Le Sezioni Unite della Cassazione hanno il potere di prendere decisioni dotate di efficacia esterna

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 6 giugno 2019, n. 15384.

La massima estrapolata:

Le Sezioni Unite della Cassazione, quale organo regolatore della giurisdizione, hanno il potere di prendere decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) che producono effetti nei successivi giudizi in cui vi sia identità di parti, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, pur distinguendosi per il “petitum” formale.

Ordinanza 6 giugno 2019, n. 15384

Data udienza 9 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10695-2018 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSORZIO PERMANENTE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA STRADA VICINALE (OMISSIS), SOGGETTA A SERVITU’ DI PUBBLICO TRANSITO, COMUNE DI CORRIDONIA;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3919/2015 del TRIBUNALE di MACERATA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2019 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di
Cassazioni dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Macerata e’ giudice competente alla trattazione dei procedimenti in epigrafe indicati.

FATTI DI CAUSA

La societa’ agricola (OMISSIS), con separati atti di citazione mediante i quali aveva impugnato – dinanzi al Tribunale di Macerata – varie delibere del Consorzio permanente per la sistemazione e manutenzione ordinarie e straordinarie della strada vicinale “(OMISSIS)” (i cui giudizi venivano riuniti in quello rubricato al n. R.G. 3919/2015, rimanendo, tuttavia, autonomo quello iscritto al n. R.G. 2566/2017), lamentava la violazione delle norme statutarie concernenti la nomina del presidente e la convocazione, gestione e verbalizzazione delle assemblee all’esito delle quali erano stati adottati i provvedimenti poi impugnati in sede giudiziale.
Il Consorzio convenuto, costituendosi in giudizio (salvo che nel procedimento recante il n. R.G. 2566/2017 in ordine al quale non erano ancora scaduti i termine per la costituzione), eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, sul presupposto che trattavasi di Consorzio costituito ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 e della L. n. 126 del 1958, da cio’ desumendone la natura pubblicistica dello stesso.
A tale eccezione aderiva anche il convenuto Comune di Corridonia, costituitosi nell’ambito del procedimento pendente dinanzi al suddetto Tribunale iscritto al n. R.G. 1362/2016.
A causa della proposizione di quest’ultima eccezione ed in pendenza dei giudizi riuniti tutti a quello di cui al n. R.G. n. 3919/2017, la societa’ (OMISSIS) ha ritualmente proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ragione:
– della corretta applicazione, ai fini della riconducibilita’ della controversia alla giurisdizione generale del giudice ordinario, dell’articolo 102 Cost., in virtu’ della soggettivita’ giuridica di natura privata propria del Consorzio convenuto e per effetto del concreto “petitum sostanziale” fatto valere in giudizio;
– dell’applicazione del principio di sussidiarieta’ di cui all’articolo 118 Cost. per accertare la irrilevanza – al fine dell’attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo – della mera qualificazione di uso pubblico della strada privata vicinale oggetto di manutenzione;
– del contenuto delle prospettate domande tese a tutelare diritti soggettivi di essa ricorrente, siccome proposte attraverso l’impugnazione di delibere consortili non involgente la contestazione dell’esercizio di alcun potere autoritativo o discrezionale di natura pubblica da parte della P.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il collegio che, in via preliminare, come evidenziato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, deve rilevarsi come la circostanza della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di tre giudizi di merito tra loro riuniti senza che l’istanza ex articolo 41 c.p.c. risulti rivolta anche al connesso giudizio iscritto al n. R.G. 2566/2017, siccome per esso non erano ancora trascorsi i termini di costituzione, non e’ di ostacolo all’ammissibilita’ del regolamento cosi’ come proposto (cfr., da un punto di vista inferenziale, Cass. SU n. 2521/2002, n. 1511/2003 e, da ultimo, n. 18977/2017).
A tal proposito puo’, infatti, trovare applicazione il principio (affermato recentemente da queste Sezioni unite con la sentenza n. 26595 del 2018) secondo il quale “le decisioni sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia pan processuale) – producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l’identita’ di “personae”, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del “petitum” formale” (negli stessi termini v., gia’ in precedenza, Cass. n. 13768/2005 e Cass. n. 30200/2017).
