consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 12 aprile 2016, n. 1423

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2010, proposto da:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

contro

Mo. El Ha.;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE: SEZIONE I n. 00391/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Ti. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza n. 391/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia che ha accolto il ricorso del signor El Ha. Mo., per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 12.2.2009 dal Questore di Pordenone motivato dalla esistenza di una condanna ostativa ai sensi di legge per rapina e lesioni personali ai sensi dell’art. 444 ad anni 1 e 10 mesi di reclusione oltre 400 euro di multa rapina, lesioni personali e porto d’armi.

2. – La sentenza del TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto insufficientemente motivato. L’Amministrazione non ha in particolare considerato che si trattava di sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p.; con la conseguenza che, al momento dell’emanazione del diniego opposto, per effetto dell’art. 445 c.p.p., il reato doveva ritenersi estinto. Il TAR aderisce alla tesi (affermata dal Consiglio di Stato con la, sentenza n. 3902/08) che equipara gli effetti della riabilitazione a quelli dell’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. e per la quale, una volta che il reato è estinto vien meno l’obbligatorietà del diniego del permesso di soggiorno e si riespande il potere discrezionale della P.A. di valutare la richiesta alla luce delle sopravvenienze di fatto, quali la episodicità della illecita condotta che ha portato alla condanna, la continuità del rapporto di lavoro, l’inserimento sociale dal momento che l’interessato non ha successivamente commesso alcun reato.

3. – L’Amministrazione appellante osserva che il provvedimento impugnato è atto dovuto, vincolato e legittimo, in quanto l’estinzione del reato non incide sul possesso di requisiti soggettivi quali quelli richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3902/2008 fa riferimento a fatti penali occorsi prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002. La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato la costituzionalità delle norme che prevedono che le condanne per determinati reati siano ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, senza alcuna ulteriore valutazione di pericolosità sociale. La difesa erariale ritiene pertanto la sentenza erronea in quanto non si ravvisa alcuna carenza di motivazione e di istruttoria nel provvedimento appellato.

4. – La parte appellata non si è costituita nel giudizio di appello.

5. – Il Consiglio di Stato, VI Sezione, ha respinto con la ordinanza n. 3771 del 30 luglio 2010 la istanza dell’Amministrazione per la sospensione degli effetti della sentenza appellata sulla scorta del rilievo da ascrivere all’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p..

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 10 dicembre 2015

7. – L’appello dell’Amministrazione è infondato.

7.1. – Il Collegio fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale fatto proprio da questa Sezione, ma formatosi in precedenza presso la VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr., fra le altre le sentenze n. 1990/2008, n. 5048/2008 e n. 1308/2011; e anche l’ordinanza cautelare n. 5134/2010), che, più in generale, ha dato rilevanza, unitamente alla riabilitazione, al fatto che fra la condanna penale considerata ostativa e il diniego del rilascio o del rinnovo vi sia stato un non breve intervallo di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell’interessato. In tal caso, ha osservato tale giurisprudenza, viene meno l’automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell’Amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell’interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa (dopo quelle già ricordate della VI sezione si vedano le sentenze della III Sezione, 7 dicembre 2011, n. 5453; 16 febbraio 2013, n. 948; 24 settembre 2013, n. 4685; 23 ottobre 2014, n. 5220; 05 maggio 2015, n. 2253; 26 giugno 2015, n. 3209.

7.2. – Deve precisarsi che lo stesso orientamento giurisprudenziale attribuisce alla estinzione del reato una rilevanza equivalente a quella attribuita alla riabilitazione. Infatti alla riabilitazione può equipararsi l’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento”, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall’art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2543/2009 e n. 3902/2008 – che richiamano Cass. pen., IV, n. 534/1999 – con riferimento alla regolarizzazione prevista dall’art. 1, del d.l. 195/2002, conv. nella legge 222/2002, disposizione che, dopo aver affermato la portata ostativa di alcune condanne, faceva espressamente salvi gli effetti della riabilitazione).

7.3. – Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione deve pertanto ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno opposto ad un cittadino extracomunitario per una condanna penale risalente nel tempo, senza aver valutato l’intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna.

7.4. – I principi statuiti dalla consolidata giurisprudenza sopra riportata si attagliano perfettamente al caso in esame non avendo allegato l’Amministrazione appellante elementi di fatto o diritto che possano far venire meno tale piena corrispondenza. Nel provvedimento non si riscontra una valutazione motivata della personalità dell’interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa. Lo stesso appello dell’Amministrazione sostiene che non vi è alcuna necessità di dimostrare la pericolosità sociale per il diniego del permesso di soggiorno. Al contrario, la normativa e una vastissima giurisprudenza (inclusa quella qui richiamata con specifico riferimento a casi simili a quello in esame) ne prevedono la necessità in numerosi casi anche in presenza di condanne considerate ostative dall’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.

8. – In base alle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione deve essere respinto e la sentenza del TAR pienamente confermata nelle sue motivazioni anche sulla base della successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato.

9. – Non si dispone per le spese per il presente grado del giudizio non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello.

Nulla per le spese per il grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo – Presidente

Dante D’Alessio – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri – Consigliere

Depositata in Segreteria il 12 aprile 2016

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