L’alterazione del cronotachigrafo

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 9 ottobre 2019, n. 41406.

Massima estrapolata:

In ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689 del 1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice.

Sentenza 9 ottobre 2019, n. 41406

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/03/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CASA FILIPPO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PG ricorrente.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di: (OMISSIS) il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 29.3.2018 con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 544 c.p.p., comma 1, il Tribunale di Mantova in composizione monocratica assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 437 c.p. perche’ il fatto non sussiste.
All’imputato era contestato di aver danneggiato l’impianto cronotachigrafo installato sul trattore stradale targato (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS) S.n.c.”, per aver egli collocato un magnete sul sensore di movimento che trasmetteva i dati all’apparecchiatura analogica, inibendo, cosi’, la trasmissione di dati veritieri al cronotachigrafo marca Siemens VDO, destinato per sua natura a prevenire infortuni sul lavoro (in (OMISSIS)).
A ragione della pronuncia assolutoria, il Giudice del merito riteneva di aderire a un filone giurisprudenziale (Sez. 1, n. 2200/2018) in base al quale la condotta tenuta dall’imputato, quale conducente del mezzo non datore di lavoro, doveva considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 179 C.d.S. in virtu’ del principio di specialita’ di cui all’articolo 15 c.p..
2. Con atto datato 20.4.2018, depositato in pari data presso la Segreteria della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia e pervenuto, a mezzo raccomandata postale, presso la cancelleria del Tribunale di Mantova in data 26.4.2018, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza della L. n. 689 del 1981, articolo 9, articolo 179 C.d.S. e articolo 437 c.p. in adesione al diverso orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, Rv. 268892, che metteva in luce la diversita’ dei beni giuridici tutelati dalle due norme in concorso (la circolazione stradale, l’articolo 179 C.d.S., la sicurezza dei lavoratori l’articolo 437 c.p.) e la diversita’ anche strutturale tra le due fattispecie, sul piano oggettivo e soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va rilevato che, secondo un primo orientamento interpretativo, correttamente richiamato nel ricorso del Pubblico ministero, tra la disposizione di cui all’articolo 179 C.d.S. – che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella di cui all’articolo 437 c.p. – che sanziona, invece, l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro – non sussisterebbe alcun rapporto di specialita’, stante la diversita’ sia dei beni giuridici tutelati – rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, nella prima, e la sicurezza dei lavoratori, nella seconda – sia della struttura delle due fattispecie, sotto l’aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, P.M. in proc. Vercesi, Rv. 268892; Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017, P.G. in proc. Trandafir, non rnassimata).
3. Osserva, nondimeno, il Collegio che tale indirizzo esegetico e’ stato successivamente superato e ribadito da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato e’ soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 179.
Cio’ in quanto e’ stato ritenuto sussistente un rapporto di specialita’ tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all’articolo 437 c.p., il quale punisce – come detto – l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire `infortuni sul lavoro (Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 19/1/2018, P.M. in proc. Gallini, Rv. 272364; piu’ di recente, Sez. 1, n. 18221 del 9/4/2019, P.G. in proc. Sassonia, Rv. 275466).
Detta impostazione e’ pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevarsi che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 437 c.p. presenta una maggiore “ampiezza” rispetto a quella prevista dall’articolo 179 C.d.S., dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l’obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente. Il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l’ambito delle condotte tipiche e’ assai piu’ esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso.
Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall’articolo 437 c.p. e’ posto a tutela della pubblica incolumita’ con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicche’ la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attivita’ di impresa.
Ne consegue che, in ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attivita’ di impresa, dovra’ ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’articolo 179 C.d.S., con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 9, dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 437 c.p..
Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attivita’ di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’articolo 437 c.p. configurare tale fattispecie incriminatrice (cosi’ Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, P.M. in proc. Gallini, citata).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono e del riaffermato principio di diritto consolidatosi negli ultimi anni, avendo il Tribunale di Mantova escluso che, nel caso di specie, la condotta illecita del (OMISSIS) sia stata imposta o indotta dal datore di lavoro e non avendo il Procuratore generale ricorrente opposto specifiche censure a tale ricostruzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il Giudice del merito ha correttamente concluso per la sanzionabilita’ della condotta dell’imputato solo in via amministrativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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