In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42052.

Massima estrapolata:

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42052

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
nonche’ da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
contro l’ordinanza emessa in data 13/12/2018 dal TRIBUNALE DI AREZZO.
Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
uditi:
– per (OMISSIS) ed (OMISSIS), gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, con richiesta di rigetto/inammissibilita’ del ricorso del P.M. quanto alle impugnate decuratazioni;
– per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso della seconda, chiedendone l’accoglimento, con richiesta di rigetto/inammissibilita’ del ricorso del P.M. quanto alle impugnate decuratazioni;
– per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto/inammissibilita’ del ricorso del P.M. quanto alle impugnate decuratazioni.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo, adito ex articolo 324 c.p.p., ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo del 6 novembre 2018, con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva disposto, in relazione al reato di concorso in autoriciclaggio, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta, delle disponibilita’ liquide dei coindagati, in solido, dell’importo di Euro 25.529.409, ed in caso di mancato rinvenimento – totale o parziale – di tali disponibilita’ liquide, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, fino a concorrenza del suddetto importo (detratte le disponibilita’ liquide eventualmente rinvenute), di beni mobili ed immobili in disponibilita’, anche per interposta persona, dei coindagati.
In particolare, il Tribunale, premesso che i fatti oggetto d’imputazione provvisoria integrano il delitto di concorso in autoriciclaggio nei confronti dei soli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed il piu’ grave delitto di concorso in riciclaggio nei confronti degli altri indagati, ha disposto la decurtazione dal predetto importo delle seguenti somme:
– Euro 2.312.497,05 per (OMISSIS);
– Euro 3.945.638,86 per (OMISSIS);
– Euro 173.141 per (OMISSIS) (che non aveva proposto istanza di riesame).
Contro tale provvedimento, il P.M. territoriale e gli indagati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto tempestivamente e nei modi di rito ricorso, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
ricorso P.M. c/o Tribunale di Arezzo.
I – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione del profitto del delitto di autoriciclaggio – contraddittorieta’ della motivazione (dopo avere ampiamente riepilogato il percorso argomentativo seguito dal G.I.P. nel decreto parzialmente impugnato dal Tribunale, lamenta la contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla configurabilita’ dei reati-presupposto, e l’erroneita’ della conclusiva affermazione circa l’impossibilita’ di valorizzare quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo anche per essi consentito l’accertamento incidentale, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento; inoltre, pur dopo avere premesso – f. 12 del ricorso – di condividere l’operato del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, lamenta a f. 15 s. del ricorso l’erroneita’ di essa, osservando che non avrebbe pregio “la riqualificazione in riciclaggio per i non condannati in primo grado”, poiche’ si imporrebbe per tutti i coindagati la qualificazione dei fatti come concorso in autoriciclaggio “in ossequio al principio del favor rei”, sul presupposto che siano tutti responsabili di reati-presupposto, pur se in ordine ad essi non abbiano mai riportato condanna; conclude nel senso che sarebbero illegittime sia la parziale decurtazione del quantum confiscabile, sia la riqualificazione di fatti per taluni indagati in concorso in riciclaggio);
ricorso congiunto (OMISSIS)- (OMISSIS).
I – inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648-ter.1 c.p. con riferimento all’individuazione dei reati-presupposto dell’autoriciclaggio (il Tribunale avrebbe indebitamente rielaborato il giudicato irrevocabile di assoluzione pronunziato dalla Corte di appello di Firenze, sentenza 16.2.2017; inoltre, la tesi del P.M., secondo il quale la famiglia (OMISSIS) – “una delle piu’ facoltose dell’aretino” – avrebbe avuto disponibilita’ di risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai debiti erariali e previdenziali il cui inadempimento ha originato la decisione di condanna e quella di prescrizione, pure valorizzate come reati-presupposto, si porrebbe in contrasto con la motivazione di tali sentenze);
III – inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 110 – 648 – ter.1 c.p. e articolo 125 c.p.p. con riferimento al “fumus” del ritenuto concorso nel delitto di autoriciclaggio ravvisato a carico dell’ (OMISSIS) (poiche’ difetterebbe del tutto la motivazione sul punto);
III – inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648-ter.1 c.p. con riferimento al “fumus” di reimpiego dei profitti illeciti (doglianza dedotta a f. 12 ss. del ricorso sotto plurimi profili);
IV – inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648-ter.1 c.p. con riferimento al “fumus” del concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle utilita’ reimpiegate, in particolare con riguardo al conferimento nella societa’ agricola (OMISSIS) del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS), di (OMISSIS) (non sarebbe provato che il predetto compendio immobiliare costituisca provento dei reati presupposto dell’autoriciclaggio; il conferimento sarebbe inoltre attivita’ priva di qualsiasi capacita’ dissimulatoria);
V – inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648-ter.1 e 648-quater c.p. per asseritamente errata determinazione del profitto del delitto di autoriciclaggio, e conseguentemente del quantum sequestrabile (doglianza dedotta a f. 17 ss. del ricorso sotto plurimi profili);
VI – inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p., ancora con riferimento alla determinazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, ed alla ritenuta solidarieta’ tra i concorrenti nei reati di autoriciclaggio, o di riciclaggio, quanto agli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente (secondo i ricorrenti, dall’importo totale che si e’ accertato essere stato reinvestito, pari ad Euro 25.529.409, occorrerebbe detrarre la somma dei profitti originati dai reati-presupposto a vantaggio dei singoli soggetti cui il Tribunale del riesame ha circoscritto il concorso in autoriciclaggio, ovvero (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); inoltre, le decurtazioni disposte colpiscono soltanto le quote di pertinenza di ciascuno dei soggetti la cui impugnazione e’ stata parzialmente accolta, e non l’intero; infine, il sequestro preventivo funzionale alle menzionate confische non andava mantenuto fino a concorrenza dell’importo originariamente indicato anche a carico dei soggetti che non concorrono nei delitto di autoriciclaggio o nei delitti-presupposto);
ricorso (OMISSIS).
I – inosservanza od erronea applicazione degli articoli 110/648-ter.1 (rectius, 648-bis) – 125 c.p.p. con riferimento al “fumus” del concorso nel delitto di riciclaggio ravvisato a carico della ricorrente (poiche’ difetterebbe del tutto la motivazione sul punto);
II – inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648-ter.1 e/o 648-bis c.p. con riferimento al “fumus” del concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle utilita’ reimpiegate, in particolare con riguardo al conferimento nella societa’ agricola (OMISSIS) del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS), di (OMISSIS) (non sarebbe provato che il predetto compendio immobiliare costituisca provento dei reati presupposto dell’autoriciclaggio; il conferimento sarebbe inoltre attivita’ priva di qualsiasi capacita’ dissimulatoria);
III – inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648-bis, 648-ter.1 e 648-quater c.p., con riferimento alla determinazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, ed alla ritenuta solidarieta’ tra i concorrenti nei reati di autoriciclaggio, o di riciclaggio, quanto agli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente (secondo i ricorrenti, dall’importo totale che si e’ accertato essere stato reinvestito, pari ad Euro 25.529.409, occorrerebbe detrarre la somma dei profitti originati dai reati-presupposto a vantaggio dei singoli soggetti cui il Tribunale del riesame ha circoscritto il concorso in autoriciclaggio, ovvero (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); inoltre, le decurtazioni disposte colpiscono soltanto le quote di pertinenza di ciascuno dei soggetti la cui impugnazione e’ stata parzialmente accolta, e non l’intero; infine, il sequestro preventivo funzionale alle menzionate confische non andava mantenuto fino a concorrenza dell’importo originariamente indicato anche a carico dei soggetti che non concorrono nei delitto di autoriciclaggio o nei delitti-presupposto).
In data 14.3.1019 e’ stata depositata, nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS) una memoria di replica al ricorso del P.M., con richiesta di declaratoria d’inammissibilita’ o comunque di rigetto.
All’udienza camerale 9.4.1019, il collegio ha preso atto dell’omessa citazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) (entrambe in qualita’ di resistenti in riferimento al ricorso del P.M.).
A seguito del predetto provvedimento, sono stati depositati:
– in data 28.5.2019, seconda memoria difensiva con 4 allegati nell’interesse di (OMISSIS) ed (OMISSIS), che illustra ulteriormente i motivi di ricorso gia’ formulati, ed in particolare il II, il III, il V ed il VI;
– in data 31.5.2019, motivi aggiunti, con 17 allegati, nell’interesse di (OMISSIS), con deduzione di:
I – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 321 c.p.p. – 648-bis e 648-ter c.p., e comunque carenza e/o illogicita’ della motivazione in ordine al requisito del fumus commissi delicti;
H – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 321 c.p.p. – 648-bis e 648-ter c.p., per assenza di fumus commissi delicti con riferimento all’importo di Euro 12.500, e comunque illogicita’ e/o contraddittorieta’ della motivazione sul punto;
III – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 321 c.p.p. – articoli 648-bis e 648-ter c.p. quanto all’individuazione del reato presupposto dell’ipotizzato reato di autoriciclaggio (o riciclaggio), e comunque manifesta illogicita’ e/o contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’erronea determinazione del profitto confiscabile.
All’odierna udienza camerale, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato va annullato:
– in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale;
– in accoglimento dei ricorsi degli indagati, limitatamente all’individuazione, come reati-presupposti dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali (OMISSIS) e’ stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017,
con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame sui predetti punti.
I ricorsi sono nel resto inammissibili.
1. La notevole mole di atti e documenti allegati prodotti in piu’ tempi dalle parti private rende, a parere del collegio, non inopportuno ricordare una serie di principi inerenti allo svolgimento del giudizio di legittimita’, tanto consolidati quanto inopinatamente non considerati.
1.1. L’articolo 585 c.p.p., comma 4 e articolo 311 c.p.p., comma 4, (quest’ultimo richiamato – in tema di misure cautelari reali – dall’articolo 325 c.p.p., comma 3) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimita’, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi”.
Cio’, gia’ sotto un profilo strettamente letterale, non puo’ essere senza significato.
1.2. Questa Corte (Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801) ha gia’ chiarito che non e’ ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimita’ di “documenti nuovi”, ovvero gia’ non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attivita’ di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove gia’ raccolte, perche’ tale attivita’ e’ estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.
Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita rilevanti ai fini dell’imputabilita’ – o di morte – rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato.
Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimita’ non sono ricevibili perche’ il nuovo codice di rito non ha previsto all’articolo 613, diversamente dall’abrogato articolo 533, tale facolta’: si e’, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimita’ della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicita’ della motivazione.
1.3. Un ulteriore argomento conferma la correttezza di questa soluzione.
Come ancora una volta gia’ evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 43307 del 19/10/2001, Rv. 220601), non puo’ ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimita’, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione la lettera dell’articolo 327-bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facolta’ di svolgere “in ogni stato e grado del processo” investigazioni in favore del proprio assistito “nelle forme e per le finalita’ stabilite nel titolo 6 del presente libro”.
Deve, in proposito, essere affermato il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di legittimita’ possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attivita’ di apprezzamento circa la loro validita’ formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gia’ raccolte e valutate dai giudici del merito”.
1.4. Cio’ premesso, risulta senz’altro non consentita la produzione di plurimi documenti “nuovi”, che – secondo un’ottica di parte processualmente distorta – dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi gia’ raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell’ambito del subprocedimento cautelare, e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perche’ tale ultima attivita’ e’ estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione.
1.4.1. Sarebbe comunque abnorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del G.I.P. procedente.
2. Questa Corte ha in piu’ occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” (per la quale soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non anche l’illogicita’ manifesta e la contraddittorieta’, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), (cosi’ Sez. un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, puo’ essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
2.1. Sempre in tema di ricorso per cassazione, e’ stato anche chiarito che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche’ della mancanza, della contraddittorieta’ e della manifesta illogicita’ della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), non potendo attribuirsi al giudice di legittimita’ la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535 – 01; in argomento, cfr. anche Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541 – 01).
