Cassazione 12

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 18 aprile 2016, n. 15930

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3/4/2014 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 12/7/2013, riconosceva agli imputati P., M. e S. (già condannati in primo grado per reati di rapina aggravata consumata e tentata, lesioni volontarie e porto d’armi, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riducendo le relative pene, assolveva M.D. dal reato di rapina a lui ascritto sub C).

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati P. e M. i quali a mezzo dei rispettivi difensori eccepiscono la violazione di legge e l’erronea od omessa motivazione con riferimento: 1) alla ritenuta responsabilità del M. e del P. per il delitto di lesioni di cui al capo B) ascrivibile al solo coimputato S.; 2) al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;

3) ai criteri utilizzati per la determinazione della pena ed il solo M.: 4) alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.

La sentenza impugnata inoltre regge al vaglio di legittimità, non palesandosi violazione di legge assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.

In particolare la Corte territoriale sottolinea, con riferimento alla ritenuta (cor) responsabilità dei ricorrenti per il delitto di lesioni volontarie, cagionato materialmente dal S. a T.C. (capo b), che tale condotta lesiva fu posta in essere nel corso della rapina programmata, per cui, costituendo prevedibile sviluppo della stessa, i correi ne rispondevano a tiolo di concorso. Sul punto questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui il concorrente nel delitto di rapina aggravato dall’uso delle armi risponde, a titolo di concorso pieno e non anomalo, del delitto di lesioni, materialmente commesso dal correo armato, dovendosi ritenere prevedibile detto evento lesivo, quale ordinario possibile sviluppo della condotta criminosa qualificata dall’uso delle armi (Sez. 2, 49486 del 14.11.2014 rv. 261003; Sez. 2 20885 del 13/5/2009, rv. 244808).

Quanto al giudizio di equivalenza (e non di prevalenza), delle circostanze attenuanti generiche, censurato dai ricorrenti, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio intende uniformarsi, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/9/2013 rv. 258874; Sez. 2, n. 4419/1985 rv. 169092; Sez. 1, n. 758/1993, rv. 166224). Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato per entrambi i ricorrenti, l’obiettiva gravità dei fatti e per il P., nello specifico, la loro reiterazione in un ristretto arco temporale, con inusitata protervia; ha altresì valorizzato le modalità e circostanze del fatto e le personalità degli imputati, per ridurre la pena rispetto al primo grado, mentre non si è pronunciata sul beneficio della sospensione condizionale della pena, invocato dal M., tra l’altro soggetto infraventunenne.

Su questo punto M.D. ha proposto uno specifico motivo di censura ritenendo la motivazione erronea per violazione dell’art. 163 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) e contraddittoria (art. 606 c.p.p., lett. e)).

Ritiene il Collegio che anche tale motivo di ricorso sia infondato non avendo il ricorrente sollecitato l’applicazione di tale beneficio, nè con l’atto di appello, nè nella discussione finale del giudizio di appello. E’ pur vero che il giudice d’appello è titolare del potere di applicare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 597 c.p.p., comma 5, ma si tratta di potere eccezionale e discrezionale rispetto ai generale principio devolutivo di cui all’art. 597 c.p.p., comma 1, per cui la parte che ha un autonomo potere di chiedere l’applicazione del beneficio, non è legittimata ad impugnare la sentenza d’appello a motivo del mancato esercizio di tale potere, se non abbia formulato, nei motivi di appello la corrispondente richiesta; nè può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. E), l’omessa motivazione circa il mancato esercizio ex officio, di tale potere, non avendo la difesa formulato esplicita richiesta nel corso della discussione finale e non potendo tale richiesta considerarsi compresa nella domanda di assoluzione (Sez. 6 28/2/2005 n. 7544, Bassi e altri; Sez. 4, 43113/2012, rv. 253641; Sez. 5 41126/2001, rv. 220254). Infatti l’obbligo di motivazione del giudice d’appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile d’ufficio – come nel caso di specie anche a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione dovendo la parte manifestare un interesse concreto all’applicazione del beneficio.

Peraltro perchè sussista l’obbligo di motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento delle richiesta stessa.

Per tutte le considerazioni sopra esposte i ricorsi vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *