Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 1 aprile 2016, n. 6403

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 6

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8650-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 511/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), il quale si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata la seguente relazione.

“1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare, in accoglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di lire 911.300.000, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati, a seguito di sinistro stradale, verificatosi in data 7 novembre 1993, causato dal conducente assicurato (OMISSIS), morto nell’incidente.

La domanda si fondava sulla mancata operativita’ della garanzia assicurativa, poiche’ il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la societa’ attrice, un’autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa.

I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall’attore e, nel merito, chiesero il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condanno’ i convenuti a rimborsare alla (OMISSIS) s.p.a. la complessiva somma di Euro 449.335,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonche’ alla refusione delle spese di lite.

2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano hanno proposto appello i convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1 febbraio 2013, ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda della societa’ di assicurazione, condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza di appello ricorre la (OMISSIS) s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo.

Resistono la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con un unico controricorso.

4. Osserva il Relatore che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 125, comma 2, nonche’ dell’articolo 116 C.d.S., comma 5, nel testo vigente all’epoca dei fatti, in relazione alla L. n. 990 del 1969, articolo 18, all’articolo 1362 cod. civ. ed all’articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione.

5.1 Il motivo non e’ fondato.

Ha ritenuto la Corte d’appello che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente, cosi’ considerando perfezionata la corrispondente condizione ostativa alla copertura assicurativa, di cui all’articolo 2 delle condizioni generali del contratto.

La Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida seppur speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti.

L’assunto fondamentale della societa’ ricorrente, invece, e’ che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente – nella specie, come si e’ detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro – sia equiparabile ad una sorta di guida senza patente.

5.2. Si rileva, intanto, che la sentenza impugnata nulla ha detto circa l’effettiva dimostrazione del fatto che la vettura in questione fosse priva dei supporti richiesti, ne’ il ricorso censura la mancata ammissione delle prove sul punto.

Cio’ premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilita’ civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e’ idonea ad escludere l’operativita’ della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita’ e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne derivi che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita’ od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceita’ alla guida (sentenza 25 matto 2010, n. 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190).

E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente e’ indirettamente confermato anche dall’articolo 125 C.d.S., comma 4, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa.

Non e’ ravvisabile, percio’, alcuna delle prospettate violazioni di legge.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

La clausola contrattuale richiamata dalla societa’ ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura “l’assicurazione non e’ operante se il conducente non e’ abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”. Cio’ comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente – cioe’ l’essersi posto (OMISSIS) alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio – non puo’ in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l’essersi posto alla guida senza lenti, avendone l’obbligo). D’altronde l’abilitazione alla guida e’ una valutazione astratta di idoneita’ che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla societa’ di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (articolo 1370 cod. civ.).

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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