In tema di reati urbanistici

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 ottobre 2019, n. 42513.

Massima estrapolata:

In tema di reati urbanistici, l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, in presenza del quale è consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve essere fondato su elementi evincibili dagli atti attraverso un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Sentenza 16 ottobre 2019, n. 42513

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
avverso la sentenza del 31/03/2017 del TRIBUNALE di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CANEVELLI PAOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2017, il Tribunale di Sassari, pronunciandosi ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di lottizzazione abusiva ed al reato paesaggistico ai medesimi ascritti, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la restituzione agli aventi diritto dei terreni che erano stati fatti oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 28 ottobre 2010.
2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., il procuratore della Repubblica, lamentando l’inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, per non essere stata disposta la confisca obbligatoria dei terreni abusivamente lottizzati.
Osservando che i reati di lottizzazione abusiva non erano prescritti al momento dell’esercizio dell’azione penale e che la prescrizione era maturata in corso di giudizio, a causa dei numerosi rinvii del processo, lamenta il ricorrente che – anche alla luce dei principi affermati nella sent. Corte Cost. n. 49 del 2015 – il giudice avrebbe dovuto dar corso a quella minima istruttoria dibattimentale che avrebbe consentito di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato al fine di disporre la confisca, dovendosi interpretare l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato previsto dall’articolo 129 c.p.p. in modo armonico rispetto alla citata previsione della confisca in materia urbanistica.
Rileva, inoltre, il ricorrente che, a ben vedere, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato era gia’ desumibile dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, in particolare dai provvedimenti in materia di sequestro preventivo adottati dal g.i.p. e dal tribunale del riesame, dai verbali di ispezione dei luoghi e dai rilievi fotografici, non essendo possibile rilevare posizioni riconducibili a quelle del terzo estraneo alla lottizzazione ovvero dell’acquirente in buona fede.
3. Con successiva memoria pervenuta in data 28 novembre 2018, il ricorrente ha richiamato, a sostegno delle gia’ dedotte doglianze, alcune recenti sentenze di questa Corte.
4. Ha altresi’ depositato memoria l’avv. (OMISSIS) – difensore di molti degli imputati – il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso, rilevandone, per un verso, la genericita’ per mancata indicazione delle prove che si sarebbero dovute assumere e, per altro verso, l’infondatezza, non essendovi alcun contrasto tra l’articolo 129 c.p.p. e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, e non essendo possibile disporre la sanzione della confisca senza consentire l’esercizio del contraddittorio ed il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo, come recentemente anche precisato dalla Corte EDU, Grande Camera, con la sent. 28 giugno 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – peraltro redatto in modo analogo a quanto effettuato dalla stessa Procura della Repubblica in altro procedimento avente ad oggetto le medesime questioni e da questa Corte deciso negli stessi termini di cui infra (cfr. Sez. 3, n. 14005 del 04/12/2018, dep. 2019, Bogni. Rv. 275356) – e’ inammissibile per mancanza di specificita’.
Lo stesso, infatti, lamenta il mancato svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, senza una compiuta indicazione delle attivita’ concrete che il giudice del dibattimento avrebbe dovuto porre in essere per accertare il reato, al solo fine di disporre la confisca di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2; ne’ argomenta in ordine all’immediata valenza probatoria degli atti irripetibili contenuti nel fascicolo del dibattimento che, al contrario, devono considerarsi privi di forza cogente e comunque inutilizzabili per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, senza contare che, trattandosi di ricorso per saltum, a norma dell’articolo 569 c.p.p., comma 3, non sono in questa sede deducibili vizi della motivazione.
2. Nel caso di specie, pertanto, non assume rilievo la questione relativa ai rapporti tra l’immediata dichiarazione di prescrizione del reato ex articolo 129 c.p.p. e la possibilita’ di disporre la confisca urbanistica, dal momento che anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la confisca urbanistica obbligatoria Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44, comma 2, deve comunque fondarsi sull’accertamento della responsabilita’ penale dell’imputato da effettuarsi nel rispetto delle garanzie fondamentali poste a tutela di quest’ultimo (ex plurimis, Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017; Sez. 3, n. 33051 del 10/05/2017; Sez. 3, n. 15888 del 08/04/2015).
Tale principio e’ stato in ultimo confermato dalla Corte EDU, che, chiamata a pronunciarsi definitivamente sul contrasto interpretativo in ordine all’incompatibilita’ tra la giurisprudenza italiana in materia di confisca urbanistica e l’articolo 7 CEDU e articolo 1 del primo protocollo addizionale, ha riconosciuto la possibilita’ di disporre la confisca obbligatoria anche in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, purche’ la responsabilita’ dell’imputato sia accertata sulla base di elementi evincibili agli atti e nel rispetto dei principi cardine del giusto processo (Corte EDU” Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e aa. c. Italia). Questa stessa sezione pronunciandosi a seguito della citata decisione della Corte di Strasburgo, ha peraltro affermato che in tema di reato di lottizzazione abusiva, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756).
3. Tali requisiti non sono certamente soddisfatti dagli atti irripetibili segnalati dal procuratore ricorrente, inidonei a fondare una decisione di merito. Parimenti, non puo’ farsi riferimento alle misure cautelari disposte nel corso del processo, la cui applicazione e’ basata su uno standard probatorio che le rende di per se’ insuscettibili di assurgere a prova certa della colpevolezza.
La prospettazione di parte ricorrente non consente, pertanto, a questa Corte di sindacare la mancata confisca a seguito della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tanto piu’ considerando il potere-dovere dell’autorita’ amministrativa – alla quale la sentenza impugnata ha disposto la trasmissione degli atti – di procedere all’acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio comunale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30, commi 7 e 8, il cui corretto esercizio da parte dell’autorita’ competente, anche rispetto all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 8, e’ sempre valutabile in sede di giurisdizione amministrativa e, in caso di inerzia patologica, anche in sede penale.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, dovendo farsi applicazione del principio di diritto affermato nella decisione in apertura citata, secondo cui, in tema di reati urbanistici, l’accertamento della responsabilita’ penale dell’indagato, in presenza del quale e’ consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ex articolo 44 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve essere fondato su elementi evincibili dagli atti attraverso un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Sez. 3, n. 14005 del 04/12/2018, dep. 2019, Bogni, Rv. 275356).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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