Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 aprile 2016, n. 15097

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 20-04-2015 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza con la quale il gip presso il tribunale di Novara ha convalidato il decreto del questore con il quale e’ stato disposto nei confronti del ricorrente l’obbligo di presentazione presso la questura di Torino quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di Volley ai “ASD Volley Chiari 76” e quindici minuti prima di ogni incontro della squadra di calcio del Torino.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza nonche’ inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)).
Assume che il provvedimento del questore convalidato era stato illegittimamente reiterato e riemesso sugli stessi presupposti di altro e precedente provvedimento del questore di Novara di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione presso la questura di Torino, provvedimento che non era stato convalidato dal gip, perche’ trasmesso tardivamente, osservando che, siccome la mancata convalida non ha inciso sull’efficacia del primo Daspo, il secondo provvedimento risulterebbe “ultroneo e non necessario” cosicche’ sarebbe illegittima la procedura che, attraverso la reiterazione del provvedimento non convalidato, consentirebbe all’autorita’ di polizia di applicare la prescrizione dell’obbligo di presentazione superando il vaglio dell’autorita’ giudiziaria atteso che la prescrizione dell’obbligo di presentazione e’ da considerarsi valida ed efficace ex nunc anche in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. La questione circa la reiterazione del provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione alla P.G. non convalidato dall’autorita’ giudiziaria per vizi formali, quali la ritardata trasmissione del provvedimento nei termini perentori per la convalida o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del relativo provvedimento, sono stati risolti dalla giurisprudenza di legittimita’ nel senso che il provvedimento precautelare puo’ essere reiterato e successivamente convalidato, atteso che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6 o altra disposizione di legge non ne impediscono la riproposizione (Sez. 3, n. 27309 del 14/03/2012, Rodio, Rv. 252976), chiarendosi che la mancata convalida per vizi formali o la mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento questorile non assume portata demolitoria rispetto alla legittimita’ intrinseca dell’atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato, con la conseguenza che nessuna preclusione sussiste a che l’autorita’ amministrativa reiteri il provvedimento, dando cosi’ vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita; sequenza nell’ambito della quale il termine per la convalida non potra’ quindi che decorrere dall’emissione del nuovo provvedimento (Sez. 1, n. 4080 del 01/06/2000, Salamone, Rv. 216257) il quale puo’ essere riemesso con identico contenuto dal Questore e successivamente inoltrato per la convalida (Sez. 3, n. 48156 del 15/10/2009, Corsi, Rv. 245604).
La ragione di tale granitico orientamento va individuata nel fatto che la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un controllo nel merito e non quando la perenzione della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salvi i casi in cui la legge espressamente disponga in modo diverso stabilendo una preclusione assoluta o condizionata alla reiterazione del provvedimento annullato o perento, con la conseguenza che, in presenza di vizi esclusivamente formali, vige la regola della possibile reiterazione del provvedimento e non il divieto di riproposizione della misura.
L’inconveniente lamentato dal ricorrente non incide sulla validita’ della regola processuale perche’ le eventuali ed odiose deviazioni della pubblica autorita’ nella materia della liberta’ personale attraverso l’adozione di strumentali reiterazioni di provvedimenti sottratti al controllo dell’autorita’ giudiziaria sono suscettibili di essere stroncate attraverso interventi disciplinari e penali di immediata efficacia e di livello superiore agli abusi non consentiti, ne’ minimamente ipotizzabili in uno stato democratico la cui Costituzione annovera la liberta’ personale come il primo tra gli inviolabili diritti fondamentali.
Nel caso di specie, infatti, ad un disguido formale, cui e’ conseguita l’immediata inefficacia del provvedimento, ha fatto seguito un’unica riproposizione della precautela, positivamente controllata dall’autorita’ giudiziaria e neppure contestata con il ricorso.
3. Al rigetto del quale segue e’ percio’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *