Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996.

La massima estrapolata:

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato.

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996

Data udienza 10 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14182/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente – principale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 304/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 164/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 31.3.2017 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Isernia, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, l’1.6.2010 a (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) s.r.l. con mansioni di responsabile di produzione/fabbricazione.
2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto dimostrati la crisi aziendale concernente sia lo stabilimento di (OMISSIS), della societa’ (OMISSIS) s.r.l. – datrice di lavoro, sia di quello di (OMISSIS) della (OMISSIS) s.p.a. (societa’ appartenente al medesimo gruppo) presso cui l’ (OMISSIS) era stato distaccato, nonche’ la riduzione di personale, la riorganizzazione della societa’ datrice di lavoro con l’introduzione della nuova figura di responsabile operativo del gruppo societario nella persona di (OMISSIS), dipendente della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
3. (OMISSIS) ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso nonche’ ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria del 12.9.2018 la Sezione VI di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Lavoro. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa pronuncia sulla domanda di violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, soprasseduto di deliberare sulla richiesta di accertamento della illegittimita’ del distacco di (OMISSIS), dipendente della societa’ (OMISSIS) s.p.a. facente parte del medesimo gruppo societario, presso lo stabilimento di (OMISSIS) di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l.
2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3, L. n. 223 del 1991, articolo 5, articoli 1175, 1375 e 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’ (OMISSIS) vantava un’anzianita’ di servizio e carichi di famiglia maggiori del dipendente (OMISSIS) e che, pertanto, erano stato dedotti i criteri di scelta e, comunque, i criteri di buona fede e correttezza, considerato altresi’ che il ricorso introduttivo del giudizio deduceva che l’ (OMISSIS) poteva anche essere utilizzato in mansioni inferiori.
3. Con i quattro motivi di ricorso incidentale (espressamente indicati come condizionati all’accoglimento del ricorso principale), si denuncia violazione degli articoli 345, 437, 414, 416, 420 e 434 c.p.c., L. n. 604 del 1966, articolo 6, articoli 1324, 1325, 1350, 2724, 2725 e 2704 c.c., nonche’ omessa pronuncia e vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) con riguardo ai profili di inammissibilita’, per decadenza, dell’impugnativa di licenziamento proposta dall’ (OMISSIS), avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto che la lettera della societa’ dell’1.6.2010 irrogasse il licenziamento (e non meramente un periodo di CIGS) e che il lavoratore avesse dedotto tempestivamente nonche’ provato di aver impugnato la suddetta lettera con missiva del 9.6.2010. La Corte, inoltre, non si e’ avveduta del passaggio in giudicato del punto della sentenza del Tribunale di Isernia ove si affermava che il lavoratore non risultava aver impugnato la lettera del 12.8.2010 con la quale la societa’ aveva comunicato il licenziamento al lavoratore in considerazione dello spirare del termine della CIGS.
4. Il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
La doglianza relativa alla illegittimita’ del distacco del dipendente (della diversa societa’ (OMISSIS) s.p.a.) (OMISSIS) appare nuova, non essendo stata la questione specificamente trattata nella decisione impugnata che si occupa, invece, delle diverse questioni inerenti la crisi aziendale della societa’ ( (OMISSIS) s.r.l.) datrice di lavoro dell’ (OMISSIS), della riorganizzazione delle due societa’ del gruppo, del distacco dell’ (OMISSIS) presso la (OMISSIS) s.p.a. Lo stralcio del ricorso introduttivo del giudizio proposto dal ricorrente conferma tale assunto, emergendo, invero, la (mera) contestazione della violazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro ( (OMISSIS) s.r.l.) dell’ (OMISSIS), ne’, d’altra parte, risultando essere stata richiesta la chiamata in giudizio dei soggetti interessati (il dipendente (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a.).
5. Il secondo motivo e’ infondato.
Preliminarmente, questa Corte ha affermato la non automatica applicabilita’ dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991, per i licenziamenti collettivi a licenziamenti individuali plurimi (vedi in motivazione, Cass. n. 18780 del 2015; Cass. n. 22672 del 2018), che possono invece soccorrere nelle ipotesi in cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente omogeneo e fungibile (requisito che non risulta oggetto di censura).
Ne’ risultano applicabili i criteri di buona fede e correttezza a dipendenti appartenenti a datori di lavoro diversi, societa’ giuridicamente distinte seppur appartenenti al medesimo gruppo societario, quali la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a..
Questa Corte ha affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilita’ di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non e’ sufficiente ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato (Cass. n 5403 del 2010).
Piu’ recentemente, questa Corte – seppur esaminando l’apparato sanzionatorio dettato dall’articolo 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla L. n. 92 del 2012 – ha precisato che i presupposti di legittimita’ del recesso per giustificato motivo oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 3, sono sia le ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilita’ di ricollocare altrove il lavoratore, cd. “repechage” (Cass. n. 10435 del 2018), e che, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repechage” (gravando la prova della impossibilita’ di ricollocamento sul datore di lavoro), una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilita’, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio (Cass. n. 12794 del 2018).
Inoltre, va sottolineato che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da societa’ del medesimo gruppo non e’ di per se’ solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 17368 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11166 del 2018).
La sentenza impugnata ha correttamente proceduto all’accertamento relativo alle ragioni organizzative-produttive che hanno determinato il licenziamento dell’ (OMISSIS), rilevando di aver conseguito la prova della crisi aziendale della societa’ (distaccante) datrice di lavoro dell’ (OMISSIS), della conseguente riduzione del personale, della soppressione del ruolo di Responsabile di fabbricazione/produzione e dell’introduzione della nuova figura di Responsabile operativo del gruppo societario la cui nomina era appannaggio di altra societa’ del gruppo ( (OMISSIS) s.p.a.), gruppo societario che non e’ stato configurato come centro unico di imputazione di interessi.
La doglianza relativa alla mancata prova di offerta, all’ (OMISSIS), di altre mansioni “anche inferiori” compatibili con la professionalita’ acquisita appare nuova e, percio’, inammissibile, non essendo stata la questione trattata nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente la sussistenza della ragione produttiva del licenziamento ossia la crisi aziendale della societa’ (OMISSIS) e la conseguente riduzione del personale), ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della sua devoluzione al Giudice del gravame. La censura presenta, inoltre, ulteriori profili di inammissibilita’ quanto alla genericita’ della deduzione ed alla modalita’ di articolazione (non essendo stata proposta quale omessa pronuncia – ex articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – riguardo ad una delle domande avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio).
Infine, in ordine al distacco dell’ (OMISSIS) presso la societa’ del gruppo (OMISSIS) s.p.a. (che, va evidenziato, non risulta oggetto di censura), va richiamato l’orientamento di questa Corte in base al quale e’ da ritenere che, pur nel contesto di una distinta soggettivita’ giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalita’ del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione (Cass. n. 8068 del 2016).
6. Il ricorso incidentale e’ assorbito, essendo stato espressamente formulato come condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
7. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale e’ assorbito.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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