Interferenza nell’esercizio dell’attivita’ commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4888.

La massima estrapolata:

La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all’interferenza nell’esercizio dell’attivita’ commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonche’ dell’attivita’ di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attivita’, perche’ reso operativo a cosi’ breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelle trasmissioni della stazione gia’ attiva in quello stesso luogo, e’ devoluta alla cognizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l’illegittimita’ del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore, vuoi per la costruzione dell’impianto vuoi per il suo esercizio come emittente autorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall’interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attivita’ d’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneita’ dell’impianto a trasmettere via etere

Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4888

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Albero – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2360-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1784/2016 del TRIBUNALE di BELLUNO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Belluno e’ giudice competente alla trattazione del procedimento in epigrafe indicato.

FATTI DI CAUSA

1.- La soc. (OMISSIS) sas (OMISSIS) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione allo scopo di far dichiarare, a queste SU, che spetta al GO conoscere e pronunciarsi sulle domande, da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno contro l’intimato (OMISSIS), autore di un altro impianto di trasmissione e ripetizione del segnale per le telecomunicazioni, posto a ridosso del preesistente e con esso interferente.
1.1.- La societa’ ha premesso la narrazione della seguente vicenda: a) di operare come provider di infrastrutture di rete e di servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonche’ di essere anche un operatore WISP (wifi internet), mediante l’utilizzo di una postazione (composta dalla stabile costruzione di un piano seminterrato, contenente le attrezzature di trasmissione o di ripetizione del segnale, e di una torre a traliccio alta 47 metri) realizzata sul (OMISSIS), nel territorio del Comune di (OMISSIS); b) quello stesso Comune aveva rilasciato, in tempi recenti, un permesso di costruire un altro impianto di telecomunicazioni, al signor (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, con una postazione realizzata a soli 110 mt. lineari dal proprio impianto e un dislivello, in maggiore altezza, di otto metri in favore della nuova struttura; c) che la posizione della nuova postazione, costituiva un ostacolo per la diffusione dei segnali diretti verso i comuni della (OMISSIS), che partono dalla postazione della ricorrente e s’irraggiano proprio in direzione della (OMISSIS); d) di qui l’iniziativa giudiziale della societa’, proposta innanzi al tribunale di Belluno per l’accertamento e la repressione dell’attivita’ di concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598 c.c., volta ad impedire all’esponente di continuare nella sua attivita’ d’impresa, ovvero della violazione del proprio diritto dominicale, ai sensi dell’articolo 949 c.c., per non veder proseguita l’interferenza rispetto al segnale proveniente dalla propria e preesistente postazione (negatoria in senso ampio, per le attivita’ dirette a privare il proprietario del godimento della cosa o a renderlo piu’ difficoltoso).
1.2.- La soc. (OMISSIS) sas, per tutto quanto sopra, in data 14 dicembre 2016, ha notificato atto di citazione al signor (OMISSIS), convenendolo innanzi al Tribunale di Belluno, e chiedendo al giudice: a) l’accertamento e la dichiarazione che la postazione, autorizzata dal Comune di (OMISSIS) e realizzata dallo (OMISSIS), costituiva interferenza e impedimento dell’attivita’ dell’attrice, ed essa violava il diritto al libero esercizio dell’attivita’ d’impresa e al godimento della proprieta’ dell’impianto; b) l’ordine di abbattimento del manufatto nella parte eccedente in altezza il proprio e costituente un ingombro all’attivita’ di trasmissione; c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni.
1.3.- Si e’ costituito in giudizio il sig. (OMISSIS), il quale ha chiesto il rigetto delle domande ed eccepito il difetto di giurisdizione dell’AGO, ritenendo che la controversia spettasse al GA, in considerazione del fatto che, dopo la cd. Legge Mammi’ (n. 223 del 1990), l’utilizzazione dell’etere andava autorizzata e, percio’, essa era tutelabile solo davanti al giudice dell’autorizzazione.
1.4.- In fase cautelare, il giudice monocratico e il giudice collegiale del reclamo hanno affermato l’esistenza della giurisdizione esclusiva del GA, sia riguardo all’autorizzazione dell’attivita’ di trasmissione dei segnali e sia con riferimento alla violazione della ipotizzata servitu’ altius non tollendi.
1.5.-Nel corso del giudizio di merito, il GI ha rinviato la causa per la PC, ritenendo che le eccezioni sollevate, con riferimento al difetto di giurisdizione, fossero potenzialmente idonee a definire il giudizio.
2.- Pendente il detto procedimento civile, la societa’ (OMISSIS) sas, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 4 gennaio 2018, ha proposto Regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione dell’AGO.
2.1.- La societa’, premessi i fatti sopra narrati, ha osservato che, nel caso in esame, la questione sottoposta deve essere regolata in base alla giurisprudenza di queste SU cosi’ come formatasi riguardo al conflitto tra emittenti, che hanno il diritto di trasmettere, e con riguardo alla sede petitoria, con la proposta azione negatoria, ai sensi dell’articolo 949 c.c., comma 2.