2.1.1. La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l’articolo 606 c.p.p., comma 3, commina la sanzione della inammissibilita’ per i “motivi diversi da quelli consentiti dalla legge”) comporta che il generale requisito della specificita’ si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimita’, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il gia’ adoperato riferimento alla “duplice specificita’” (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
2.1.2. I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione e quelli aventi ad oggetto l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata.
La violazione di legge (sia sotto il profilo della inosservanza che sotto quello, affatto distinto, della erronea applicazione) prescinde, infatti, da ogni quaestio facti inerente all’ambito dell’accertamento e/o della valutazione della regiudicanda operati dal giudice di merito; al contrario, esclusivamente su quest’ultimo piano possono assumere rilievo i vizi della motivazione, i quali, a loro volta, si pongono in rapporto di alternativita’, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione se manca, non puo’ essere, al tempo stesso, ne’ contraddittoria, ne’ manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non e’ motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorieta’ della motivazione (introdotto dalla L. n. 46 del 2006, articolo 8 che ha novellato l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)) e’ specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicita’.
2.1.3. Cio’ premesso, la mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l’impugnazione assolutamente aspecifica.
2.1.4. Il rilievo attiene in primis al profilo logico-concettuale.
Peraltro, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l’aspetto grafico e formale dell’articolazione dell’atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che “i vizi di legittimita’ devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’articolo 606 c.p.p.”.
Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all’articolo 606 c.p.p. (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Rv. 271725), e la sua violazione puo’ confermare la valutazione d’inammissibilita’ per difetto di specificita’ del ricorso.
2.1.5. Giova, inoltre, considerare che, come gia’ osservato da questa Corte (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, in motivazione), “sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legittimita’ la funzione di rielaborare l’impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi d’impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinenti previsioni. Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione “il compito di dare forma e contenuto giuridici” alle doglianze del ricorrente, per poi “decidere su di esse” – e’ stato condivisibilmente osservato – “sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando” la controparte resistente dell’onere “di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria” (Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790, e nella motivazione in exstenso, p. 10)”.
2.2. Tale onere di specificita’ appare ancor piu’ cogente in presenza della limitazione ex lege dei motivi che e’ possibile denunciare alle sole “violazioni di legge”.
3. Cio’ premesso, appare certamente non consentito il motivo del ricorso del P.M. nella parte in cui lamenta contraddittorieta’ della motivazione.
3.1. Non appare, peraltro, inopportuno immediatamente precisare che non sarebbe stato comunque denunciabile in sede di legittimita’ il vizio di motivazione avente ad oggetto (come nella specie) questioni di diritto decise dal giudice di merito (nel caso in esame, una inerente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, l’altra inerente alla possibilita’ di valutare incidentalmente quali reati-presupposto anche quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento).
Invero, come piu’ volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 3706 del 21 gennaio 2009, Rv. 242634, e n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. 4, n. 6243 del 7 marzo 1988, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimita’ e’ solo quello attinente alle questioni di fatto, non anche quello attinente alle questioni di diritto, giacche’ ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non puo’ sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneita’ degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, n. 4173 del 22 febbraio 1994, Rv. 197993).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimita’, il vizio di motivazione non e’ denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
3.2. Risulta, inoltre, dedotto in maniera perplessa (e quindi, con difetto della necessaria specificita’), e comunque in carenza d’interesse, il motivo del ricorso del P.M. nella parte in cui si duole della violazione di legge in ipotesi commessa dal Tribunale con riferimento alla in parte – mutata qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati ad alcuni degli indagati.
3.2.1. Invero, il P.M., a f. 12 del ricorso, sembra avere premesso di condividere l’operato del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, salvo farne oggetto di doglianza a f. 15 ss. del ricorso stesso.
3.2.2. La doglianza risulta comunque dedotta in evidente carenza d’interesse, e tale profilo appare assorbente,
3.2.2.1. Questa Corte (Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, Rv. 273630 – 01; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 263538 – 01) ha, in generale, osservato che, nell’ipotesi di ricorso per cassazione del pubblico ministero non e’ sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.