Pertanto, poiche’ il formulato regolamento preventivo risulta riferito alla questione di giurisdizione involta nei processi gia’ riuniti ma che e’ comune anche a quello – intercorrente tra gli stessi soggetti e riguardante il medesimo oggetto – non ancora formalmente riunito (per una ragione solo di tempistica processuale avuto riguardo alla non ancora verificatasi consumazione dei termini per la costituzione), in ordine al quale, percio’, la pronuncia sulla giurisdizione riverberera’ comunque i suoi effetti, e’ indiscutibile che il rimedio impugnatorio in esame sia ammissibile.
2. Cio’ premesso, ritiene il collegio che, nel caso di specie, deve essere dichiarata – cosi’ come prospettato con il formulato regolamento preventivo – la giurisdizione del giudice ordinario in base al principio del “petitum sostanziale” in correlazione alla “causa petendi”, avuto riguardo alla oggettiva natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio che si e’ inteso tutelare giuridicamente da individuarsi con riferimento ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi costituiscono estrinsecazione.
Infatti, ancorche’ i consorzi per la gestione delle strade vicinali assumano la natura di enti pubblici esclusivamente nell’ipotesi in cui siano costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali soggette ad uso pubblico, configurandosi altrimenti come soggetti privati, non tenuti al rispetto delle norme di contabilita’ pubblica (cfr. Cass. SU n. 1642/1980 e, da ultimo, Cass. SU n. 21593/2014), appare indubbio che, nella concreta fattispecie di cui trattasi, con le domande avanzate dalla societa’ (OMISSIS) nei giudizi introdotti dinanzi al Tribunale di Macerata (concernenti l’impugnativa di delibere consortili per ottenerne l’annullamento) non e’ stato contestato l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo di natura pubblicistica. Diversamente e’ stata dedotta l’illegittimita’ derivata di tutte le delibere consortili oggetto di impugnativa conseguente all’invalidita’ della precedente Delib. consortile adottata il 16 maggio 2015, avente ad oggetto l’irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio e la modifica dell’atto costitutivo dello stesso, da cio’ volendosi far derivare la conseguente illegittimita’ ed irritualita’ delle convocazioni e della composizione del consorzio con riferimento all’adozione delle successive delibere assembleari consortili.
Questa conclusione trova, peraltro, un puntuale riscontro in un precedente specifico di queste Sezioni unite (dal quale non si ha motivo di discostarsi), alla stregua del quale “la domanda, che sia proposta dall’utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del Decreto Legge 1 settembre 1918, n. 1446 e della L. 12 febbraio 1958, n. 126, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, e che sia rivolta ad insorgere contro l’imposizione di contributi per opere non comprese fra i suddetti compiti, ne’ ad essi connesse (nella specie, opere di urbanizzazione a fini di lottizzazione), nonche’ a far valere l’illegittimita’ ed inefficacia delle deliberazioni in proposito adottate, esula dalla mera denuncia dell’irregolare esercizio del potere impositivo del consorzio e si traduce nella negazione “in radice” del potere stesso, considerato che tale ultima situazione e’ ravvisabile non solo quando l’amministrazione si arroghi un potere non previsto dalla legge, ma anche quando utilizzi un potere conferito dalla legge in casi nemmeno astrattamente inquadrabili fra quelli da essa contemplati. Ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto degli indicati provvedimenti, spetta alla cognizione del giudice ordinario” (v. Cass. SU n. 2713 del 1987; si veda per opportuni riferimenti anche Cass. SU n. 1206/1988).
Questo principio si attaglia in toto al caso di specie nel quale l’attuale societa’ ricorrente ha propriamente inteso contestare in radice, negli incardinati giudizi di merito, il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell’irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio e della modifica dell’atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta Delib. assembleare (anch’essa impugnata separatamente), ragion per cui la situazione soggettiva che la societa’ (OMISSIS) ha voluto tutelare con le formulate domande e’ riconducibile propriamente a quella del diritto soggettivo, con conseguente attribuzione delle inerenti controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. In definitiva, a risoluzione del proposto regolamento preventivo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente rimessione delle parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Macerata, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio instaurato ai sensi dell’articolo 41 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti, nel termine di legge, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, dinanzi al Tribunale civile di Macerata.
Riferim

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