3.- Nella requisitoria scritta, depositata ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’AGO e della competenza del Tribunale di Belluno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Nel merito del ricorso, il PG ha osservato che la parte ricorrente non ha affatto introdotto una lite in materia di pubblici servizi o di provvedimenti amministrativi sulla materia delle comunicazioni elettroniche ovvero riguardante l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze ma, diversamente, ne ha proposto una in tema di violazione delle regole relative all’attivita’ commerciale svolta da imprese private in regime di concorrenza, senza che sia stata posta in discussione la legittimita’ di un provvedimento amministrativo rilasciato alla parte convenuta. In sostanza, essa avrebbe agito unicamente censurando la illiceita’ del comportamento tenuto da (OMISSIS), perche’ svolto in violazione del diritto della societa’ a non subire interferenze nello svolgimento dell’attivita’ di impresa, ostacolata nella sua consistenza specifica ossia nella diffusione dei segnali elettronici diretti verso la (OMISSIS).
1.1.- Nella specie, ha proseguito il PM, non viene in rilievo in alcun modo l’articolo 133, lettera m) CPA.
2.- Il ricorso, che e’ fondato nella sua doglianza relativa all’eccepita esistenza della giurisdizione dell’AGO, deve essere accolto, proprio in aderenza al ragionamento svolto dal PG.
3.- Va premesso che questa Corte ha gia’ affermato il principio di diritto secondo cui la cognizione della domanda proposta da un’emittente radiotelefonica o televisiva per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza e’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiche’ non rientra nella giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui al Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 33 in quanto non si verte in tema di pubblici servizi, bensi’ di attivita’ commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza (Sez. U, Ordinanza n. 22647 del 2007). E, in una successiva occasione, ha ribadito la regola, a tenore della quale il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso, anche in mancanza dell’autorizzazione amministrativa, una certa banda di frequenza, e’ portatore nei confronti di altro utilizzatore privato che si trovi nella medesima condizione ed interferisca sulla stessa frequenza, di posizioni giuridiche soggettive, tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria (Sez. U, Sentenze nn. 17465 del 2009 e 17243 del 2012).
3.1.- Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale: a) l’accertamento e la dichiarazione circa il fatto che l’esercizio della postazione autorizzata dal Comune di (OMISSIS), in favore del convenuto, costituiva interferenza e impedimento dell’attivita’ dell’attrice, violando il diritto al libero esercizio dell’attivita’ d’impresa e lo stesso godimento della proprieta’ dell’impianto; b) l’ordine di abbattimento del manufatto, nella parte eccedente in altezza quella propria, perche’ costituente ingombro all’attivita’ di trasmissione; c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni.
3.2.- Una tale prospettazione di fatti e di richieste decisorie non crea alcuna diretta interferenza con i provvedimenti amministrativi rilasciati alla parte convenuta (sia in sede edilizia, sia in materia di esercizio degli impianti di trasmissione elettronica del segnale di comunicazione). In sostanza, la societa’ ha agito unicamente con riferimento alla pretesa illiceita’ del comportamento tenuto da (OMISSIS), in violazione del proprio diritto a non subire interferenze nello svolgimento dell’attivita’ di impresa che, nella sua specifica consistenza era ed e’ costituita dall’uso degli strumenti di trasmissione elettronica del segnale, perche’ ostacolata nella diffusione di quello, diretto verso la (OMISSIS).
3.2.1.-Del resto, questa Corte ha pure stabilito la regula iuris secondo cui il titolare di autorizzazione provvisoria all’esercizio di impianto di radiodiffusione in ambito locale L. n. 223 del 1990, ex articolo 32 e’ legittimato ad esperire, sulla base del semplice preuso della propria banda di frequenza, le azioni a tutela di quest’ultima contro le interferenze provenienti da altre emittenti, anche se titolari di concessione, rilevando la diversita’ di titolo abilitativo – provvisorio o definitivo – unicamente nei rapporti tra l’esercente e la P.A. (Sez. 1, Sentenza n. 15361 del 2015 e Sez. 2 -, Ordinanza n. 20610 del 2017).
3.3.- Il regolamento di giurisdizione proposto dalla ricorrente e’, dunque, fondato e deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione dell’AGO, con l’affermazione del seguente principio di diritto:
“La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all’interferenza nell’esercizio dell’attivita’ commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonche’ dell’attivita’ di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attivita’, perche’ reso operativo a cosi’ breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelle trasmissioni della stazione gia’ attiva in quello stesso luogo, e’ devoluta alla cognizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l’illegittimita’ del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore, vuoi per la costruzione dell’impianto vuoi per il suo esercizio come emittente autorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall’interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attivita’ d’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneita’ dell’impianto a trasmettere via etere”.
4.- Le spese del regolamento seguiranno alla definizione del merito della vertenza.

P.Q.M.

LA CORTE
dichiara la giurisdizione dell’AGO, davanti alla quale rimette le parti in causa, anche per le spese del regolamento.

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