Con riferimento specifico alla dedotta doglianza, si e’, inoltre, osservato che (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860 – 01) e’ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilita’ in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all’esattezza della decisione: l’unico interesse che il P.M. puo’ perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare e che, pertanto, egli non puo’ agire in sede di legittimita’ una volta che abbia ottenuto l’accoglimento delle conclusioni proposte in sede di appello.
Nel medesimo senso, persino con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, si sono successivamente pronunciate Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219 – 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 – 01; Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Rv. 272897 – 01).
3.2.2.2. Nel caso in esame, il P.M. si duole di una qualificazione giuridica in peius, ovvero in un reato punito piu’ gravemente, senza neppure indicare il risultato favorevole in ipotesi perseguito attraverso la formulazione della doglianza in riferimento al sequestro de quo.
3.2.2.3. Non appare, peraltro, inopportuno immediatamente precisare che la giurisprudenza di questa Corte (per prima, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 – 01; conforme, Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Rv. 275288 – 01) e’ ormai ferma nel ritenere che, in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato – presupposto delle condotte indicate dall’articolo 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus.
Correttamente conformandosi a questa principio di diritto, il Tribunale ha osservato che nei confronti di tre coindagati cui non era contestato il concorso in alcuno dei reati-presupposto allo stato ipotizzati, s’imponeva la qualificazione giuridica dei fatti contestati come concorso in riciclaggio, e non in autoriciclaggio.
3.3. E’, al contrario, fondato il ricorso del P.M. nella parte in cui lamenta violazione di legge relativamente alla parziale decurtazione del quantum confiscabile, e quindi sequestrabile, per erroneita’ della conclusiva affermazione circa l’impossibilita’ di valorizzare quelli allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo anche per essi consentito l’accertamento incidentale, con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento.
3.3.1. E’ di tutta evidenza che, non avendo (OMISSIS) proposto istanza di riesame – la circostanza e’ pacifica -, la decurtazione d’ufficio dell’importo confiscabile/sequestrabile operata dal Tribunale in suo favore e’ del tutto arbitraria ed illegittima.
3.3.2. Quanto alla decurtazione del predetto importo operata dal Tribunale in favore degli altri due coindagati (OMISSIS) ed (OMISSIS), questa Corte (Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259008 – 01) ha gia’ osservato, con riguardo all’individuazione del reato-presupposto del delitto di riciclaggio (con rilievi senz’altro validi anche con riguardo al medesimo tema, in riferimento al delitto di autoriciclaggio) che, in ordine al grado di specificita’ con il quale deve essere individuato il delitto presupposto, e’ senz’altro dominante l’orientamento (formatosi in relazione al delitto di ricettazione, che peraltro presenta in parte qua struttura analoga al riciclaggio ed all’autoriciclaggio) per il quale il delitto presupposto non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiche’ la provenienza delittuosa del bene posseduto puo’ ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 29486 del 26 giugno 2013, Rv. 256108: nella specie, e’ stata confermata la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un’arma da guerra non puo’ costituire oggetto di lecito scambio tra privati).
L’affermazione della responsabilita’ per il delitto di ricettazione, di riciclaggio e di autoriciclaggio non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 5 luglio 2011, Rv. 251028: nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, in base alle convergenti dichiarazioni di esperti, pur se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti).
3.3.2.1. Non e’, pertanto, necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato; basta (come gia’ chiarito dalla dottrina piu’ autorevole e dalla giurisprudenza in relazione al delitto di ricettazione) che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialita’, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio, per l’autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere, per quanto interessa il giudizio attuale, la sussistenza del delitto stesso (cfr. in argomento, fra le tante, nell’ambito di un orientamento ormai consolidato, Cass. pen., 16 febbraio 1950, Grassi, naturalmente in tema di ricettazione, in Giust. pen. 1950, 2, 738).
3.3.2.2. Deve, conclusivamente, affermarsi il seguente principio di diritto:
“In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non e’ necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialita’, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perche’ il fatto non sussiste”.
3.3.2.3. In applicazione del principio, la doglianza del P.M. risulta fondata.
Il G.I.P., nell’originario decreto, aveva compiutamente illustrato le ragioni per le quali aveva incidentalmente ritenuto la configurabilita’ del necessario “fumus” dei reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente contestati ai coindagati.
