale sentenza n.103/2020), ma non per questo ha la disponibilità delle porzioni di terreno privato sulle quali esso è ubicato, che deve procurarsi attraverso una cessione volontaria, o un provvedimento espropriativo.

Il rinvio che l’art. 7 comma 2 della L.R. Piemonte n. 74/1989 fa, solo per la dichiarazione di pubblica utilità e per la determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di beni immobili, in relazione al valore dei beni o al diminuito valore in conseguenza dell’imposizione e all’esercizio della servitù coattiva, alle procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia, peraltro seguito al comma 4 dall’attribuzione alla Giunta Regionale della competenza relativa alla dichiarazione di pubblica utilità, non può essere inteso, come avvenuto in primo ed in secondo grado, nel senso di rinviare alla L. n. 1110 del 23.6.1927, alla L. n. 403 del 13.6.1907 ed al regolamento 25.8.1908 n. 827 per consentire l’uso di una procedura giudiziale di costituzione coattiva della servitù di impianto, sia in rapporto al testo letterale del rinvio della normativa locale, limitato alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla determinazione del valore dell’indennizzo, che nel loro congiunto richiamo sono propri della sola procedura espropriativa e non di strumenti giudiziali di costituzione della servitù alternativi, sia in quanto l’interpretazione della legge regionale deve avvenire, nel dubbio, nel rispetto della legge quadro statale sopra richiamata, sia in quanto a fronte di una compiuta disciplina normativa regionale, specificamente destinata a regolare la costituzione di servitù per impianti di risalita per attività sciistiche tramite procedura espropriativa previa domanda del gestore all’autorità amministrativa competente, e quindi in assenza di un vuoto normativo, non si può impiegare l’analogia iuris individuando la disciplina vigente nelle vetuste norme sopra richiamate, relative alle diverse fattispecie del passaggio delle funicolari aeree, o linee teleferiche o funivie private, solo perché non espressamente abrogate, sia in quanto le servitù per impianti di risalita a scopo turistico-ricreativo nella Regione Piemonte sono espressamente qualificate come impianti funiviari in servizio pubblico, e non come funivie private, a meno che non siano riservate al proprietario, ai suoi congiunti, o ad ospiti occasionali qualora il servizio sia totalmente gratuito (vedi art. 2 comma 3 della L.R. Piemonte n. 2/2009).

L’accoglimento del 12 e 14 motivo, relativi al rigetto della domanda di rilascio dei terreni gravati da impianti di risalita del Ga.Ro. ed all’avvenuta costituzione coattiva della relativa servitù per via giudiziale fanno ritenere assorbiti:

a) il tredicesimo motivo di ricorso (pagina 113) col quale il Ga.Ro. ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 166, 167, 180, 345 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, della L. n. 1110/1927, della L. n. 403/1907, regolamento 25.8.1908 n. 827, della L.R. Piemonte n. 74/1989 e degli articoli 112 e 132 c.p.c. per motivazione perplessa o apparente con lesione del diritto di difesa ed al giusto processo;

b) il quindicesimo motivo di ricorso (pagina 116) col quale il Ga.Ro. ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. l’errata e falsa applicazione della L. n. 403/1927 e del RDL n.1302/1939 (impianti CONI);

c) il sedicesimo motivo di ricorso (pagina 116) col quale il Ga.Ro. ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l’omessa pronuncia, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la mera apparenza della motivazione con violazione dei diritti di difesa, per non avere la Corte d’Appello fornito adeguata risposta alle molteplici censure che con l’atto di appello erano state mosse all’espletata CTU;

d) il diciottesimo motivo di ricorso (pagina 135) col quale il Ga.Ro. ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento in violazione del suo diritto di difesa, per avere di fatto subito l’espropriazione dei suoi terreni al di fuori delle ipotesi di legge che la consentivano e poi la condanna alle spese in base ad una soccombenza non ravvisabile secondo le domande riconvenzionali effettivamente proposte dalla LI. Spa.

Il Giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità sulla base dell’esito finale della lite.

Limite legale uso non è diritto reale terzo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il quarto, quinto, il dodicesimo per quanto di ragione, ed il quattordicesimo motivo del ricorso, respinge il secondo, il terzo, il dodicesimo per quanto di ragione, ed il diciassettesimo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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