Valore della causa la somma in concreto attribuita con la sentenza

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5798.

La massima estrapolata:

Ai fini della liquidazione delle spese di lite il valore della causa non è quello della domanda giudiziale originaria (disputatum) bensi’ la somma in concreto attribuita con la sentenza

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5798

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8037/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
e contro
PROVINCIA DI BERGAMO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale notarile;
– resistente –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domicillata ex lege in ROMA, presso La CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), PROVINCIA DI BERGAMO (OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 268/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/20-8 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/3/2015 la Corte d’Appello di Brescia, rigettati quelli in via incidentale proposti dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e dal sig. (OMISSIS) nonche’ quello del pari incidentale separatamente proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. in accoglimento del gravame in via principale interposto dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Bergamo 27/2/2009, ha rideterminato in aumento la somma in favore di questi ultimi liquidata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lavori dalla Provincia di Bergamo appaltati alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. “per la realizzazione della variante stradale agli abitati di (OMISSIS), che… avevano compromesso la stabilita’ e l’abitabilita’ del loro immobile”, posta a carico del’a societa’ (OMISSIS) s.p.a. nonche’ del (OMISSIS), quali – rispettivamente – progettista e direttore dei lavori. Con condanna delle chiamate compagnie assicuratrici societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s p.a. a manlevare questi ultimi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), che spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
La Provincia di Bergamo, pur non essendosi costituita con controricorso, ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilita’ della memoria ex articolo 378 c.p.c., della Provincia di Bergamo.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, nel giudizio di cassazione e’ inammissibile il Cepcsito di memorie ex articolo 378 c.p.c., prima dell’udienza di discussione, da pane dell’intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell’articolo 370 c.p.c., comma 1, e non abbia concretamente partecipato alla discussione orafe, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attivita’ processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta (v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, conformemente, Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022. E gia’ Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114).
In altri termini, nel giudizio di cassazione e’ irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimita’ dell’udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perche’, in assenza di controricorso, la parte intimata non puo’ presentare memorie (v. Cass., 15/11/2017, n. 27140).
Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex articolo 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicche’ in mancanza come nella specie di controricorso notificato nei termini di legge l’intimato non e’ legittimato al deposito di memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c., ancorche’ munito di regolare procura speciale ad litem (cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422), atteso che in tal caso e’ suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorche’ tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato articolo 380 bis 1 c.p.c. (cfr. Cass., 20/10/2017, n. 24835).
Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per la pronunzia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo denunziano “nullita’ della sentenza” per “irriducibile contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che sia stata erroneamente rigettata nei due gradi di merito la loro domanda di “indennizzo per il mancato godimento degli immobili dal periodo successivo al 31.03.2002 fino all’emissione della pronuncia di primo grado e, successivamente, fino alla pronuncia della sentenza d’appello”.
Lamentano che “sin dall’inizio dei lavori di costruzione della galleria (OMISSIS) sono subito sorte problematicita’ di stabilita’ del pendio, posto sopra l’imbocco della galleria e posizionato proprio al di sotto dell’immobile dei sigg.ri (OMISSIS) e, di conseguenza, relativamente all’abitabilita’ e alla agibilita’ dell’immobile stesso, tali da non consentire ai sigg.ri (OMISSIS) di continuare ad abitarvi”.
Si dolgono che la corte di merito abbia “omesso l’esame circa gli accertamenti e le prescrizioni/conclusioni, contenute negli atti processuali, dei CTU (sia in seno all’ATP ma anche e soprattutto in seno alla CTU – doc. n. 4 all. A e B) che subordinano la stabilita’ e abitabilita’/agibilita’ dell’immobile dei ricorrenti ad ulteriori circostanze, rispetto alla sola (impropriamente) considerata, dal giudice di prime cure e poi intermini analoghi dal giudice di secondo grado (ossia il solo il posizionamento del bombolone di gas): tali circostanze, se debitamente e correttamente esaminate, avrebbero comportato un esito diverso della controversa, riconoscendo il maggior indennizzo ai ricorrenti per il mancato godimento degli immobili”.
Il ricorso e’ inammissibile.
I ricorrenti in realta’ deducono doglianze d vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorieta’ e l’illogicita’ della motivazione, nonche’ l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, va sottolineato come al di la’ della formale intestazione dei motivi i ricorrenti prospettino una rivalutazione in particolare della C.Testo Unico e della A.P.T., le relative deduzioni risolvendosi invero nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di L na lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 13/4/2006, n. 8932), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le – esultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Per altro verso, va posto n rilievo come per tale via i ricorrenti in realta’ sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr, Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Attese le ragioni della decisione va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti in via principale e la Provincia di Bergamo.
Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, hanno avendo i medesimi svolto attivita’ difensiva.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “falsa applicazione” del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese di lite sulla base di erroneo scaglione di valore.
Il motivo e’ fondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, diversamente che per le spese e le spettanze procuratorie (le quali sono stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce sicche’ la relativa liquidazione non puo’ avvenire che con riferimento alla parcella, all’esito del riscontro della ricorrenza effettiva delle prestazioni e della rispondenza di queste agli importi tariffari cosi’ da non lasciare margine di discrezionalita’) per gli onorari, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni in rapporto alla natura e al valore della causa (con alcuni correttivi), entro tali limiti il giudice puo’ procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso (v. Cass., 28/11/1978, n. 5610), nell’ambito dello scaglione correttamente individuato in ragione del valore della causa.
Orbene, come lamentato dalla ricorrente in via incidentale emerge dall’impugnata sentenza che ne la specie, dopo avere correttamente assunto ai fini della liquidazione delle spese di lite come valore della causa non gia’ quello della domanda giudiziale originaria (disputatum) bensi’ la somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903), a tal fine la corte di merito ha individuato “nello scaglione da Euro 26.000,00 sino ad Euro 52.000,00 quello idoneo alla liquidazione delle spese” di lite, per poi in effetti liquidare importi corrispondenti ai “valori medi della fascia 5.200 – 26.000,00”.
Dell’impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procedera’ a relativo nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’, limitatamente al ricorso accolto, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.); dichiara inammissibili il ricorso principale e gli atti della Provincia di Bergamo, compensando tra tali parti le spese del giudizio di cassazione. Cassa in relazione al ricorso incidentale accolto l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese dei giudizi di appello e di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

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