La circostanza che alcuni di essi non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nell’apposito Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, senza alcun piu’ cogente accertamento di configurabilita’, non impediva di accertarne incidentalmente la configurabilita’, naturalmente con valenza unicamente ai fini de quibus nell’ambito dell’odierno procedimento.
3.3.2.4. In parziale accoglimento del ricorso del P.M., l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformera’ al principio di diritto enunciato nel § 3.3.2.2.
4. In applicazione del principio di diritto affermato nel § 3.3.2.2., risulta fondata anche la doglianza delle parti private ricorrenti riguardante l’individuazione, come reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, dei reati in ordine ai quali (OMISSIS) e’ stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017: il giudicato assolutorio precludeva, infatti, ogni diversa valutazione incidentale in peius.
4.1. Analogo principio s’impone nel caso in cui l’assoluzione sia stata pronunciata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, per mancato raggiungimento della prescritta soglia di punibilita’, al quale consegue la mancanza di rilevanza penale del fatto accertato.
4.2. Con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, l’articolo 170 c.p., comma 1, espressamente stabilisce che “Quando un reato e’ il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”.
L’estinzione (per prescrizione) di taluni reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, invocata dalle difese dei ricorrenti, e’, pertanto, priva di effetti sulla configurabilita’ dei reati provvisoriamente ipotizzati.
4.3. In parziale accoglimento dei ricorsi degli indagati, l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’individuazione, come reati-presupposto dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali (OMISSIS) e’ stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformera’ al principio di diritto enunciato nel § 3.3.2.2.
5. I ricorsi dei coindagati sono nel resto inammissibili, perche’ gli ulteriori motivi sono privi della necessaria specificita’ nella misura in cui deducono promiscuamente violazioni di legge e vizi di motivazione, e non consentiti nella misura in cui deducono manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione del provvedimento impugnato, oltre che in toto manifestamente infondati.
5.1. A prescindere dalla doglianza accolta (che si concretizzava una vera e propria violazione di legge), il primo motivo (nella parte restante), ed gli ulteriori cinque motivi del ricorso congiunto (OMISSIS) ed (OMISSIS), i tre motivi dell’originario ricorso di (OMISSIS) (che riprendono rispettivamente il II, il IV ed il VI motivo dei menzionati coindagati) ed i tre motivi aggiunti della medesima indagata denunziano variamente vizi inerenti al percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che e’ peraltro estremamente articolato in riferimento ad ogni profilo oggetto di censura da parte dei coindagati, e non puo’ certo ritenersi sorretto da una motivazione del tutto assente o meramente apparente.
5.2. Il Tribunale (dettagliatamente a partire da f. 3 dell’ordinanza impugnata, con diffuse argomentazioni che appare inutile ritrascrivere) ha incensurabilmente valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario in ordine all’imputazione provvisoria oggetto di cautela, ed all’individuazione del conseguente profitto confiscabile, e quindi sequestrabile, un composito quadro di elementi (essenzialmente, dichiarazioni di soggetti escussi a s.i.t. trascrizione di conversazioni registrate ed esiti di perquisizioni con ampie acquisizioni documentali), corroborato da puntuali verifiche di P.G., confutando specificamente le obiezioni difensive, in realta’ riguardanti sempre e soltanto singoli segmenti del menzionato percorso argomentativo, in una visione atomistica che trascura sistematicamente le plurime risultanze di segno contrario, contraddicenti le proprie ricostruzioni, pure in massima conformemente valorizzate dal GIP prima, dal Tribunale poi.
I predetti elementi consentono certamente di configurare il necessario “fumus” dei reati ipotizzati, ed hanno legittimato – per i medesimi fatti – anche l’applicazione di misure coercitive, con ordinanze – che hanno valorizzato le medesime risultanze per argomentare, in peius, la configurabilita’ di gravi indizi di colpevolezza a carico di plurimi coindagati – in piu’ punti richiamate per relationem.
A fronte di cio’, i ricorrenti, in concreto, si limitano a riproporre le proprie diverse “letture” delle risultanze acquisite (gia’ concordemente valorizzate dal GIP e dal Tribunale), fondate su mere ed indimostrate congetture, e piu’ volte su affermazioni meramente assertive, senza documentare nei modi di rito effettivi e decisivi travisamenti dei riscontri documentali, delle dichiarazioni e delle conversazioni valorizzate.
5.3. A cio’ puo’ in dettaglio aggiungersi quanto segue.
5.3.1. (I motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS)): le doglianze residue, rispetto a quelle accolte (in quanto concretizzantisi in vere e proprie violazioni di legge), riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente.
5.3.2. (II motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS) + I motivo ricorso (OMISSIS)): la censura e’ manifestamente priva di fondamento, avendo il Tribunale richiamato per relationem – in riferimento ai medesimi fatti oggetto d’imputazione – quanto osservato nelle ordinanze coercitive contestualmente emesse nell’ambito del medesimo procedimento a carico di taluno dei coindagati.
5.3.2.1. Con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, deve aggiungersi che – come agevolmente rilevabile dalla disamina delle imputazioni provvisorie – non corrisponde al vero l’assunto che talune delle vicende autoriciclatorie allo stato ipotizzate risalirebbero a prima dell’entrata in vigore dell’articolo 648-ter.1 c.p..
5.3.3. (III motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS)): le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente;
5.3.4. (IV motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS) + II motivo ricorso (OMISSIS)): le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente; la doglianza e’, inoltre, dedotta dai coindagati (OMISSIS) ed (OMISSIS) in parte in trasparente carenza d’interesse, quanto al conferimento nella societa’ agricola (OMISSIS) del compendio immobiliare pertinente alla AZIENDA AGRICOLA (OMISSIS), di (OMISSIS).
5.3.4.1. Quanto alla mancata idoneita’ dissimulatoria del predetto conferimento, lamentata da (OMISSIS), deve aggiungersi che il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. e’ a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive, il che comporta che integra di per se’ un autonomo atto di riciclaggio, qualsiasi trasferimento di beni a qualunque titolo, a soggetto diverso da chi ne sia effettivamente titolare (argomenta da Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694 – 01 e, piu’ recentemente, da Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530 – 01).
5.3.4.2. Peraltro, tenuto conto delle apparenti connotazioni dell’operazione de qua, la relativa condotta potrebbe piu’ correttamente essere qualificata come reimpiego ex articolo 648-ter c.p., ad integrazione del quale non e’ necessario che la condotta presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258525 – 01; Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Rv. 264466 – 01).
5.3.5. (V motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS)): le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente;
5.3.6. (VI motivo ricorso congiunto (OMISSIS) – (OMISSIS) + III motivo ricorso (OMISSIS)): le censure risultano manifestamente infondate.
5.3.6.1. Questa Corte (da ultimo, Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968 – 01) e’ ormai ferma nel ritenere, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, che il provvedimento cautelare ablativo puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, ma non puo’ complessivamente eccedere nel “quantum” l’ammontare del profitto complessivo e cio’ perche’ il sequestro preventivo non puo’ avere un ambito piu’ vasto della futura confisca.
Cio’ premesso, nessuno dei ricorrenti lamenta che vi sia stato un sequestro viziato “per eccesso”.
5.3.6.2. L’applicabilita’ di questo principio al caso di specie non viene meno in considerazione del fatto che – allo stato – alcuni coindagati rispondono del delitto di riciclaggio, altri del delitto di autoriciclaggio, poiche’ le predette imputazioni attengono alle medesime vicende fattuali, e la diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti dipende unicamente dalla qualifica soggettiva (non ascrivibile a tutti gli indagati) di concorrente o non concorrente nei reati-presupposto.
5.3.7. (motivi aggiunti (OMISSIS)): le censure riguardano il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sul punto devoluto in ricorso, e non sono, quindi, consentite, in difetto di una motivazione del tutto carente o meramente apparente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata:
– in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposte dal Tribunale;
– in accoglimento dei ricorsi degli indagati, limitatamente all’individuazione, come reati-presupposti dei reati in contestazione, dei reati in ordine ai quali (OMISSIS) e’ stato assolto dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017, con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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